Se per "possono farlo" intendi legalmente, può anche essere, ma un conto sono gli aspetti strettamente legali e contrattuali, un conto sono le questioni di opportunità e di principio nel modo di trattare i clienti, che si suppone improntato a criteri di correttezza, trasparenza oltre che al dovuto rispetto e alla considerazione che essi meritano fino a prova contraria.
A cominciare dal fatto che se mi si accusa implicitamente di non meglio precisati comportamenti sospetti, emersi da controlli di routine sulla mia operatività, in qualunque paese civile mi va riconosciuto il diritto di potermi difendere da quelle accuse[/color], che vanno quindi prima di tutto circostanziate fornendo uno straccio di prova a sostegno di esse, in modo che possa giustificare quelle operazioni e dimostrare la piena legittimità e la regolarità del mio operato.
Sì intendevo che
possono farlo dal punto di vista legale.
Sono d'accordo con te sulla frase che ho evidenziato in grassetto ma purtroppo non è così che funziona nella realtà.
Non troverai NESSUN ufficio AML che
voglia dirti quali criteri usa per i controlli e nemmeno che ti dica perché tu sia stato messo nel mirino. Se qualcuno dovesse farlo lo farebbe solo dandoti un'indicazione talmente generica da non essere per te granché utile.
Il motivo di questo comportamento è che
non vogliono far sapere i criteri che seguono per evitare che poi i clienti trovino metodi per aggirare i controlli. Come si dice: fatta la legge, trovato l'inganno. Ecco: vogliono evitarlo.
Devi tenere presente che le normative AML stabiliscono dei principi, dei criteri, ma poi l'implementazione dei controlli (cioè come tradurli nella pratica)
è in capo al singolo intermediario che deve decidere in autonomia COME realizzarli . Ovviamente il "come" si traduce in un costo per loro, perché non solo ci vogliono persone per fare i controlli, ma ce ne vogliono anche altre per definire il metodo da seguire, e di solito queste ultime persone si fanno pagare bene perché hanno un profilo professionale alto..... quindi non è interesse dell'intermediario rendere pubblici nei dettagli i metodi che segue.
Uso non a caso la parola intermediario (invece della banca alla quale ti riferivi) perché questi controlli sono fatti anche dagli exchange e nemmeno loro ti diranno perché sei stato messo nel mirino. In Italia ti posso fare l'esempio di TRT che so avere un ufficio AML piuttosto "rigido" (con accezione non negativa del termine): se non ti accettano o ti chiudono il conto ti danno solo una motivazione molto generica.
Ma fanno così tutti, ricordo qualcuno che scrisse qui sul forum perché Binance gli aveva chiuso il conto un paio di anni fa senza fornire spiegazioni.
Lascio qualche input che forse può essere utile.
La normativa applicabile a l'Italia è sostanzialmente questa:
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102Posso dire questo, in generale una banca non ha l'obbligo di aprire un conto corrente a nessuno e può decidere di chiudere un rapporto che non sia di suo gradimento,
senza dare spiegazioni che questo, a livello commerciale, possa sembrare cosa non corretta, può essere... ma è un altro discorso.
Sul fatto che un ufficio AML possa dire i motivi per cui si è posto la chiusura del conto... mi sembra estremamente difficile che un cliente possa essere avvertito che per esempio:
le abbiamo chiuso il conto perché ci siamo accorti che lei spaccia droga e quindi non possiamo accettare i suoi versamenti in contanti, per non cadere in sanzioni oppure
lei probabilmente fa riciclaggio di denaro o di guadagni in nero e quindi abbiamo segnalato la sua posizione e chiuso il conto.
Non solo l'istituto non vuole dirlo, ma non può dirlo.
Un singolo intermediario non decide, è obbligato per legge, a segnalare la
natura di certe operazioni all'UIF;
è poi l'UIF,
Unità d'Informazione Finanziaria, che poi decide di passare la segnalazione alle autorità / Guardia di Finanza che valuta sempre ma può effettuare o non effettuare indagini ed approfondimenti,
ed è poi la magistratura che valuta quanto raccolto dalle indagini dell'autorità sia o meno reato se gli viene presentato un caso.
Una cosa è l'obbligo di segnalare certe operazioni, un'altra cosa è che l'operazione sia o non sia regolare.
Ma non è certo la banca che deve valutare le ragioni di difesa del cliente.
Faccio presente che un intermediario è tenuto per legge, a segnalare non solo le operazioni eseguite, ma anche quelle tentate, non solo dei clienti,
ma di tutti i soggetti che si presentano o si approssimano a fare una operazione.
Banalmente se uno va alle Poste, agenzia assicurativa, banca, non è nemmeno cliente; chiede di poter stipulare una polizza vita, di risparmio/investimento, pagando € 10.000
in contanti;
gli viene risposto che non è possibile effettuare un pagamento in contanti per tale somma.
Ma quella è già una operazione da segnalare che poi nella pratica venga o non venga fatto, questo... non lo so.
L'obbligo di legge è questo.
Molte segnalazioni, nascono per natura intrinseca dell'operazione e sono quindi cose che vanno in automatico;
altre sono a valutazione dell'operatore, non solo dell'ufficio AML.
Sono soggette a segnalazione operazioni che possono sembrare non prettamente finanziarie,
come le vincite effettuate in una sala slot o in una sala bingo.
Prima di ritirare una vincita sopra la soglia del limite del contante, va identificata la persona.
Lo stesso sono obbligati gli istituti di trasporto valori.
Idem gli antiquari e commercianti d'arte.
Tornando la caso mi viene da pensare che N26 per sua natura e struttura, direi che non conosce la sua clientela, se non tramite le procedure d'iscrizione; la distanza fra banca e cliente è notevole.
Se poi uno si mette a fare su e giù di bonifici verso exchange di criptovalute e magari utilizza la carta SOLO per quello...
magari non c'è un accredito di stipendio, ma la fonte di denaro arriva per bonifico o per ricariche in contanti, ecc. su questi presupposti mi sembra molto probabile avere
il conto chiuso.
EDIT:
SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 –
OPERATIVITÀ CON CARTE DI PAGAMENTOUtilizzo anomalo di carte di pagamento
Movimentazione delle carte di pagamento per volumi complessivi
molto rilevanti – specie in presenza di una pluralità di carte
intestate allo stesso titolare – contraddistinta dall’elevata
frequenza delle operazioni effettuate con ricorso al contante in
un arco temporale circoscritto.
Va posta attenzione, per le carte prepagate alla ricorrenza
esclusiva o preponderante di operazioni di ricarica e prelevamento
in contanti rispetto al totale delle operazioni; per le carte di
credito, ai prelevamenti di contante ripetuti e di ammontare
consistente, specie se eseguiti all’estero, in assenza o comunque
in presenza di un ridotto numero di operazioni di spending.
In tali ambiti assumono specifico rilievo le operazioni:- dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica
nel corso della medesima giornata (anche a distanza di pochi
minuti);
di spending di importo unitario ricorrente o a cifra tonda;
di utilizzo presso esercenti convenzionati in giorni ovvero
orari in cui l’esercente stesso presumibilmente non è aperto al
pubblico;
effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es.
tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti
operativi o sportelli automatici geograficamente vicini,
soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in
sequenza cronologica;
effettuate a notevole distanza geografica in un arco temporale
molto ravvicinato (pochi minuti o comunque nella stessa
giornata);
effettuate presso diversi addetti della medesima dipendenza,
specie se nel corso della stessa giornata.
Con specifico riguardo alle carte prepagate rileva, inoltre, la
movimentazione contraddistinta da operazioni:
di ricarica per importi complessivamente molto rilevanti ovvero
per importi complessivi giornalieri pari o molto prossimi al
limite del plafond di ricarica o alla somma dei limiti stabiliti
dagli emittenti per le diverse carte.
Particolarmente significative sono le operazioni ricorrenti di
ricarica di una pluralità di carte, in stretta sequenza cronologica,
presso il medesimo punto operativo ovvero presso punti operativi
vicini, specie se effettuate con più carte prepagate intestate a
soggetti diversi anche se non legati da vincoli;
di addebito, in via esclusiva o preponderante, per prelevamenti
di contante con sistematico esaurimento della provvista, specie
se effettuati in stretta sequenza cronologica a valere su più
carte intestate a soggetti diversi;
di segno contrario in un periodo di tempo molto ravvicinato (in
genere poche ore o addirittura pochi minuti), eseguite nella
stessa località o in località geograficamente vicine;
incrociate tra più carte prepagate, specie se sono assenti o
molto ridotte le operazioni di spending, mediante:
ricariche, in via esclusiva o preponderante, con fondi
provenienti da una o più carte di pagamento ricorrenti;
addebiti, in via esclusiva o preponderante, per trasferire
fondi a favore di una o più carte di pagamento ricorrenti;
ricariche e addebiti continui di fondi, con operazioni di
“mero transito”.
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/carte_pagamento_18022014.pdf