Stavo pensando di vendere BTC su Localbitcoins, magari anche ricevendo pagamenti via bonifico
C'è possibilità di avere problemi dal punto di vista legale / commerciale?
Intanto dipende quanti ne vuoi vendere, se una modesta quantità o rilevante quantità,
se è una operazione occasionale o continuativa, per non dire attività
professionale.
Nel caso nell'aggiornamento del decreto legge nr.231 del 2007 ( aggiornamento:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg );
è stata introdotta la definizione specifica:
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:
ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo
professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale;Con tutto quello che ne consegue.
Se cedi Bitcoin accettando pagamenti non in contanti ma tramite bonifico,
già c'è una identificazione della controparte e contemporaneamente la traccia del pagamento.
Sei a metà strada.
Se ne vuoi fare un'attività professionale, devi sottostare agli obblighi di altri operatori finanziari e non.
Una traccia da cui partire, per cercare di capire, è nello stesso testo del decreto di aggiornamento, segno i passi più importanti
da cui si possono capire alcuni principi:
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto detta
misure volte a tutelare l'integrita' del sistema economico e
finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti
alla loro osservanza.
Tali misure sono proporzionate al rischio in
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla
prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti obbligati che
adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto
tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento con le
attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso
presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e
c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini
nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono
costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del
terrorismo qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla
fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al
deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo
realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento
di una o piu' condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione
delle condotte anzidette.
Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati
nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone
giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e
finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis),
TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111
TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti disciplinate dalla medesima legge;
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi
dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e
di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative
aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato
membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica
italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le
societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale,
anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in
materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito
e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non
obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere
a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche
in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126
TULPS;
c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria
d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui
all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo
128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso
forzoso.