Author

Topic: Del Bitcoin nell'ordinamento giuridico italiano (Read 4808 times)

newbie
Activity: 22
Merit: 0
Noi abbiamo altri vincoli, relativi all'anti-riciclaggio principalmente con filosofia ispiratrice antimafia. Devo informarmi meglio.
sr. member
Activity: 254
Merit: 250
Penso si possa far ricadere nel caso di certificato monetario, ovvero valore mantenuto nella forma simile ai francobolli (non hanno valore in se`, hanno valore come certificato)
In america e' inquadrato cosi':

Stored value is defined as "funds or monetary value represented in digital electronics format (whether or not specially encrypted) and stored or capable of storage on electronic media in such a way as to be retrievable and transferable electronically

con una limitazione massima di 1000$ a persona a transazione al giorno per non rientrare nella loro normativa FinCen contro il riciclaggio del denaro a scopi terroristici. per superare questi limiti devi essere registrato come money broker con numerosi vincoli e obblighi verso la federal reserve, la banca centrale americana.
In ogni caso dovrebbe essere simile come concetto al certificato monetario.
newbie
Activity: 22
Merit: 0
Penso si possa far ricadere nel caso di certificato monetario, ovvero valore mantenuto nella forma simile ai francobolli (non hanno valore in se`, hanno valore come certificato)
hero member
Activity: 797
Merit: 1017
Non hanno validita', anche perche tu non hai i bitcoin in locale nel file wallet.dat, li hai solo le chiavi private per accedere ai bitcoin che sono nella catena dei blocchi che e' duplicata per ogni nodo, tra l'altro e' slegato da qualsiasi vincolo geografico.

Interessante obiezione. Possiamo assumere di trovarci di fronte ad un vuoto normativo? I bitcoin sono così fuori dagli schemi attuali da sfuggire alle leggi che regolano l'economia?
sr. member
Activity: 254
Merit: 250
Appunto, finche` non convertissi i BTC in qualche valuta "riconosciuta" praticamente sono aria (per l'Agenzia delle Entrate). Rimane aperta la questione =)
Non hanno validita', anche perche tu non hai i bitcoin in locale nel file wallet.dat, li hai solo le chiavi private per accedere ai bitcoin che sono nella catena dei blocchi che e' duplicata per ogni nodo, tra l'altro e' slegato da qualsiasi vincolo geografico.
newbie
Activity: 22
Merit: 0
Appunto, finche` non convertissi i BTC in qualche valuta "riconosciuta" praticamente sono aria (per l'Agenzia delle Entrate). Rimane aperta la questione =)
sr. member
Activity: 254
Merit: 250
Ma equipararlo al baratto?
Avevo letto da qualche parte che il baratto è ancora possibile, fintanto che non diventi la principale sistema per l'attività di guadagno.
Il baratto non sarebbe tassato.
non deve essere la tua fonte principale di reddito, altrimenti e' evasione.
staff
Activity: 4270
Merit: 1209
I support freedom of choice
Ma equipararlo al baratto?
Avevo letto da qualche parte che il baratto è ancora possibile, fintanto che non diventi la principale sistema per l'attività di guadagno.
Il baratto non sarebbe tassato.
hero member
Activity: 731
Merit: 503
Libertas a calumnia
La mia soluzione, per stare a posto, è fare come sentenziò non recentemente una Cassazione: quando fai la dichiarazione dei redditi, c'è la voce ''denaro di provenienza estera'', dunque basta inserire li la cifra che hai convertito (in dollari o in euro), e secondo me basta e avanza questo, anche perchè tu, in questo modo, hai adempiuto ai doveri di legge.
Concordo.
Ma questo implica che finchè non converto i bitcoin in altra valuta non sono tenuto a dichiarare nulla?
sr. member
Activity: 254
Merit: 250
La mia soluzione, per stare a posto, è fare come sentenziò non recentemente una Cassazione: quando fai la dichiarazione dei redditi, c'è la voce ''denaro di provenienza estera'', dunque basta inserire li la cifra che hai convertito (in dollari o in euro), e secondo me basta e avanza questo, anche perchè tu, in questo modo, hai adempiuto ai doveri di legge.

MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO
Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:
i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonchè i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresÌ, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
newbie
Activity: 22
Merit: 0
...ovvero cosa ce ne possiamo fare dei BTC qui in Italia.

Nota sul testo: la spiegazione parte da lontano, si riassume in un'introduzione filosofica, una contestualizzazione normativa e finalmente una serie di considerazioni applicative. Non sono esperto di questa materia, e non ho presunzione di correttezza ne` completezza. Chiunque faccia affidamento unicamente su quanto da me scritto per decidere delle proprie azioni e` un pazzo. Tuttavia chiunque desideri aggiungere materiale referenziato puo` farlo, sia rispondendo al topic sia via messaggio privato. La trattazione riguardera` praticamente solo il nostro paese. Vi ricordo che e` sciocco tradurre semplicemente i testi americani a riguardo poiche` i nostri ordinamenti sono molto differenti. Last but not least, la licenza di questo post: CC BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/deed.it).

Nota sulle fonti: purtroppo molte fonti che si dilungano sulla filosofia monetaria sono mantenute su siti che si dedicano alla discussione di teorie complottiste/signoraggi/varie; questi argomenti sono completamente off topic per questa discussione, non entrero` nel merito di tali teorie, ne approfitto solo per ricordarvi di pensare con la vostra testa e non farvi raccontare le favole, tanto dalle une quanto dalle altre campane.

Il "valore" in Italia
Ad oggi (2011) tutto cio` che consente di maneggiare "valore" (che non siano banalmente beni o servizi) si riassume nel concetto di valuta. Con questo termine si indica (cito Wikipedia, voce "Valuta") un'unita` di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi. La valuta si divide in moneta (per i nostri scopi, confondibile con il denaro, anche se non e` la stessa cosa, si veda https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Moneta#Denaro_e_moneta) e tutte le "altre cose", di cui parlo tra un attimo. Lo stato disciplina la circolazione della valuta "moneta", che nel nostro caso si chiama Euro, ne regola direttamente vari parametri (come la produzione, la diffusione) e indirettamente altri. Per legge, solo la Banca Centrale Europea puo` emettere moneta, e nessuno puo` emettere, in Italia, qualcos'altro che faccia le veci di una moneta.

Approfondiamo pero` meglio il concetto: si chiama "moneta" un'entita` che svolge principalmente due compiti. Il primo e` il compito di mezzo di scambio, il secondo e` quello di riserva di valore. A questo punto possiamo chiarire meglio le "altre cose": per la filosofia monetaria potremmo aggiungere delle altre valute, dette valute complementari (si veda http://www.sovranitamonetaria.it/articles.php?lng=it&pg=261; tuttavia nell'articolo viene usato il termine "moneta complementare" anche se si dovrebbe scrivere "valuta complementare"), con il compito di facilitare o supportare alcuni tipi di scambio, senza pero` pretendere di sostituire in toto la moneta ufficiale dello stato. Nel caso pretendessimo una tale situazione, ovvero volessimo sostituire tutti e due i compiti della moneta, si tratterebbe di "valuta alternativa" (si veda lo stesso articolo di prima); cosa che diventerebbe molto piu` complessa da gestire del nostro piccolo "orticello bitcoin" ed esula dagli scopi di questo breve articolo. Vi basti ricordare che il numero massimo di BTC non potra` superare i 21 milioni, quindi si presta malissimo ad essere usata come riserva di valore.

Torniamo a noi. In Italia sono usate moltissime valute complementari: wikipedia ne cita una lista su https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Valuta_complementare, prendendo il caso piu` palese dei buoni pasto, i punti fedelta` di alcune campagne di fidelizzazione aziendale, oppure le cosiddette "banche del tempo".

In questo contesto filosofico si inseriscono i Bitcoin.

Definiamo i Bitcoin per il nostro ordinamento
A questo punto appare logico definire i Bitcoin come, semplicemente, un'altra valuta complementare utile soltanto allo scopo di "mezzo di scambio", senza finalita` di riserva di valore. Rientra quindi nelle economie di scambio non monetario, delle quali c'e` una bellissima introduzione su wiki https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Sistemi_di_scambio_non_monetario. Non sostuiscono la normale economia di mercato, ma ci si affiancano in modo complementare.

[manca qui una elencazione degli articoli della costituzione che parlano di moneta. Si accettano suggerimenti.]

Considerazioni sull'uso di Bitcoin in Italia
A questo punto di incompletezza dell'articolo, la cosa piu` ragionevole da fare consiste nel mantenere una registrazione ordinata degli scambi di beni/servizi e bitcoin, con una descrizione ragionevole del motivo dello scambio, finche` non sara` chiaro come comportarsi nel caso di vendita o acquisto di beni. In particolare sara` necessario capire come calcolare l'imposta sul valore aggiunto nel caso delle vendite.
Jump to: