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Topic: Le nuove regole italiane sulle valute virtuali (Read 365 times)

legendary
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December 10, 2017, 09:58:52 AM
#6
exchange italiani non ne conosco però
forse interessa qualche imprenditore che vorrebbe mettere su un business locale
Esatto.
Ma non solo: da quel che ho capito interesserebbe in teoria anche quelli che vendono btc privatamente o tramite localbitcoin.
full member
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exchange italiani non ne conosco però
forse interessa qualche imprenditore che vorrebbe mettere su un business locale
legendary
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Esatto.
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Ok , ma di fatto per la persona comune e il trader sembra non cambi gran che ... Parla solo di Exchange o sbaglio?
legendary
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Si ma se copi e perdi la formattazione originale non si capisce una fava..... meglio lasciare il link che hai messo in fondo e basta.
Comunque si parla sempre della legge già entrata in vigore a Luglio e ampiamente discussa qui nel topic apposito, nulla di nuovo sotto il sole.
newbie
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Ebbene si, è proprio l’Italia è il primo stato europeo che sta introducendo regole sullo scambio di valute virtuali con una posizione davvero innovativa!

Chi scambia criptovalute in Italia come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin etc. dovrà sottostare a nuove regole.

Si evince subito che questa regolamentazione è molto vicina e parente delle regole antiriciclaggio.

Ma procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le regolamentazioni che riguardano le valute virtuali…


Le nuove regole italiane sulle valute virtuali

BitcoinMentre il Parlamento europeo non ha ancora approvato la modifica riguardo la Fourth Anti-Money Laundering Directive AML4 con disposizioni relative alla valuta virtuale (che probabilmente avverrà dopo la discussione in plenaria a fine ottobre 2017), l’Italia ha già messo in campo alcune disposizioni in merito.

Infatti, con la riforma totale del decreto legislativo 231/2007 e relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. n.140 del 19 giugno 2017), è stata introdotta in Italia la Fourth Anti-Money Laundering Directive (AML4) 2015/859 UE.

Il ministro dell’Economia italiano ha chiesto una discussione sul progetto di questa proposta di legge all’inizio di Dicembre ed ha ottenuto il parere del Parlamento.

Le nuove regole riguardanti le valute virtuali sono incluse in diversi articoli della legge e hanno di fatto introdotto un registro specifico per lo scambio di valute virtuali (Virtual Currency Exchange).

Bitcoin tradingCon l’Art.1 del decreto legislativo 231/2007 (come sostituito dal decreto legislativo 90/2017) vengono fornite queste definizioni:

ff) Fornitore di servizi virtuali (Virtual service provider): qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce servizi professionali a terzi per l’uso, lo scambio, lo storage di valute virtuali e per la conversione da/in valute aventi corso legale;
qq) Valuta virtuale (Virtual currency): rappresentazione digitale di valore che non è né emessa da una Banca Centrale o da un’Autorità pubblica, né allegata ad una valuta legalmente costituita, che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, immagazzinata e scambiata elettronicamente.
Regolmentazione criptovalute

Inoltre, l’articolo 5 del decreto legislativo 231/2007 (che sostituisce il 90/2017) promuove le entità obbligate AML, che sono suddivise in cinque categorie. La categoria degli operatori non finanziari (art.5.5) definisce:

i) fornitori di servizi impegnati nell’uso di valute virtuali, sono limitati alla conversione della valuta virtuale da o verso valute a corso legale.
La nuova legge AML – Decreto legislativo 231/2007 (che sostituisce il 90/2017) – definisce il Fornitore di Servizi Virtuali e la Valuta Virtuale e limita poi l’obbligo ai soli Exchangers, anche se la definizione è più ampia rispetto alla Proposta Europea, perché nell’implementazione italiana manca il termine “principalmente”.

In ogni caso, le due definizioni (Fornitore di Servizi Virtuali e Valuta Virtuale) sono simili a quelle del testo della proposta della Commissione europea COM (2016) 450:

Exchangers (Fornitore di Servizi Virtuali): (g) i fornitori impegnati principalmente e professionalmente in servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali;
Virtual Currencies (valute virtuali): (18) una rappresentazione digitale di valore che non è né emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, né allegata a una moneta a corso legale, che non possiede uno status legale di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche, come mezzo di scambio, ed eventualmente anche per altri scopi, e che può essere trasferito, immagazzinato o scambiato elettronicamente.
Il testo modificato della proposta della Commissione europea COM (2016) 450 richiede una licenza o un’autorizzazione per l’entità obbligata, e propone la sostituzione dell’art. 47 della Direttiva (UE) 2015/849.

“1. Gli Stati membri devono assicurare che i fornitori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali, fornitori di servizi di custodia, uffici di cambio e incasso e prestatori di servizi fiduciari o aziendali, siano autorizzati o registrati e che i fornitori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.”;
La nuova legge integra la legislazione vigente in materia di scambio di denaro (Money Exchange), introducendo un nuovo agente: lo scambio di denaro virtuale.

Il (decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, art.17-bis), art. 8 del D.Lgs. 90/2017 introduce due nuove regole nella legge sullo scambio di denaro (Money Exchange):

8 bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestatori di servizi impegnati all’uso della moneta virtuale come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera ff), del decreto legislativo 231 e successive modifiche, ai sensi di tale disposizione;
8-ter) Per popolare efficacemente la sezione speciale del paragrafo 8-bis, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce le modalità ed il momento in cui i fornitori di servizi virtuali devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le loro operazioni nel territorio nazionale. La comunicazione è una condizione essenziale per l’attività legale dei fornitori di cui sopra. Il decreto stabilisce forme di cooperazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le forze di Polizia, che possono vietare la fornitura di fornitori di servizi virtuali che non rispettano l’obbligo della comunicazione.
L’Italia è il primo stato europeo che sta introducendo le regole sullo scambio di valute virtuali con una posizione innovativa. Questo prende in considerazione lo scopo delle regole antiriciclaggio.  Adesso non resta che vedere se il Ministero dell’Economia implementerà questi nuovi provvedimenti.
http://www.mrbanca.com/le-nuove-regole-italiane-sulle-valute-virtuali/
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