lungo e tedioso, ma con chiari riferimenti a leggi e sanzioni, che non sono
proprio quisquilie, (anche se ancora in lire, ma si fa presto a convertirle in euro)
http://www.diritto.it/articoli/informatica/degrazia2.html
sempre per il principio fate quello che volete, ma con consapevolezza !
(ho scoperto ad esempio che sono forse passibile di una sanzione niente affatto indifferente,
cosa che ignoravo totalmente e nessuno mi ha mai messo in guardia/avvisato/informato)
ASTE ON LINE
Si tratta di un argomento che sicuramente va molto di moda, per cui ritengo sia opportuno fare il punto della situazione, sia da un punto di vista meramente legislativo, sia da un punto di vista tecnico - pratico.
Partiamo dalla normativa più recente; la legge n.114 /1998, sulla c.d. "riforma del commercio", all'art. 18 recita:
18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (29).
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (30), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
22. Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.