Pages:
Author

Topic: Nickname e diritto alla privacy (Read 3585 times)

legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 13, 2015, 09:52:16 AM
#59
sempre come approfondendo l'argomento, consiglio di leggere questo link,
lungo e tedioso, ma con chiari riferimenti a leggi e sanzioni, che non sono
proprio quisquilie, (anche se ancora in lire, ma si fa presto a convertirle in euro)

http://www.diritto.it/articoli/informatica/degrazia2.html

sempre per il principio fate quello che volete, ma con consapevolezza !

(ho scoperto ad esempio che sono forse passibile di una sanzione niente affatto indifferente,
cosa che ignoravo totalmente e nessuno mi ha mai messo in guardia/avvisato/informato)

Quote


ASTE ON LINE

 

Si tratta di un argomento che sicuramente va molto di moda, per cui ritengo sia opportuno fare il punto della situazione, sia da un punto di vista meramente legislativo, sia da un punto di vista tecnico - pratico.

 

Partiamo dalla normativa più recente; la legge n.114 /1998, sulla c.d. "riforma del commercio", all'art. 18 recita:

18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è  soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (29).

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (30), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

 


Quote

22. Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.


legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 13, 2015, 04:55:36 AM
#58
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.

pero' il valore di queste ragioni e' difficilmente quantificabile: magari il prodotto e' esploso e gli ha sterminato la famiglia...non e' che puoi preventivamente
versare un importo X a futura garanzia....
Le compagnie assicurative fanno questo di mestiere, ritengo molto probabile che qualcuno stia lavorando per risolvere questo problema nell'ambito blockchain ...
Osservo che se si tratta di prodotti allora c'è un mittente e un destinatario che saranno comunque raggiungibili ... l'anonimato vero si puo' ottenere con prodotti software o multimediali, per prodotti fisici si puo' avere la stessa "conoscenza" che si puo' avere attualmente (salvo il caso di casella postale? non saprei).

beh insomma la questione e' complicata:

inanazitutto ci sono una varieta' di prodotti e servizi enormi, poi le diatribe non si risolvono sempre ed esclusicamente con i soldi, ci sono i
casi dove il problema e' di natura penale, e quindi implica tutte altre pene e iter giuridici... e nei casi estremi ci deve essere una persona
da mettere in galera (fino anche da ammazzare se si e' in uno stato con la pena di morte...)

insomma, sicuramente e' argomento da approfondire con cura e attenzione.

Per ora, gia' sono contento di essermi "reso conto" che c'e' tutta questo tema di cui tenere conto Smiley

 
legendary
Activity: 2506
Merit: 1120
November 13, 2015, 04:24:13 AM
#57
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.

pero' il valore di queste ragioni e' difficilmente quantificabile: magari il prodotto e' esploso e gli ha sterminato la famiglia...non e' che puoi preventivamente
versare un importo X a futura garanzia....
Le compagnie assicurative fanno questo di mestiere, ritengo molto probabile che qualcuno stia lavorando per risolvere questo problema nell'ambito blockchain ...
Osservo che se si tratta di prodotti allora c'è un mittente e un destinatario che saranno comunque raggiungibili ... l'anonimato vero si puo' ottenere con prodotti software o multimediali, per prodotti fisici si puo' avere la stessa "conoscenza" che si puo' avere attualmente (salvo il caso di casella postale? non saprei).
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 13, 2015, 04:17:22 AM
#56
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.

pero' il valore di queste ragioni e' difficilmente quantificabile: magari il prodotto e' esploso e gli ha sterminato la famiglia...non e' che puoi preventivamente
versare un importo X a futura garanzia....
legendary
Activity: 2506
Merit: 1120
November 13, 2015, 04:16:43 AM
#55
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 13, 2015, 04:13:21 AM
#54
pubblico questo articolo di Andrea Monti.
...
Quote
di Andrea Monti – PC Professionale n. 254
Per la Cassazione è reato intestare un account di posta elettronica ad un’altra persona inconsapevole del fatto

...
Fu subito evidente, occupandosi del tema, che la soluzione a questo problema apparentemente irrisolvibile era mutuare dai sistemi di crittografia a chiave pubblica il concetto di “terza parte fidata”. Dunque, chi voleva legittimamente “girare” per la rete in modo anonimo doveva poterlo fare, a condizione che qualcuno – tipicamente, il provider – fosse a conoscenza della sua reale identità, che sarebbe stata resa nota solo alla magistratura.
...


Questo paragrafo mi pare significativo e forse si potrà applicare il concetto di escrow che però non sarebbe in grado di segnalare identità alla magistratura ma potrebbe coprire comunque le spese con la "caparra" rilasciata dalle parti.
Se non ci sono problemi penali direi che non dovrebbero esserci particolari problemi. Potrebbe nascere un nuovo servizio ...

attenzione, il concetto di "escrow" che usiamo qui nello scambio di bitcoin e' diverso: l'escrow bitcoin termina nal momento in cui si finalizza
la transazione, qui parliamo di una garanzia nel tempo, il prodotto che A vende a B puo' sembrare inizialmente a posto,
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....

legendary
Activity: 2506
Merit: 1120
November 13, 2015, 04:08:43 AM
#53
pubblico questo articolo di Andrea Monti.
...
Quote
di Andrea Monti – PC Professionale n. 254
Per la Cassazione è reato intestare un account di posta elettronica ad un’altra persona inconsapevole del fatto

...
Fu subito evidente, occupandosi del tema, che la soluzione a questo problema apparentemente irrisolvibile era mutuare dai sistemi di crittografia a chiave pubblica il concetto di “terza parte fidata”. Dunque, chi voleva legittimamente “girare” per la rete in modo anonimo doveva poterlo fare, a condizione che qualcuno – tipicamente, il provider – fosse a conoscenza della sua reale identità, che sarebbe stata resa nota solo alla magistratura.
...


Questo paragrafo mi pare significativo e forse si potrà applicare il concetto di escrow che però non sarebbe in grado di segnalare identità alla magistratura ma potrebbe coprire comunque le spese con la "caparra" rilasciata dalle parti.
Se non ci sono problemi penali direi che non dovrebbero esserci particolari problemi. Potrebbe nascere un nuovo servizio ...
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 13, 2015, 03:28:44 AM
#52
pubblico questo articolo di Andrea Monti.

Lo conosco da anni, e' uno dei pochi avvocati veramente esperti di diritto
applicato alle nuove tecnologie, credo che sia una autorita' in questo settore.

mi raccomando di leggere interamente l'articolo, perche' parte esaminando un caso di
falsa identita', che quindi e' ben altra cosa, ma poi prosegue invece discernendo
anche sulle identita' anonime.

emerge in modo direi chiaro quallo di cui stiamo discutendo, ossia che
per comprare e vendere, bisogna in qualche modo rendere nota l'identita' reale,
proprio perche' in caso di dispute il diritto possa intervenire.

Questa garanzia puo' anche essere data da una "terza parte" che conosca le identita'
e che possano essere utilizzate in caso di disputa (e quindi spiega il discorso di perche' e-bay
riesce a fare le aste on-line in modo legale)

ha anche un nome tecnico: si chiama "anonimato protetto"


Quote
di Andrea Monti – PC Professionale n. 254
Per la Cassazione è reato intestare un account di posta elettronica ad un’altra persona inconsapevole del fatto

Con la sentenza n. 12479/2012 la terza sezione penale della Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.
Il caso riguardava un soggetto che partecipava ad aste online dopo essersi attivato un account basato su indirizzo di posta elettronica creato con i dati di un’altra persona (non a conoscenza del fatto). Man mano che il soggetto in questione non pagava i beni acquistati, accumulava feedback negativi. Ma siccome la sua identità era mascherata con quella dell’ignara vittima, il colpevole non “macchiava” la sua reputazione e poteva quindi continuare a ingannare gli altri utenti.
L’autore del reato si era difeso sostenendo che – citazione testuale dalla sentenza – “non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno pseudonimo” e che non sarebbe “normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio di aste on-line quello di voler conoscere le generalità dell’altro contraente nel momento in cui il pagamento dell’oggetto venduto non è stato effettuato”. Come a dire: dopo aver “preso il pacco” nessuno vorrebbe sapere chi è l’autore della frode.
Correttamente la Cassazione rigetta questa linea difensiva, recependo il principio dell’anonimato protetto “la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con ì quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti.” In altri termini, dice la Cassazione, è del tutto legittimo usare uno pseudonimo per le proprie attività online. Ma allo pseudonimo deve corrispondere una identità effettiva ed effettivamente identificabile per consentire a chi si “imbatte” nell’utente anonimo di poter tutelare i propri diritti.
Questa sentenza è estremamente importante perchè, implicitamente, raggiunge una mediazione su un tema discusso da quando esiste la telematica: il diritto all’anonimato. Fin dai tempi delle prime BBS, infatti, usare nickname e dare false generalità ai Sysop era praticamente la regola e – spesso – un pragmatico strumento di autodifesa non sapendo con chi si avesse a che fare quando ci si iscriveva a una nuova board. Con l’avvento dell’internet sono poi arrivati i primi servizi di anonimizzazione come quelli che giravano sul celeberrimo server anon.penet.fi, poi costretto alla chiusura, i mixmaster e infine TOR. Significativamente, nel corso del tempo l’anonimizzazione si è spostata dalla mail alla navigazione. Segno che gli utenti cominciavano ad attribuire maggior valore più ai loro comportamenti che alle loro comunicazioni.
Ora, in tutto questo, le posizioni contrapposte vedevano – da un lato – chi sosteneva il diritto all’anonimato assoluto e dall’altro chi invocava la metafora del “pesce nell’acquario”. Il massimo della libertà contro il massimo del controllo.
Entrambe le posizioni – perlomeno in una democrazia occidentale – sono difficilmente sostenibili. L’anonimato assoluto si trasforma – come dimostra la strategia difensiva dell’autore dei reati di cui alla sentenza – in una pretesa di impunità. L’identificazione totale, a sua volta, diventa la scorciatoia per censurare e violare i diritti della persona.
Fu subito evidente, occupandosi del tema, che la soluzione a questo problema apparentemente irrisolvibile era mutuare dai sistemi di crittografia a chiave pubblica il concetto di “terza parte fidata”. Dunque, chi voleva legittimamente “girare” per la rete in modo anonimo doveva poterlo fare, a condizione che qualcuno – tipicamente, il provider – fosse a conoscenza della sua reale identità, che sarebbe stata resa nota solo alla magistratura.
Prima di questa sentenza, in Italia solo un internet provider ha applicato concretamente fin dal 1995 questa policy, in un’epoca nella quale il mercato degli account anonimi era veramente selvaggio e i concorrenti erano molto meno rigorosi nel cercare di tutelare gli utenti rispettando la legge.
Ora, grazie al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, internet provider e utenti hanno un punto di riferimento per regolare i propri interessi applicando il metodo dell’anonimato protetto, e senza che il Codice dei dati personali possa essere invocato come strumento per rivendicare, appunto, l’illiceità di clausole contrattuali che vanno in questa direzione.
legendary
Activity: 2506
Merit: 1120
November 11, 2015, 09:33:28 AM
#51
...
morale, il diritto dovra' evolvere verso una forma di riconoscimento del soggetto molto piu' sofisticata,
che a sua volta permetta di  mantenere la privacy MA di poter essere tutelati in caso di contenziosi !

Secondo me un bel mik tra blockchain, oracoli, contract ed escrow potrà risolvere il problema del contenzioso. Rimane il problema del legislatore che perderebbe parte dei poteri e difficilmente cederà.
Per la cronaca: sul diritto alla privacy dei nickname io sono per dare pieno diritto ai nic.
Nello specifico problema gbianchi - sampey direi .. un motivo in più per non acquistare/utilizzare software non libero.
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 11, 2015, 08:57:05 AM
#50

beh, non voglio trarre conclusioni affrettate, magari ho solo male intepretato
pero' mi pare di capire che il 90% delle attivita' che facciamo qui (me compreso eh)
non seguono queste regole.

se compro/vendo con nickname anonimo, non solo non ho nessun diritto e nessuna tutela legislativa,
ma molto probabilmente compio un'infrazione (reato?)

sembrera' puerile, ma non ci avevo mai pensato in questi termini, poi come dico sempre,
ognuno e' libero di fare quello che vuole, ma lo deve fare consapevolmente Smiley

non mi dispiacerebbe l'intervento di qualcuno davvero esperto di materie giuridiche.

comunque mi si sta accendendo tutto un nuovo capitolo di ricerca:

se le crypto aprono la strada e ci spingono verso una sacrosanta privacy, invece il diritto "tradizionale"
si basa sul concetto di persona individuabile (nome cognome codice fiscale.... roba cosi'),
quindi ci tiene per forza ancorati ad un riconoscimento e quindi spinge dalla parte opposta.
 
morale, il diritto dovra' evolvere verso una forma di riconoscimento del soggetto molto piu' sofisticata,
che a sua volta permetta di  mantenere la privacy MA di poter essere tutelati in caso di contenziosi !


legendary
Activity: 1316
Merit: 1481
November 11, 2015, 08:19:19 AM
#49
Nonostante alcune differenze di vedute questa per me è stata una delle discussioni più interessanti da molto tempo a questa parte. Ho semplicemente seguito la discussione tra voi due, non sono intervenuto se non per un singolo messaggio e sono davvero contento nessuno di noi abbia alterato il naturale corso della discussione.

Inoltre questa discussione mi ha fatto capire come involontariamente si può diventare dei troll anche in modo inconsapevole...

detto questo ... continuate... continuate... Cheesy
legendary
Activity: 2632
Merit: 1040
November 11, 2015, 06:25:15 AM
#48
Su Ebay funziona praticamente così (o almeno ci si prova), con la differenza che solo ad asta finita e nel momento in cui nasce un effettivo rapporto tra te e il venditore allora si viene facilmente a conoscenza dei dati personali.
Se io non vinco l'asta non credo ci sia modo per sapere qualcosa del tuo venditore e viceversa.

Inoltre se il venditore non mi spedisse qualcosa penso intervenga Ebay per gestire la pratica, rimborsarmi e rivalersi sul venditore.
In questo caso io non saprei niente di questa persona, sarei comunque tutelato da Ebay che fa da giudice.
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 11, 2015, 06:22:18 AM
#47
Bella domanda  Grin
Ci sarà qualche cavillo burocratico.
Come detto, queste leggi sono MOLTO ballerine e cambiano continuamente.
Io ho preso un articolo che potrebbe essere vecchio, era solo per dare l'idea di "Asta Legale"

comunque se ci pensi, la logica dovrebbe essere

A compra da B il prodotto P

tra A e B sorge un contenzioso per la qualita' di P

(e' un contenzioso, quindi non si sa chi ha ragione, sia A che B dicono ognuno di aver ragione,
come avviene SEMPRE nei contenziosi)

A e B debbono poter accedere ai meccanismi  del diritto per decidere.

e' abbastanza evidente che si A che B debbono sapere chi sono come persone e lo debbono sapere PRIMA
dell'eventuale nascita di un contenzioso, altrimenti poi uno dei due puo' sempre "scappare" e sottrarsi al giudizio.

quindi a rigor di logica e' l'unica soluzione che se c'e' una compravendita sia A che B debbono sapre prima
chi sono per davvero !

cosi' le cose mi tornano, ritornano ad avere un senso !





legendary
Activity: 2632
Merit: 1040
November 11, 2015, 06:16:04 AM
#46
Bella domanda  Grin
Ci sarà qualche cavillo burocratico.
Come detto, queste leggi sono MOLTO ballerine e cambiano continuamente.
Io ho preso un articolo che potrebbe essere vecchio, era solo per dare l'idea di "Asta Legale"
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 11, 2015, 06:12:18 AM
#45
Quote
corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i
soggetti con i quali vengono concluse compravendite.

Questa è ad esempio la logica di Ebay implicita nell'atto della registrazione e nella fornitura dell'indirizzo di spedizione/iban pagamento al venditore.
Il Nickname e l'identità reale della persona (che non necessariamente è quella dietro al PC) hanno uno stretto legame per ragioni logistiche.

In generale comunque si può trovare l'associazione Nickname + Dati personali su qualunque servizio web preveda la possibilità di illeciti.
Spesso i dati personali sono custoditi dal sito (su cui quindi vige la legge della privacy) a scopo uso legale nel caso ce ne fosse bisogno.
Questi servizi quindi prevedono ad esempio.
- Siti di pagamento (come paypal).
- Servizi Mail.

si pero' il punto e' il "PER FORZA", cioe' pare che non si possa fare un'asta (e immagino piu' in generale acquisti) senza palesarsi
sia da parte del compratore che del venditore.
Se ci pensi, questo evita di cacciarsi nella zona buia delle'essere fuori protezioni perche' il nick e' anonimo.
Semplicemente sembra che non si possa fare.... ovviamente se ho interpretato bene.



Probabilmente la parola ASTA in questo caso va intesa non nella sua accezione generale ma in questo senso : http://www.diritto.it/articoli/informatica/degrazia2.html


beh ancora peggio: qui addirittura dice che sono vietate sempre e comunque (e allora e-bay come fa?)

Quindi, come è possibile vedere, il comma 5 del citato articolo 18 VIETA espressamente le aste effettuate a mezzo di "altri sistemi di comunicazione";
 poiché Internet può sicuramente essere considerato come un "sistema di comunicazione"
 (in particolare si è espressa in questo senso più volte l'Autorità Garante per la Concorrenza
ed il Mercato [AGCM]), ne discende come logica conseguenza che le aste sul web dovrebbero essere considerate come vietate.
legendary
Activity: 2632
Merit: 1040
November 11, 2015, 06:07:36 AM
#44
Quote
corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i
soggetti con i quali vengono concluse compravendite.

Questa è ad esempio la logica di Ebay implicita nell'atto della registrazione e nella fornitura dell'indirizzo di spedizione/iban pagamento al venditore.
Il Nickname e l'identità reale della persona (che non necessariamente è quella dietro al PC) hanno uno stretto legame per ragioni logistiche.

In generale comunque si può trovare l'associazione Nickname + Dati personali su qualunque servizio web preveda la possibilità di illeciti.
Spesso i dati personali sono custoditi dal sito (su cui quindi vige la legge della privacy) a scopo uso legale nel caso ce ne fosse bisogno.
Questi servizi quindi prevedono ad esempio.
- Siti di pagamento (come paypal).
- Servizi Mail.

si pero' il punto e' il "PER FORZA", cioe' pare che non si possa fare un'asta (e immagino piu' in generale acquisti) senza palesarsi
sia da parte del compratore che del venditore.
Se ci pensi, questo evita di cacciarsi nella zona buia delle'essere fuori protezioni perche' il nick e' anonimo.
Semplicemente sembra che non si possa fare.... ovviamente se ho interpretato bene.



Probabilmente la parola ASTA in questo caso va intesa non nella sua accezione generale ma in questo senso : http://www.diritto.it/articoli/informatica/degrazia2.html
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 11, 2015, 05:59:04 AM
#43
Quote
corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i
soggetti con i quali vengono concluse compravendite.

Questa è ad esempio la logica di Ebay implicita nell'atto della registrazione e nella fornitura dell'indirizzo di spedizione/iban pagamento al venditore.
Il Nickname e l'identità reale della persona (che non necessariamente è quella dietro al PC) hanno uno stretto legame per ragioni logistiche.

In generale comunque si può trovare l'associazione Nickname + Dati personali su qualunque servizio web preveda la possibilità di illeciti.
Spesso i dati personali sono custoditi dal sito (su cui quindi vige la legge della privacy) a scopo uso legale nel caso ce ne fosse bisogno.
Questi servizi quindi prevedono ad esempio.
- Siti di pagamento (come paypal).
- Servizi Mail.

si pero' il punto e' il "PER FORZA", cioe' pare che non si possa fare un'asta (e immagino piu' in generale acquisti) senza palesarsi
sia da parte del compratore che del venditore.
Se ci pensi, questo evita di cacciarsi nella zona buia delle'essere fuori protezioni perche' il nick e' anonimo.
Semplicemente sembra che non si possa fare.... ovviamente se ho interpretato bene.

legendary
Activity: 2632
Merit: 1040
November 11, 2015, 05:55:20 AM
#42
Quote
corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i
soggetti con i quali vengono concluse compravendite.

Questa è ad esempio la logica di Ebay implicita nell'atto della registrazione e nella fornitura dell'indirizzo di spedizione/iban pagamento al venditore.
Il Nickname e l'identità reale della persona (che non necessariamente è quella dietro al PC) hanno uno stretto legame per ragioni logistiche.

In generale comunque si può trovare l'associazione Nickname + Dati personali su qualunque servizio web preveda la possibilità di illeciti.
Spesso i dati personali sono custoditi dal sito (su cui quindi vige la legge della privacy) a scopo uso legale nel caso ce ne fosse bisogno.
Questi servizi quindi prevedono ad esempio.
- Siti di pagamento (come paypal).
- Servizi Mail.
legendary
Activity: 3276
Merit: 2898
November 11, 2015, 05:39:26 AM
#41
non so se puo' essere utile, pero' in giro ho trovato questo:


L'utilizzo quotidiano della rete internet ha pertanto favorito la commissione di reati, che la giurisprudenza si dà carico di ricondurre
nell'alveo delle fattispecie previste dalla parte speciale del codice penale: in tale contesto, i dubbi in ordine alla compatibilità di tale operazione
con il principio di tassatività, sub specie di divieto di analogia in malam partem, sono stati superati, ritenendosi possibile un'interpretazione estensiva,
consentita dall'ordinamento.
 
Infatti, in tema di condotte delittuose poste in essere per via telematica, la Corte di Cassazione ha affermato che la partecipazione ad aste on-line
con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i
soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei
confronti di eventuali inadempimenti. (cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479, A., rv. 252227).



cioe' forse (ma dico forse) semplicemente non e' ammesso partecipare e/o fare un'asta (e forse un'acquisto piu' generale suppongo) sotto forma di nickname anonimo ?

questo almeno chiarirebbe un po' di cose... se come nickname anonimo non ho praticamente tutele,
devo per forza palesarmi per avere queste tutele, ma sembra che debbo PER FORZA palesarmi per fare aste e immagino acquisti o vendite.

effettivamente darebbe un po' di logica al tutto.



legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
November 10, 2015, 04:32:32 AM
#40
L'unica cosa che si è venuta a sapere in più (o meglio, una quasi certezza, visto che in questo forum ce lo si potrebbe aspettare) dall'aver disassemblato CAT, è che gbianchi aveva un account su uno o più degli exchange supportati da CAT.

Praticamente c'era la possibilità di considerare che gbianchi avesse comprato il programma, ma poi non ne avesse fatto alcun uso.

Essendoci delle chiamate alle API (pubbliche), si è praticamente certi che gbianchi avesse un account su questi/alcuni exchange, pur continuano a non sapere se ne faceva uso.
Anche questa però non è una certezza, visto che l'API trovata su CAT non è comprovato che sia di gbianchi, c'è solo scritto Grin

Stiamo comunque sempre parlando di un software disassemblato.

Infatti, aldilà che personalmente non ritengo un nickname soggetto a privacy di alcun tipo (e credo sia così anche da un punto di vista legale), nel caso di gbianchi era già palese il fatto che avesse iscrizioni ad exchange in quanto sennò che avrebbe partecipato a fare all'asta di cat?

Per questo non capisco tutto questo polverone.

Specifico che non conosco minimamente ne sampei ne gbianchi, quindi parlo da un punto di vista totalmente estraneo alla faccenda
Pages:
Jump to: