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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 194. (Read 254440 times)

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April 25, 2017, 06:11:23 AM
beh però se magari ci fosse qualche legge a riguardo, o qualsiasi altra cosa... Altrimenti a cosa servirebbe questo thread?  Tongue Shocked




se lo leggi troverai che l'ade si è gia espressa e capirai anche come fare ad avere delle certezze
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1XBit.com
April 24, 2017, 02:36:53 PM
beh però se magari ci fosse qualche legge a riguardo, o qualsiasi altra cosa... Altrimenti a cosa servirebbe questo thread?  Tongue Shocked


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April 24, 2017, 01:42:44 PM
Perfetto,  ora c'è il secondo punto Cheesy

I bitcoin acquistati tempo fa e rivenduti  con guadagno in teoria non sono tassabili..  Ora bisogna capire SE e come aggirare il problema se si è fatto un profitto in un altro modo Cheesy ( il forex da come ho capito è tassabile e qua non ci dovrebbe piovere,  ma gli altri metodi?)

Scusa, cosa intendi per profitto fatto in "altro modo"?

Mining? Allora puoi assimilarlo ad attività di impresa , o comunque, se non eserciti impresa, portarlo come imponibile irpef.
Compravendita tra privati? Hai venduto la tua ferrari usata e ti  sei fatto pagare in Bitcoin? Non sei soggetto a tassazione
Hai offerto dei servizi e ti sei fatto pagare in Bitcoin? Vedi il discorso fatto per il mining
Attività illecite o comunque non legali in italia? Se così fosse non penso che il problema siano le tasse  Grin Grin Grin


chia siano hyip, che siano investimenti, o che siano prestati con % di interessi... intendo queste cose qua. Ci sono comunque dei profiti sopra..e non so se con qualche cavillo/legge potrebbero essere non tassabili..


Sta a te trovare questo cavillo ( o magari un buon commercialista e magari se hai tanti soldini anche un avvocato fiscalista) : come ho già detto in queste eventualità l'onere della prova si inverte, e quindi toccherebbe a te dimostrare che non sono tassabili
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April 24, 2017, 01:25:46 PM
Perfetto,  ora c'è il secondo punto Cheesy

I bitcoin acquistati tempo fa e rivenduti  con guadagno in teoria non sono tassabili..  Ora bisogna capire SE e come aggirare il problema se si è fatto un profitto in un altro modo Cheesy ( il forex da come ho capito è tassabile e qua non ci dovrebbe piovere,  ma gli altri metodi?)

Scusa, cosa intendi per profitto fatto in "altro modo"?

Mining? Allora puoi assimilarlo ad attività di impresa , o comunque, se non eserciti impresa, portarlo come imponibile irpef.
Compravendita tra privati? Hai venduto la tua ferrari usata e ti  sei fatto pagare in Bitcoin? Non sei soggetto a tassazione
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chia siano hyip, che siano investimenti, o che siano prestati con % di interessi... intendo queste cose qua. Ci sono comunque dei profiti sopra..e non so se con qualche cavillo/legge potrebbero essere non tassabili..
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April 24, 2017, 12:50:28 PM
secondo voi può essere utile dichiarare la quantità di btc in propio possesso?
non tanto per sapere se devono essere tassati anche perchè non lo sono, ma piu che altro per avere dei documemnti in mano se un domani si andasse a venderle prelevando cifre importanti, che farebbero verosimilmente scattare controlli

NO

Perchè dichiarare qualcosa che non è soggetta a tassazione ed è anonima (perchè i BTC detenuti equivalgono a liquidità) ? Se domani farai un prelievo importante , e scatterà un controllo  allora fornirai tutte le spiegazioni di cui hanno bisogno. Tanto ricorda che con il fisco l'inere della prova spetta sempre a te: perchè andare a stuzzicare il cane che dorme?


ma se uno ha 100k eur in contanti in cassaforte a casa dovrebbe dichiararli?
c'è qualche esperto di tassazione in svizzera qui?

Se hai contanti non li devi dichiarare. Se poi qualcuno che non si la li cazzi sua vuole sapere che fine hanno fatto, gli puoi sempre rispondere che te li sei giocati tutti tra gratta e vinci e videopoker
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April 24, 2017, 12:24:01 PM
secondo voi può essere utile dichiarare la quantità di btc in propio possesso?
non tanto per sapere se devono essere tassati anche perchè non lo sono, ma piu che altro per avere dei documemnti in mano se un domani si andasse a venderle prelevando cifre importanti, che farebbero verosimilmente scattare controlli

NO

Perchè dichiarare qualcosa che non è soggetta a tassazione ed è anonima (perchè i BTC detenuti equivalgono a liquidità) ? Se domani farai un prelievo importante , e scatterà un controllo  allora fornirai tutte le spiegazioni di cui hanno bisogno. Tanto ricorda che con il fisco l'inere della prova spetta sempre a te: perchè andare a stuzzicare il cane che dorme?


ma se uno ha 100k eur in contanti in cassaforte a casa dovrebbe dichiararli?
c'è qualche esperto di tassazione in svizzera qui?
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April 24, 2017, 11:29:07 AM
Perfetto,  ora c'è il secondo punto Cheesy

I bitcoin acquistati tempo fa e rivenduti  con guadagno in teoria non sono tassabili..  Ora bisogna capire SE e come aggirare il problema se si è fatto un profitto in un altro modo Cheesy ( il forex da come ho capito è tassabile e qua non ci dovrebbe piovere,  ma gli altri metodi?)

Scusa, cosa intendi per profitto fatto in "altro modo"?

Mining? Allora puoi assimilarlo ad attività di impresa , o comunque, se non eserciti impresa, portarlo come imponibile irpef.
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Attività illecite o comunque non legali in italia? Se così fosse non penso che il problema siano le tasse  Grin Grin Grin
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April 24, 2017, 11:18:08 AM
secondo voi può essere utile dichiarare la quantità di btc in propio possesso?
non tanto per sapere se devono essere tassati anche perchè non lo sono, ma piu che altro per avere dei documemnti in mano se un domani si andasse a venderle prelevando cifre importanti, che farebbero verosimilmente scattare controlli

NO

Perchè dichiarare qualcosa che non è soggetta a tassazione ed è anonima (perchè i BTC detenuti equivalgono a liquidità) ? Se domani farai un prelievo importante , e scatterà un controllo  allora fornirai tutte le spiegazioni di cui hanno bisogno. Tanto ricorda che con il fisco l'inere della prova spetta sempre a te: perchè andare a stuzzicare il cane che dorme?
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April 24, 2017, 11:11:21 AM
secondo voi può essere utile dichiarare la quantità di btc in propio possesso?
non tanto per sapere se devono essere tassati anche perchè non lo sono, ma piu che altro per avere dei documemnti in mano se un domani si andasse a venderle prelevando cifre importanti, che farebbero verosimilmente scattare controlli
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April 22, 2017, 09:55:52 PM
Perfetto,  ora c'è il secondo punto Cheesy

I bitcoin acquistati tempo fa e rivenduti  con guadagno in teoria non sono tassabili..  Ora bisogna capire SE e come aggirare il problema se si è fatto un profitto in un altro modo Cheesy ( il forex da come ho capito è tassabile e qua non ci dovrebbe piovere,  ma gli altri metodi?)
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April 22, 2017, 03:47:45 PM
Ciao a tutti!
Innanzitutto vorrei fare una domanda per me fondamentale:
Se non c'è plusvalenza sul conto bancario ,  non si corrono rischi giusto?
Mi spiego.. Ipotizzando un bonifico a coinbase di 10.000€, guadagno in qualche mese 20.000€ ( tutto in bitcoin ovviamente)..  Ora,  potrei rifare un bonifico nella mia banca proveniente da coinbase di 10.000€ e lasciare li il resto dei bitcoin? 
Facendo ciò,  sono sicuro che nessuno possa rompermi le balle in qualche modo?

Occhio non vede , cuore non duole. Grin. Penso che il tuo ragionamento non faccia una piega. D'altronde se non ancora non è realizzata non è possibile tassarla
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April 22, 2017, 05:25:16 AM
Ciao a tutti!
Innanzitutto vorrei fare una domanda per me fondamentale:
Se non c'è plusvalenza sul conto bancario ,  non si corrono rischi giusto?
Mi spiego.. Ipotizzando un bonifico a coinbase di 10.000€, guadagno in qualche mese 20.000€ ( tutto in bitcoin ovviamente)..  Ora,  potrei rifare un bonifico nella mia banca proveniente da coinbase di 10.000€ e lasciare li il resto dei bitcoin? 
Facendo ciò,  sono sicuro che nessuno possa rompermi le balle in qualche modo?
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April 21, 2017, 11:43:30 AM
Ai sensi dell’art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter TUIR, la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di prelievi di valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento cioè al 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari.

Pertanto è necessario che il contribuente verifichi su tutti i propri conti correnti l’eventuale raggiungimento della condizione, anche in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario finanziario.

Ad esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro presso Banca X e una posizione in dollari USA per un controvalore di 40.000 euro presso banca Y formano una posizione complessiva di 70.000 euro. Se detto importo viene tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, si attiva la condizione che determina l’insorgere dell’obbligo dichiarativo delle plusvalenze.

In presenza di quest’obbligo, devono essere dichiarate (quadro RT di Unico 2015) tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.

Se dal calcolo emerge invece una minusvalenza, questa può essere scomputata dai redditi della stessa natura per l’anno in corso e per i quattro anni successivi; pertanto, anche se non obbligatorio, in questo caso è conveniente presentare il quadro RT di Unico per utilizzare le minusvalenze a scomputo delle eventuali plusvalenze future.

La base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta è  pari alla differenza tra il corrispettivo realizzato dalla cessione ed il costo di acquisto della valuta, rappresentato dal cambio storico. In presenza di più movimenti di acquisto e di vendita, si applica il criterio “Lifo” (Last In First Out: si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente).

Il valore di costo ed il conteggio della plusvalenza devono essere documentati a cura del contribuente.

Qualora non sia possibile determinare il costo di acquisto per mancanza di documentazione, per il calcolo si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle Finanze nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Esempio:

    03/1/2014 acquisto USD 30.000 cambio 1,3634; controvalore acquisto in euro 22.003,81;
    13/1/2014 acquisto USD 60.000 cambio 1,3606; controvalore acquisto in euro 44.098,19;
    24/7/2014 vendita USD 70.000 cambio 1,3472 controvalore vendita in euro 50.725,00.

Tenuto conto che il percettore ha mantenuto una giacenza di 90.000 USD, pari a 62.259,95 euro (valorizzati al cambio del 1/1/2014), dal giorno 13/01/2014 al giorno 24/07/2014 (oltre 7 giorni lavorativi consecutivi), in dichiarazione dovrà inserire la plusvalenza realizzata di euro 527,00 da tassare con imposta sostitutiva (dal 1 luglio 2014 aliquota del 26%), calcolata come segue:

    438,72 euro su 60.000 USD acquistati il 13/1: differenza tra costo di acquisto di 44.098,19 euro e controvalore di vendita in euro pari a 44.536.82;
    88,20 euro su 10.000 USD dei 30.000 acquistati in data 3/1: differenza tra costo di acquisto pari a 7.334,60 euro e controvalore di vendita in euro pari a 7.422,80.

Alle cessioni effettuate entro il 30 giugno 2014 si applica l’aliquota del 20%.

Nel caso in cui il cliente non possa ricostruire i singoli movimenti di acquisto dovrà calcolare le plusvalenze facendo il confronto con il cambio mensile minimo del 2014 (pro-fisco). Nell’esempio di cui sopra la plusvalenza risulterebbe pari a:

    1.418,10 euro su 70.000 euro operazione del 24/7: differenza tra costo di acquisto al cambio minimo 1,385 di 50.541,52 euro e controvalore di vendita in euro pari a 51.959,62.
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April 21, 2017, 11:40:48 AM
ma per bypassare il problema del limite dei 51k a settimana, uno può vendere btc per 50k , prelevarli sul conto corrente italiano, investirli in Buoni del tesoro o altro e quindi prelevare altri 50k e così via?
oppure conta anche quanto si ha investito in Buoni del tesoro  nel calcolo dei 51k?
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April 14, 2017, 01:17:29 PM


Dopo i chiarimenti ai fini IVA forniti di recente dai giudici europei sul tema, con la Risoluzione 72 dello scorso 2 settembre, per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha toccato il tema degli aspetti fiscali (imposte dirette e IVA) dei bitcoin. Oggetto di analisi è, in particolare, il trattamento fiscale delle transazioni di cambio valuta tra moneta virtuale e moneta nazionale avente valore legale.
1. Le transazioni aventi a oggetto bitcoin sono esenti dall’IVA

La Risoluzione in esame nasce da un’istanza di interpello presentata da una società che intende svolgere l’attività di cambio valute tra bitcoin ed euro. Il documento ha il pregio di rappresentare il primo tentativo da parte dell’Agenzia delle Entrate di dare un inquadramento nel sistema fiscale italiano alle monete virtuali:

a. il bitcoin è un mezzo di pagamento alternativo alle monete aventi corso legale, operante esclusivamente per accettazione volontaria degli operatori, ovvero sul vincolo di fiducia tra soggetti che operano peer-to-peer, senza alcuna regolamentazione specifica né Autorità centrale;

b. il bitcoin è, in particolare, una criptovaluta, in quanto ha natura digitale e si fonda su un sistema di crittografia algoritmica.

Quanto al regime fiscale, la Risoluzione riprende le conclusioni rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Hedqvist, causa C-264/14, del 22 ottobre 2015.

Il caso oggetto della pronuncia europea riguardava un cittadino svedese che svolgeva l’attività professionale di cambio valuta tra bitcoin e corone svedesi. La Risoluzione sposa il contenuto della sentenza della Corte europea, confermando che le transazioni aventi a oggetto monete virtuali sono esenti da IVA. In dettaglio:

    in primo luogo, è affermato il principio che i bitcoin non sono “beni materiali“, in quanto non svolgono finalità diverse da quella di mezzo di pagamento;

    se la moneta virtuale non è un bene, ne consegue che le transazioni bi-direzionali di scambio di bitcoin contro monete legali sono prestazioni di servizi che, se svolte a titolo oneroso, rientrano nel campo oggettivo di applicazione dell’IVA;

    la Direttiva IVA (art. 135, par. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE) prevede che le transazioni aventi a oggetto divise, banconote e monete aventi valore legale beneficiano dall’esenzione dall’IVA. La ragione va individuata nell’esigenza di preservare il funzionamento efficiente del mercato interno, che risulterebbe ostacolato dall’applicazione dell’imposta alle transazioni monetarie;

    le monete virtuali hanno la medesima funzione di meri mezzi di pagamento, sicché anche le transazioni in bitcoin devono essere assoggettate al regime di esenzione ai fini IVA.

Come da noi segnalato nel nostro precedente intervento, la notizia (in sé positiva) dell’esenzione dall’IVA delle transazioni di scambio di bitcoin in moneta legale si porta dietro l’ineludibile conseguenza della indetraibilità dell’IVA sostenuta sugli acquisti. Per le società che svolgono tale attività di scambio valute, quindi, se è vero che non addebiteranno ai clienti l’importo dell’IVA, le stesse non potranno dedurre l’IVA sostenuta sull’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività d’impresa. Si pensi a canoni pagati per la concessioni in licenza di software (ad esempio, software per l’accesso alle piattaforme di pagamento online), al costo di acquisto di componenti hardware o ai canoni di locazione degli uffici ed alle spese generali.

Ma come detto la Risoluzione non si limita a confermare il trattamento IVA già dettagliato dai giudici comunitari: il citato documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle transazioni di cambio valuta . La società istante, infatti, realizza un utile che è dato:

    nel caso di ordine alla società di comprare bitcoin, dalla differenza tra costo di acquisto sostenuto e prezzo caricato al cliente;

    nel caso di ordine di vendere bitcoin, dalla differenza tra il corrispettivo ottenuto e il prezzo garantito al cliente.

Tale margine costituisce “materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)“.

Quanto alla valorizzazione dei bitcoin eventualmente detenuti dalla società a fine anno, questi vanno valutati fiscalmente al valore normale, da indentificarsi nella “media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin”.
2. Il cambio di bitcoin in valuta può generare una plusvalenza tassabile?

Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoin realizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
3. Bitcoin e antiriciclaggio

In chiusura, la Risoluzione tocca un tema di primaria rilevanza, estendendo la portata della normativa antiriciclaggio alle transazioni in bitcoin. L’art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2007, estende infatti gli obblighi di compliance previsti per la categoria degli intermediari finanziari ai “soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta“.

Per effetto dell’equiparazione tra bitcoin e monete legali, l’Amministrazione finanziaria conclude che anche le società che svolgono attività di cambio bitcoin-Euro dovrebbero soggiacere agli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni rilevanti, segnalazione delle operazioni sospette).

È tutt’altro che pacifico che all’Agenzia delle Entrate spetti la competenza in materia d’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Né va dimenticato che le risoluzioni sono documenti di prassi privi di valore vincolante.

Ciò detto, l’assimilazione dei bitcoin alle monete aventi corso legale, che appare validamente supportata in ambito fiscale (soprattutto in tema di imposte indirette), sembra possa reggere anche per le diverse e specifiche finalità di prevenzione criminale che sottendono la normativa antiriciclaggio. Alla base, infatti, resta il principio che il bitcoin non è un bene materiale ma un mero mezzo di pagamento e, in quanto tale, presenta i medesimi rischi di strumento per il perseguimento di condotte criminali presentati dalle valute aventi corso legale.   

Ad ogni modo, la rilevanza del tema bitcoin-antiriciclaggio sembra avere già toccato la sensibilità del legislatore europeo. La proposta di Quarta Direttiva Antiriciclaggio presentata dalla Commissione affronta in maniera diretta il problema dell’anonimato, estendendo gli obblighi di compliance e segnalazione ai soggetti che gestiscono piattaforme di scambio di monete virtuali e paventando l’istituzione di database dei detentori di bitcoins.

Per il momento, tuttavia, occorre salutare con favore gli sforzi profusi dall’Amministrazione Finanziaria in un settore di grande attualità e in costante espansione.   
Giovanni Iaselli

Giovanni Iaselli

Avvocato specializzato nelle tematiche fiscali connesse al settore technology & gaming, lavora a Milano nel dipartimento tax dello studio legale internazionale DLA Piper.
Autore di diverse pubblicazioni, ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’IVA e imposte indirette.
Si occupa inoltre di operazioni di M&A e di fiscalità internazionale.
hero member
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April 14, 2017, 01:07:12 PM
quindi fatemi capire se ho capito bene: chi fa compravendita di bitcoin non deve pagare tasse in merito a meno che non supera i 51K di Euro sul conto o 51k di deposito settimanale(dovuto a conversione)?

pare di si.
quindi, se volessi comprare una casa da 200 k dovrei prelevare max 51k a settimana, e bonificarli subito al venditore in 4 tranches.
e poi per essere in una botte di ferro fare interpello .
newbie
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April 14, 2017, 05:43:01 AM
quindi fatemi capire se ho capito bene: chi fa compravendita di bitcoin non deve pagare tasse in merito a meno che non supera i 51K di Euro sul conto o 51k di deposito settimanale(dovuto a conversione)?
legendary
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April 14, 2017, 05:20:30 AM
Scusate se mi intrometto ma stavo informandomi proprio di queste cose
ho letto questo aricolo proprio oggi

Ma non potrebbe essere un fake questa lettera?


quale lettera? L'articolo fa riferimento all'interpello che avevo postato un paio di commenti più sopra: non è assolutamente fake, è di un'azienda che sta aprendo in Italia per servizi di compravendita in bitcoin. L'altra lettera non aggiunge niente di nuovo, ribadendo che per i privati non c'è tassazione per acquisti e vendite a pronti (qualunque cosa intendano con questo).

spero non pensino che chi compra bitcoin facendo partire una certa quantità di denaro dal suo c/c, poi faccia arrivare la stessa somma sul suo conto corrente... è chiaro che chi lo fa genera plusvalenza

se vogliono fare orecchie da mercante affari loro, però è palese da quello che dicono che non si deve pagare nulla a prescindere dal reddito generato, a meno di non superare la famosa giacenza dei 51.000 alla settimana....
newbie
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April 14, 2017, 05:18:13 AM
ah ok allora mea culpa non ci ho capito nulla io Smiley
sorry
legendary
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April 14, 2017, 03:50:03 AM
Scusate se mi intrometto ma stavo informandomi proprio di queste cose
ho letto questo aricolo proprio oggi

Ma non potrebbe essere un fake questa lettera?


quale lettera? L'articolo fa riferimento all'interpello che avevo postato un paio di commenti più sopra: non è assolutamente fake, è di un'azienda che sta aprendo in Italia per servizi di compravendita in bitcoin. L'altra lettera non aggiunge niente di nuovo, ribadendo che per i privati non c'è tassazione per acquisti e vendite a pronti (qualunque cosa intendano con questo).
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