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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 196. (Read 254440 times)

legendary
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April 09, 2017, 06:46:19 PM
Se io acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo domani a 12 ho fatto una attività speculativa e pertanto ci pago le tasse, se acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo tra 10 anni a 20 non ho speculato in quanto sono passati 10 anni > 5 anni (mi pare) e quindi non ho finalità speculativa.

Il BTC potrebbe essere una "cosa"simile ad una casa?

Se io li acquisto/produco spendendo risorse/tempo mio e poi, fortuna, vale 100 volte tanto che male ho fatto? Forse qualche tassa sarebbe anche giusto pagarla ma se un bene acquista valore nessuno ti chiede di pagare le tasse, purche' non sia uno speculatore che compra e vende case.

Non mi sembra sia mai stato chiarito sto concetto ....


sì ma vale per la prima casa, in cui hai la residenza, in quanto è considerata un bene primario. Per quello c'è la regola dei 5 anni, che ti consente di rivenderla senza perdere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Il bitcoin, comunque lo si consideri (moneta, commodity, asset, ecc.) difficilmente si può far passare come bene primario. Se compri titoli azionari e li tieni in un cassetto per 10 anni, pensi di poterli rivendere senza che ti tassino la plusvalenza?
Mi riferisco alle plusvalenze
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/regimi+opzionali/tassazioneplusvalenze/scheda+informativa+plusvalenze+immobiliari

Quote
Informazioni generali - Tassazione plusvalenze immobiliari

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%.

La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Leggo http://www.padronidicasa.it/plusvalenza-vendita-immobile.htm e non ho verificato ...
Quote
Le disposizioni del Tuir

Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lettera b), del nuovo articolo 67 del testo Unico sulle Imposte sul Reddito (Tuir), sono tassate "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".

In sostanza: tu parli di tasse per agevolazioni prima casa io di plusvalenza che mirano a tassare i costruttori e speculatori escludendo i cittadini che si comprano una casa e poi la vendono dopo 5 anni.

legendary
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April 09, 2017, 06:05:51 PM
Se io acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo domani a 12 ho fatto una attività speculativa e pertanto ci pago le tasse, se acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo tra 10 anni a 20 non ho speculato in quanto sono passati 10 anni > 5 anni (mi pare) e quindi non ho finalità speculativa.

Il BTC potrebbe essere una "cosa"simile ad una casa?

Se io li acquisto/produco spendendo risorse/tempo mio e poi, fortuna, vale 100 volte tanto che male ho fatto? Forse qualche tassa sarebbe anche giusto pagarla ma se un bene acquista valore nessuno ti chiede di pagare le tasse, purche' non sia uno speculatore che compra e vende case.

Non mi sembra sia mai stato chiarito sto concetto ....


sì ma vale per la prima casa, in cui hai la residenza, in quanto è considerata un bene primario. Per quello c'è la regola dei 5 anni, che ti consente di rivenderla senza perdere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Il bitcoin, comunque lo si consideri (moneta, commodity, asset, ecc.) difficilmente si può far passare come bene primario. Se compri titoli azionari e li tieni in un cassetto per 10 anni, pensi di poterli rivendere senza che ti tassino la plusvalenza?
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April 09, 2017, 02:43:15 PM
Se io acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo domani a 12 ho fatto una attività speculativa e pertanto ci pago le tasse, se acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo tra 10 anni a 20 non ho speculato in quanto sono passati 10 anni > 5 anni (mi pare) e quindi non ho finalità speculativa.

Il BTC potrebbe essere una "cosa"simile ad una casa?

Se io li acquisto/produco spendendo risorse/tempo mio e poi, fortuna, vale 100 volte tanto che male ho fatto? Forse qualche tassa sarebbe anche giusto pagarla ma se un bene acquista valore nessuno ti chiede di pagare le tasse, purche' non sia uno speculatore che compra e vende case.

Non mi sembra sia mai stato chiarito sto concetto ....


E ne verrà chiarito mai, perché quelli non sanno manco cosa è il bitcoin.
legendary
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April 09, 2017, 02:34:50 PM
Se io acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo domani a 12 ho fatto una attività speculativa e pertanto ci pago le tasse, se acquisto una casa oggi a 10 e la rivendo tra 10 anni a 20 non ho speculato in quanto sono passati 10 anni > 5 anni (mi pare) e quindi non ho finalità speculativa.

Il BTC potrebbe essere una "cosa"simile ad una casa?

Se io li acquisto/produco spendendo risorse/tempo mio e poi, fortuna, vale 100 volte tanto che male ho fatto? Forse qualche tassa sarebbe anche giusto pagarla ma se un bene acquista valore nessuno ti chiede di pagare le tasse, purche' non sia uno speculatore che compra e vende case.

Non mi sembra sia mai stato chiarito sto concetto ....
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April 09, 2017, 02:33:31 PM
Ribadisco che secondo me semplicemente pensano alle operazioni di cambio btc/euro su capitali che uno già aveva, parte di redditi già dichiarati. Il semplice cambio non genera reddito se il prezzo di acquisto/vendita era lo stesso (cosa peraltro abbastanza impossibile).
Infatti si sottolinea "manca la finalità speculativa", che invece ci sarebbe nel caso di trading o anche operazioni di cambio tra privati con commissione. O peggio se quei bitcoin cambiati in euro erano un reddito a sè, l'intera somma, non dichiarati altrove.
Dalla risposta l'unica cosa veramente chiara è che non hanno ben presente la materia nel complesso.
Potete rischiarvela non dichiarando nulla (in base anche alle cifre in gioco), ma se capita un accertamento sono praticamente sicuro che in caso di finalità speculativa/reddito ci si pulirebbero il culo con quell'interpello Wink Sempre a sfavore del contribuente, logicamente.

Quoto, anche perchè per cambio loro intendono le classiche posizioni "hold", quindi trader e miner vanno a farsi benedire . E aggiungo che anche io non è che mi senta tanto tranquillo, pur avendo intenzione di dichiarare , perchè come dice Ghibly79 con gli interpelli purtroppo si ci puliscono le scarpe
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April 09, 2017, 01:14:10 PM
Ribadisco che secondo me semplicemente pensano alle operazioni di cambio btc/euro su capitali che uno già aveva, parte di redditi già dichiarati. Il semplice cambio non genera reddito se il prezzo di acquisto/vendita era lo stesso (cosa peraltro abbastanza impossibile).
Infatti si sottolinea "manca la finalità speculativa", che invece ci sarebbe nel caso di trading o anche operazioni di cambio tra privati con commissione. O peggio se quei bitcoin cambiati in euro erano un reddito a sè, l'intera somma, non dichiarati altrove.
Dalla risposta l'unica cosa veramente chiara è che non hanno ben presente la materia nel complesso.
Potete rischiarvela non dichiarando nulla (in base anche alle cifre in gioco), ma se capita un accertamento sono praticamente sicuro che in caso di finalità speculativa/reddito ci si pulirebbero il culo con quell'interpello Wink Sempre a sfavore del contribuente, logicamente.
legendary
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April 09, 2017, 09:40:41 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...


A parer mio l'attività di trading (intesa come compravendita di bitcoin contro altre valute al fine di generare dei profitti) e il mining sono soggetti a tassazione. Per quel che mi riguarda ho chiesto al commercialista di considerare come inserire i profitti avuti su Simplefx e 1Broker (forex in bitcoin) assieme agli altri ottenuti sui broker in valuta, anche perché altrimenti avrei avuto difficoltà a giustificare alcuni trasferimenti da Kraken.

ma se ha appena detto il contrario, scambiando bitcoin non sussiste tassazione ne dichiarazione, e lo dice l'ADE, non pinco pallino

Guarda che bisogna sempre distinguere se questi generano un reddito o no. È un discorso simile al forex

è ovvio che generano reddito, è implicito, dal momento che hai fatto arrivare soldi sul tuo c/c dall'estero hai generato reddito perché hai venduto per generare plusvalenza, a meno che tu non sia stupido e vendi in perdita...
legendary
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April 09, 2017, 07:53:33 AM
RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :

[...]
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line
che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente

a leggere mi pare che si contraddicano da soli... Quale sarebbe la differenza tra "operazioni a pronti" e "finalità speculativa"? Sembra che non lo sappiano neanche loro Roll Eyes
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April 09, 2017, 07:05:28 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...


A parer mio l'attività di trading (intesa come compravendita di bitcoin contro altre valute al fine di generare dei profitti) e il mining sono soggetti a tassazione. Per quel che mi riguarda ho chiesto al commercialista di considerare come inserire i profitti avuti su Simplefx e 1Broker (forex in bitcoin) assieme agli altri ottenuti sui broker in valuta, anche perché altrimenti avrei avuto difficoltà a giustificare alcuni trasferimenti da Kraken.

ma se ha appena detto il contrario, scambiando bitcoin non sussiste tassazione ne dichiarazione, e lo dice l'ADE, non pinco pallino

Guarda che bisogna sempre distinguere se questi generano un reddito o no. È un discorso simile al forex
legendary
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April 09, 2017, 06:50:25 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...


A parer mio l'attività di trading (intesa come compravendita di bitcoin contro altre valute al fine di generare dei profitti) e il mining sono soggetti a tassazione. Per quel che mi riguarda ho chiesto al commercialista di considerare come inserire i profitti avuti su Simplefx e 1Broker (forex in bitcoin) assieme agli altri ottenuti sui broker in valuta, anche perché altrimenti avrei avuto difficoltà a giustificare alcuni trasferimenti da Kraken.

ma se ha appena detto il contrario, scambiando bitcoin non sussiste tassazione ne dichiarazione, e lo dice l'ADE, non pinco pallino
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April 09, 2017, 05:08:42 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...


A parer mio l'attività di trading (intesa come compravendita di bitcoin contro altre valute al fine di generare dei profitti) e il mining sono soggetti a tassazione. Per quel che mi riguarda ho chiesto al commercialista di considerare come inserire i profitti avuti su Simplefx e 1Broker (forex in bitcoin) assieme agli altri ottenuti sui broker in valuta, anche perché altrimenti avrei avuto difficoltà a giustificare alcuni trasferimenti da Kraken.
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April 09, 2017, 04:55:09 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...
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April 09, 2017, 03:48:50 AM
RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

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April 03, 2017, 07:29:47 AM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN
...
https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.
..

Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.
Credo sia quel pezzo a dire che non contano ma questa è una interpretazione di sella....

Fintantochè non vengono trasferiti su un conto \ broker Italiano o EU regolamentato, rimangono sempre fondi anonimi e quindi all'oscuro del fisco. Semmai dovrà poi giustificare l'eventuale conversione in valuta (euro) dimostrando l'ammontare dei profitti o delle perdite generate dell'operazione.
legendary
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April 03, 2017, 05:48:21 AM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN
...
https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.
..

Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.
Credo sia quel pezzo a dire che non contano ma questa è una interpretazione di sella....
TRF
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April 03, 2017, 03:40:07 AM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/135802.page




Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.
jr. member
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April 03, 2017, 03:32:09 AM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


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"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

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Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?
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April 02, 2017, 02:54:57 PM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


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"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

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newbie
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April 02, 2017, 08:45:57 AM
a breve presenterò questo interpello:


RACCOMANDATA A/R

Mitt: xxxxxxxxx
via xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
tel. 3xxxxxxxx
[email protected]


Oggetto:                                     INTERPELLO ORDINARIO


Spett.le Agenzia delle Entrate
sono il Sig. xxxxxxx nato il xxxxxx a xxxxxxx e residente in via xxxxxxx , 21050  xxxxxx , codice fiscale Gxxxxxxxxxxxxx , lavoratore dipendente
In data xx dicembre 2016 ho scambiato xxxxx  BITCOIN in xxxxxx  EURO utilizzando il sito di scambio https://www.bitstamp.net  , che risulta essere regolamentato secondo le norme Europee come riportato da ANSA :
 http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/2016-04-25_1251311625.html
Ho quindi disposto il prelievo di xxxxxx euro verso il mio conto corrente personale IBAN xxxxxxxxxxxxxx  presso Banca  xxxxxxxx sede di xxxxxxxx
Desidero sapere se questa operazione è soggetta a tassazione e come devo dichiararla.
La mia ipotesi è che non sia soggetta a tassazione , come indicato nella Risoluzione n.72/E emessa dalla Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate di Roma in data 02/09/2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
 ove si legge:
 “...Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei
clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa... “.


La riposto, ricordo che l'AdE per rispondere all'interpello ha 90 gg di tempo

Secondo me è mal posto il quesito: è ovvio che l'operazione di cambio di per sè non è soggetta a tassazione. Dovrebbe essere soggetta a tassazione l'eventuale plusvalenza (se avevi acquistato quei bitcoin per meno euro di quelli per cui li hai rivenduti) o tutta la somma se l'hai ricevuta in pagamento per qualcosa. Infine se li hai ricevuti in pagamento, tenuti in bitcoin e poi convertiti in euro dopo che sono aumentati di valore, i due punti di cui sopra si dovrebbero combinare (tassazione sulla somma base, al valore di quando li hai ricevuti, in base alla categoria di reddito che rappresentano più tassazione sulla parte che rappresenta la plusvalenza).

Il solo fatto di convertirli in euro non è operazione soggetta a tassazione (esempio li ricevi in pagamento per il tuo lavoro, ma dichiari già a parte il reddito equivalente in euro e li converti subito. Pagherai le normali tasse su quel reddito ma non paghi una seconda volta la mera conversione).

Il tutto ovviamente in teoria e a rigor di logica.
legendary
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April 01, 2017, 06:01:21 AM

La riposto, ricordo che l'AdE per rispondere all'interpello ha 90 gg di tempo

Fateci sapere, penso sia importante per tutti.Grazie per aver fatto questa domanda all'Agenzia.
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