AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI BITCOIN
come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.
Elena - Team GBS
https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.
"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."
Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.
Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.
Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.
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