ho inviato l'interpello trmite pec, la risposta è la seguente:
Questa Agenzia assicura a qualsiasi contribuente la consulenza scritta, ma
esclusivamente nell'ambito dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo del 24 settembre 2015,
n. 156.
A tale fine l'istanza si considera regolarmente presentata se sottoscritta dall'istante o
dal suo legale rappresentante, ovvero dal procuratore generale o speciale incaricato ai
sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. In tale ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine
dell'istanza, essa deve essere allegata alla stessa (articolo 3, comma 1, lettera g) d.lgs.
156/2015).
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 27 del 4 gennaio
2016, recante regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi
dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ha stabilito che per "istanza sottoscritta" si
Direzione Regionale della Lombardia
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Ufficio Consulenza
OGGETTO: Richiesta di regolarizzazione
Interpello n.
Istanza di Interpello art.11 legge 212/2000
Istanza presentata il
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Via Manin n. 25 - CAP 20121 Milano
Tel. 02.65504.406/532 - Fax 02.65504.882 - e-mail:
[email protected]intende l'istanza sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è
trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (ossia allegando al messaggio di PEC, unitamente alla copia per
immagine dell'interpello con firma autografa, anche una copia per immagine non
autenticata di un documento di identità).
Tanto premesso, l'istanza in oggetto non risulta debitamente sottoscritta.
Nel caso di specie, infatti, l'istanza è stata presentata tramite posta elettronica
certificata (PEC), ma priva, in ogni caso, della firma digitale necessaria ad attribuirne
riferimento autentico al richiedente, né è stata sottoscritta con firma autografa con in
allegato una copia per immagine del documento di identità dell'istante.
Il Provvedimento del 4 gennaio 2016, paragrafo 4.2, stabilisce che il contribuente
provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito
e, in tal caso, i termini per la risposta di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000
iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati richiesti.
Diversamente, se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di
30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
g) del d.lgs. n. 156 del 2015.
Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la contribuente a regolarizzare l'istanza
carente della sottoscrizione presso questo Ufficio. In alternativa, la regolarizzazione
potrà avvenire attraverso la presentazione della medesima istanza, debitamente
sottoscritta nelle forme e nei modi sopra indicati, mediante consegna a mano,
spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via
telematica attraverso l'impiego della PEC al seguente indirizzo:
[email protected].
Si ribadisce che il termine entro il quale è prevista la risposta dell'Agenzia all'istanza
di interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 inizierà a decorrere dalla
data di regolarizzazione dell'istanza.