Author

Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 200. (Read 254611 times)

newbie
Activity: 37
Merit: 0
February 10, 2017, 07:27:18 AM

1. l'agenzia delle entrate afferma che comunque per un privato non sussiste finalità speculativa, quindi non starei a farmi problemi, se dicono qualcosa gli faccio vedere l'interpello, me l'avete detto voi cit.

Sbagli, intendono solo le operazioni di cambio, come ti ha detto zuon, ovvero li cambi senza plusvalenza (cosa abbastanza impossibile vista la volatilità ma vabbeh Smiley ).
Ovvio che se ci operi anche da privato avendone un guadagno questo conta come reddito: in base al tipo di operazione dichiarerai in modo diverso: capital gain, redditi diversi, ecc, caso per caso. Se superi la soglia annua dell'imponibile ovviamente.

Nota a margine: i bitcoin non li detenete "a casa", nel wallet avete le chiavi private. Bitcoin di per sè non è qualcosa che può trovarsi in qualche luogo fisico, è un'astrazione matematica del potere di spesa che avete in mano possedendo il controllo di indirizzi con degli inputs spendibili, e il "database" che tiene traccia di questo potere di spesa è distribuito a tutti i nodi del mondo, non custodito in qualche banca che fa capo a qualche stato.
Qui sarebbe interessante capire l'interpretazione legale/fiscale della cosa, al di là della realtà tecnica.
sr. member
Activity: 521
Merit: 306
February 10, 2017, 04:14:38 AM
ATTENZIONE:

[...]
3- mentre il quadro RW non va compilato fino a 15000€ di attività finanziaria, va sempre compilato (anche per 1 euro) per attività finanziarie effettuate/detenute all'estero e quindi visto che tutti gli exchange sono esteri (compreso il nostro amato The Rock) secondo me ogni plusvalenza andrebbe indicata nel quadro

assolutamente no, per i depositi e conti correnti bancari all'estero non c'è obbligo di dichiarazione fino a 15.000€:

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-04-05/monitoraggio-fiscale-unico-2016-nuovasoglia-anche-vecchia-istruzione-105506.shtml?uuid=ACddON1C

dovrebbe valere la stessa cosa anche se si tengono su exchange, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo.

ma veramente l'articolo da te linkato finisce così:

Quote
Oltre a ciò è bene puntualizzare che per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri è necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Infine, il contribuente esonerato dal monitoraggio è comunque tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.
legendary
Activity: 3808
Merit: 2044
February 09, 2017, 05:56:24 PM
ATTENZIONE:

[...]
3- mentre il quadro RW non va compilato fino a 15000€ di attività finanziaria, va sempre compilato (anche per 1 euro) per attività finanziarie effettuate/detenute all'estero e quindi visto che tutti gli exchange sono esteri (compreso il nostro amato The Rock) secondo me ogni plusvalenza andrebbe indicata nel quadro

assolutamente no, per i depositi e conti correnti bancari all'estero non c'è obbligo di dichiarazione fino a 15.000€:

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-04-05/monitoraggio-fiscale-unico-2016-nuovasoglia-anche-vecchia-istruzione-105506.shtml?uuid=ACddON1C

dovrebbe valere la stessa cosa anche se si tengono su exchange, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo.
sr. member
Activity: 353
Merit: 250
February 09, 2017, 04:21:54 PM
riguardo al punto 1 in teoria l'interpello dovrebbe servire esattamente a questo, se ti chiedono tu gli mostri quello e gli dici ve l'avevo chiesto e mi avete risposto  Smiley
riguardo al punto 4 c'è un alone di incertezza, al momento non saprei cosa dire al riguardo  Huh
sr. member
Activity: 521
Merit: 306
February 09, 2017, 11:38:35 AM
...

approvo e riguardo i tuoi punti
1. l'agenzia delle entrate afferma che comunque per un privato non sussiste finalità speculativa, quindi non starei a farmi problemi, se dicono qualcosa gli faccio vedere l'interpello, me l'avete detto voi cit.
3. tu detieni tutti i tuoi btc all'estero sul conto di un exchange? non mi sembra una cosa molto saggia  Grin
4. su questo ci ho pensato molto anche io e consiglierei di usare bitcoin.tax nel tuo caso

1. Questione d'interpretazione. Ma ricordati che fino a prova contraria il contribuente ha torto;
3. No, no! i miei btc sono a casa, nel mio wallet, ma anche se fossero all'estero finché sono bitcoin puoi tenerli dove vuoi e non devi nulla. il discorso fiscale comincia quando li trasformi in denaro sonante e fai un bonifico sul c.c. della tua banca. Arrivando soldi da un exchange estero, gli sghei sono di fatto capitale estero. Probabilmente il problema, con The Rock, ci sarà solo per quest'anno fiscale (il 2016 intendo), visto che come dice Hostfat da alcuni mesi hanno il conto italiano e quindi sarà tutto più facile;
4. bitcoin.tax è un calcolatore, e non un certificatore. il problema non è calcolare quante tasse devi pagare, ma DIMOSTRARE che la differenza tra comprato e venduto sia quella che tu dichiari (il mio esempio era: se ho comprato un btc all'epoca del record del 2014, come facci a dimostrarlo che rispetto ad oggi c'ho guadagnato ben poco?). purtroppo credo che una risposta chiara non ci possa essere
staff
Activity: 4270
Merit: 1209
I support freedom of choice
February 09, 2017, 07:42:22 AM
I conti di therock ora sono in italia, anche se non sono conti suoi, ma di un'altra azienda sempre maltese (non so poi sei i conti siano intestati ad un'altra sede tutta italiana)
Meglio che chiedete direttamente, ma ripeto, i conti ora sono italiani, di banca Sella.
sr. member
Activity: 353
Merit: 250
February 09, 2017, 07:01:28 AM
ATTENZIONE:

Una serie di osservazioni spingono a dire che è meglio fare un interpello specifico piuttosto che affidarsi alla 72/e.
Vi spiego perché (premessa: non sono un commercialista quindi le mie conoscenze personali potrebbero essere sbagliate):

1- "...le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa..." Per quanto ne capisco io vuol dire che se compro a 800 e rivendo ad 800 allora non devo dichiarare nulla. Ma se compro ad 800 e rivendo a 1000, ho un utile di 200 e quindi mi devo porre il problema.
2- Se ho un utile di 200 devo pormi il problema se metterlo nel quadro RW (secondo me si) così come in base allo stesso principio se invece ho avuto una minusvalenza potrei compensarla con altri proventi di tipo finanziario
3- mentre il quadro RW non va compilato fino a 15000€ di attività finanziaria, va sempre compilato (anche per 1 euro) per attività finanziarie effettuate/detenute all'estero e quindi visto che tutti gli exchange sono esteri (compreso il nostro amato The Rock) secondo me ogni plusvalenza andrebbe indicata nel quadro
4- il problema di certificare: se io oggi vendo un bitcoin che ho comprato, facciamo conto, nel 2014 e non ho documentazione relativa al suo acquisto, come faccio a dimostrare qual'è stato il mio margine? basta un'autocertificazione? senza prove documentali potrei averlo comprato quando valeva 1000$ così come, dopo il crollo, potrei averlo comprato a 500$! e ancora: i miei bitcoin sono in parte minati (bei tempi!!!) e in parte acquistati ai prezzi più disparati. Qual'è il vero valore che devo dare al bitcoin che ho venduto (sempre in ottica documentale intendo) Huh

Se entro metà mese non ci saranno novità penso anch'io di fare un interpello (visto che tramite The Rock ho ritirato alcune migliaia di € per estinguermi il mutuo ed ovviamente voglio fare tutto in regola).

Ciao

ZK


approvo e riguardo i tuoi punti
1. l'agenzia delle entrate afferma che comunque per un privato non sussiste finalità speculativa, quindi non starei a farmi problemi, se dicono qualcosa gli faccio vedere l'interpello, me l'avete detto voi cit.
3. tu detieni tutti i tuoi btc all'estero sul conto di un exchange? non mi sembra una cosa molto saggia  Grin
4. su questo ci ho pensato molto anche io e consiglierei di usare bitcoin.tax nel tuo caso
sr. member
Activity: 521
Merit: 306
February 09, 2017, 04:40:26 AM
ATTENZIONE:

Una serie di osservazioni spingono a dire che è meglio fare un interpello specifico piuttosto che affidarsi alla 72/e.
Vi spiego perché (premessa: non sono un commercialista quindi le mie conoscenze personali potrebbero essere sbagliate):

1- "...le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa..." Per quanto ne capisco io vuol dire che se compro a 800 e rivendo ad 800 allora non devo dichiarare nulla. Ma se compro ad 800 e rivendo a 1000, ho un utile di 200 e quindi mi devo porre il problema.
2- Se ho un utile di 200 devo pormi il problema se metterlo nel quadro RW (secondo me si) così come in base allo stesso principio se invece ho avuto una minusvalenza potrei compensarla con altri proventi di tipo finanziario
3- mentre il quadro RW non va compilato fino a 15000€ di attività finanziaria, va sempre compilato (anche per 1 euro) per attività finanziarie effettuate/detenute all'estero e quindi visto che tutti gli exchange sono esteri (compreso il nostro amato The Rock) secondo me ogni plusvalenza andrebbe indicata nel quadro
4- il problema di certificare: se io oggi vendo un bitcoin che ho comprato, facciamo conto, nel 2014 e non ho documentazione relativa al suo acquisto, come faccio a dimostrare qual'è stato il mio margine? basta un'autocertificazione? senza prove documentali potrei averlo comprato quando valeva 1000$ così come, dopo il crollo, potrei averlo comprato a 500$! e ancora: i miei bitcoin sono in parte minati (bei tempi!!!) e in parte acquistati ai prezzi più disparati. Qual'è il vero valore che devo dare al bitcoin che ho venduto (sempre in ottica documentale intendo) Huh

Se entro metà mese non ci saranno novità penso anch'io di fare un interpello (visto che tramite The Rock ho ritirato alcune migliaia di € per estinguermi il mutuo ed ovviamente voglio fare tutto in regola).

Ciao

ZK
hero member
Activity: 787
Merit: 501
February 09, 2017, 01:27:07 AM
se la mia e la tua interpretazione è corretta sì  Smiley
nel dubbio lo farò comunque rileggere al mio commercialista a breve

ma questa è una bomba!

grazie per lo spunto a proposito  Grin
lo volevo fare da tempo anche io e finalmente mi sono deciso, consiglierei comunque di farlo a chiunque, per avere una bella risposta scritta  Smiley

meglio non disturbare il cane che dorme, basta stamparsi la risoluzione 72/e  e mostrarla al fisco in caso di controlli
sr. member
Activity: 353
Merit: 250
February 08, 2017, 02:17:03 PM
se la mia e la tua interpretazione è corretta sì  Smiley
nel dubbio lo farò comunque rileggere al mio commercialista a breve

ma questa è una bomba!

grazie per lo spunto a proposito  Grin
lo volevo fare da tempo anche io e finalmente mi sono deciso, consiglierei comunque di farlo a chiunque, per avere una bella risposta scritta  Smiley
hero member
Activity: 787
Merit: 501
February 08, 2017, 06:33:03 AM
se la mia e la tua interpretazione è corretta sì  Smiley
nel dubbio lo farò comunque rileggere al mio commercialista a breve

ma questa è una bomba!
sr. member
Activity: 353
Merit: 250
February 08, 2017, 06:03:52 AM
se la mia e la tua interpretazione è corretta sì  Smiley
nel dubbio lo farò comunque rileggere al mio commercialista a breve
legendary
Activity: 3808
Merit: 2044
February 07, 2017, 07:11:55 PM
Vi mando un aggiornamento in anticipo rispetto a pompatore  Grin
Anche io ho mandato un interpello, situazione più o meno simile alla sua citando la risoluzione 72/e, risposta ricevuta in breve tempo.
L'interpello è stato dichiarato inammissibile perché si era già risposto alla questione nella risoluzione 72/e.
Quindi si sono rifatti alla stessa evidenziando questo fatto: "il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

quindi se un privato ha comprato 10.000 BTC nel 2010 al prezzo di due pizze e li rivende ora, non paga un centesimo di tasse su 10M di euro?? Shocked
sr. member
Activity: 353
Merit: 250
February 07, 2017, 03:13:35 PM
Vi mando un aggiornamento in anticipo rispetto a pompatore  Grin
Anche io ho mandato un interpello, situazione più o meno simile alla sua citando la risoluzione 72/e, risposta ricevuta in breve tempo.
L'interpello è stato dichiarato inammissibile perché si era già risposto alla questione nella risoluzione 72/e.
Quindi si sono rifatti alla stessa evidenziando questo fatto: "il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."
legendary
Activity: 2506
Merit: 1120
February 05, 2017, 05:45:32 AM
ho inviato l'interpello trmite pec, la risposta è la seguente:
...
intende l'istanza sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è
trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (ossia allegando al messaggio di PEC, unitamente alla copia per
immagine dell'interpello con firma autografa, anche una copia per immagine non
autenticata di un documento di identità).
...
Mi sa che ti tocca usare lo scanner ... se ho capito:  stampi l'interpello, firmi, digitalizzi il tutto insieme alla CI e alleghi ad email.
Tienici aggiornati, magari poi ci mandi il testo?
hero member
Activity: 787
Merit: 501
February 05, 2017, 04:08:40 AM
ho inviato l'interpello trmite pec, la risposta è la seguente:

Questa Agenzia assicura a qualsiasi contribuente la consulenza scritta, ma
esclusivamente nell'ambito dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo del 24 settembre 2015,
n. 156.
A tale fine l'istanza si considera regolarmente presentata se sottoscritta dall'istante o
dal suo legale rappresentante, ovvero dal procuratore generale o speciale incaricato ai
sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. In tale ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine
dell'istanza, essa deve essere allegata alla stessa (articolo 3, comma 1, lettera g) d.lgs.
156/2015).
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 27 del 4 gennaio
2016, recante regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi
dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ha stabilito che per "istanza sottoscritta" si
Direzione Regionale della Lombardia
________________
Ufficio Consulenza

OGGETTO: Richiesta di regolarizzazione
Interpello n.
Istanza di Interpello art.11 legge 212/2000

Istanza presentata il
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Via Manin n. 25 - CAP 20121 Milano
Tel. 02.65504.406/532 - Fax 02.65504.882 - e-mail: [email protected]
intende l'istanza sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è
trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (ossia allegando al messaggio di PEC, unitamente alla copia per
immagine dell'interpello con firma autografa, anche una copia per immagine non
autenticata di un documento di identità).
Tanto premesso, l'istanza in oggetto non risulta debitamente sottoscritta.
Nel caso di specie, infatti, l'istanza è stata presentata tramite posta elettronica
certificata (PEC), ma priva, in ogni caso, della firma digitale necessaria ad attribuirne
riferimento autentico al richiedente, né è stata sottoscritta con firma autografa con in
allegato una copia per immagine del documento di identità dell'istante.
Il Provvedimento del 4 gennaio 2016, paragrafo 4.2, stabilisce che il contribuente
provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito
e, in tal caso, i termini per la risposta di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000
iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati richiesti.
Diversamente, se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di
30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
g) del d.lgs. n. 156 del 2015.
Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la contribuente a regolarizzare l'istanza
carente della sottoscrizione presso questo Ufficio. In alternativa, la regolarizzazione
potrà avvenire attraverso la presentazione della medesima istanza, debitamente
sottoscritta nelle forme e nei modi sopra indicati, mediante consegna a mano,
spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via
telematica attraverso l'impiego della PEC al seguente indirizzo:
[email protected].
Si ribadisce che il termine entro il quale è prevista la risposta dell'Agenzia all'istanza

di interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 inizierà a decorrere dalla
data di regolarizzazione dell'istanza.

hero member
Activity: 787
Merit: 501
January 28, 2017, 08:52:07 AM
Interpelli: i chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina

Agenzia Entrate, circolare 01/04/2016 n° 9
Pubblicato il 04/04/2016


agenzia_entrate_200Pronto il “vademecum” delle Entrate sull’istituto dell’interpello. Con una circolare, diffusa oggi, l’Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal Decreto legislativo n. 156/2015, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel provvedimento dello scorso gennaio, le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia.

In particolare, il decreto ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall’interpello “puro” all’interpello anti-abuso, il punto delle Entrate - La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 156, entrano sotto “l’ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall’interpello come strumento “generale” di dialogo - che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale - all’interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell’Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell’interpello “probatorio”. Quest’ultima raggruppa tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull’idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il documento di prassi traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l’ambito del “disapplicativo” - di fatto l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema - con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Le principali novità - Per quanto riguarda l’istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall’opportunità, data al contribuente, di sanare l’istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell’istanza al posto dei “vecchi” 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. Focus sul “silenzio-assenso” esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall’istanza alla risposta, le nuove regole comuni - A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell’ambito dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La circolare spiega quindi chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato).

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 1° aprile 2016)
member
Activity: 74
Merit: 10
January 28, 2017, 04:52:52 AM
Ragazzi...nel caso dei privati nessuno sa rispondervi,se non l'agenzia delle entrate e cui dovete rivolgervi con un interpello.Per ora nessuno dei membri mi risulta abbia postato novità a riguardo quindi tutte quelle qui presenti sono solo e soltanto IPOTESI.Visto che parlate di cifre abbastanza grandi io non rischierei di seguire i consigli del forum

Io per ora mi regolo che quando voglio vendere btc compro buoni su amazon tramite giftoff e non dichiaro nulla di nulla
newbie
Activity: 77
Merit: 0
January 28, 2017, 04:44:36 AM
Una domanda chiarimento per voi esperti. Se voglio cambiare una ipotetica cifra di 5000€ in BTC come deposito, e quindi tra un anno, oppure due decido di ritirare da un exchange tramite bonifico la stessa cifra in €. Questa cifra dovrei dichiararla nuovamente come guadagno?


Mi accodo anche io alla richiesta...


Aggiungo:


Se io rivendo bitcoin e un utente mi paga 10.000€ ed io ci guadagno il 10% mettiamo... Quella cifra di guadagno devo dichiararla? Come funziona?
newbie
Activity: 44
Merit: 0
January 20, 2017, 01:27:22 PM
Una domanda chiarimento per voi esperti. Se voglio cambiare una ipotetica cifra di 5000€ in BTC come deposito, e quindi tra un anno, oppure due decido di ritirare da un exchange tramite bonifico la stessa cifra in €. Questa cifra dovrei dichiararla nuovamente come guadagno?
Jump to: