che ne pensate?
che urge un parere autorevole,scritto nero su bianco.
Finché non si esprimerà sulla questione il nostro caro parlamento dubito che avremmo un parere veramente chiaro sulla faccenda.
Visto che ci siamo comunque provo a fare un po' di chiarezza per quello che ho capito in questi giorni di approfondimento della questione e chiedo di correggermi se dico qualcosa di sbagliato:
1) per l'anno 2013: tutti i bonifici da e verso l'estero DOVREBBERO (se il contribuente ritiene di avere capitali all'estero, cioè - secondo me - se in futuro vorrebbe far tornare gli stessi capitali sotto forma di bonici) essere segnalati nell'opportuno modello RW alla consegna dell'unico 2014.
Apro a questo punto una breve parentesi riportando sempre dall'articolo del sole:
Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio enti commerciali, società ma anche gli enti pubblici. L'esonero copre, quindi, gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Sono esclusi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo
insomma a quanto pare le nuove regole valgono per i privati ed i singoli cittadini che rischiano i propri soldi legittimamente guadagnati e non per chi di mestiere specula sui risparmiatori ed elude le tasse.
Come al solito la legge è forte coi deboli e debole coi forti.
2) dal 01/01/2014: tutti i bonifici in arrivo dall'estero verso il proprio c.c. DOVREBBERO essere soggetti a decurtazione del 20% (parziale decurtazione) come riportato dalla circolare del 18 dicembre:
Il secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 introducono una ritenuta alla fonte a
titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui seguenti redditi di capitale e redditi
diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che
concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente:
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di
mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma
1, lettera a), del TUIR;
- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e
1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera c), del TUIR;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego
del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera b), del TUIR;
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti
all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in
materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo
67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera f), del TUIR;
- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non
agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili
situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67
del TUIR;
- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non
residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
etc.
Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a
meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera,
che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti
all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via
preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo
intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.
Insomma da quello che capisco su questo punto innanzi tutto si parla di plusvalenze e non di rientro di capitali, ma potrei aver frainteso. Inoltre la decurtazione iniziale del 20% (iniziale perché poi si deve dichiarare che tipo di reddito estero è) può essere evitata se si autocertifica che si tratta di qualcos'altro e non di attività finanziarie o affini.
Per passare dalla teoria alla pratica facciamo un esempio: se io avessi nel 2013 effettuato bonifici esteri per 4500 euro in uscita e 4500 in entrata (entro il 31/12), in modo da restare sotto i 10.000 euri sarei comunque obbligato dal punto 1 a dichiarare nel modello RW l'entità di tali movimenti.
In questo caso comunque non avrei a che fare con plusvalenze e di conseguenza non dovrei avere problemi.
Se invece decidessi di restare "long" sui btc che posseggo e decido di far rientrare i miei 4500 a marzo 2014 magari per evitare la decurtazione del 20% dovrei autocertificare che trattasi di un rientro di capitali spostati all'estero per l'acquisto di un bene oggi non più detenuto.
In entrambi i casi personalmente eviterei plusvalenze proprio per evitare di complicare qualcosa che già di suo lo è.
che ne pensate? (x2)