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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 180. (Read 251608 times)

legendary
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#Free market
July 16, 2017, 02:17:57 PM
No, i bitcoin non concorrono al cumulo per arrivare ai 51k in quanto si parla espressamente della giacenza su depositi o conti correnti in valuta estera, i bitcoin non hanno iban, né nel wallett né su exchange, né hanno cambio effettivo con cui fare riscontri. E' impossibile applicargli una legge non certo nata per loro
Mmmm, interessante e acuta precisazione Wink..depositi o c/c
Chiaro che le cripto non esistevano quando è stata fatta la legge.
Come lo inquadriamo un wallett?

Per il cambio c'è, come non c'è dai, quando compri o vendi 1 bit ne viene attribuito un valore no?



Si, ogni exchange bitcoin ha il suo prezzo ma comunque non esiste un cambio ufficialmente riconosciuto dallo "stato italiano".
sr. member
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July 16, 2017, 09:34:45 AM
No, i bitcoin non concorrono al cumulo per arrivare ai 51k in quanto si parla espressamente della giacenza su depositi o conti correnti in valuta estera, i bitcoin non hanno iban, né nel wallett né su exchange, né hanno cambio effettivo con cui fare riscontri. E' impossibile applicargli una legge non certo nata per loro
Mmmm, interessante e acuta precisazione Wink..depositi o c/c
Chiaro che le cripto non esistevano quando è stata fatta la legge.
Come lo inquadriamo un wallett?

Per il cambio c'è, come non c'è dai, quando compri o vendi 1 bit ne viene attribuito un valore no?

legendary
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July 16, 2017, 08:07:38 AM
Mi hanno risposto all'interpello, lo posto in maniera integrale


In che regione vivi?

Dal momento che l'interpello l'hai inviato alla direzione della tua regione e che direzioni regionali differenti potrebbero rispondere in modo differente, l'informazione è significativa.
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July 16, 2017, 07:35:15 AM
No, i bitcoin non concorrono al cumulo per arrivare ai 51k in quanto si parla espressamente della giacenza su depositi o conti correnti in valuta estera, i bitcoin non hanno iban, né nel wallett né su exchange, né hanno cambio effettivo con cui fare riscontri. E' impossibile applicargli una legge non certo nata per loro
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July 16, 2017, 06:34:40 AM


direi che tutti i Signori che richiamavano i 51k, hanno fatto bene Wink





tutto giusto, va specificato che nei 51k non rientra assolutamente il valore virtuale e attuale dei bitcoin. Ovvero: se ho 200 bitcoin (al cambio attuale 400000€) non va dichiarato NULLA fino a che non verranno venduti, né se li tengo in un wallett né se sono su exchange, in quanto non hanno un cambio ufficiale a cui fare riferimento né gli exchange sono riconosciuti in alcun modo dallo Stato Italiano

PER ORA possiamo vivere tranquilli Cheesy
non direi in quanto non hanno un cambio...o ex riconosciuti o meno, ma
di fare attenzione alla frase.....all'inizio del periodo di riferimento e complessivamente...se ho già un conto dove ho messo 30000 euro di controvalore in dollari o franchi svizzeri, i bit che posso acquistare per restare sotto i 51 k...sono 51-30, per cui 21k

correggetemi se sbaglio

cmq voglio dire, cacchio Grin Grin Grin non fate gli spilorci, se avete 51k in cripto, spendere 100 euri per una consulenza da un commercialista se po fà Shocked
ditegli che avete una valuta chiamata bitcoin o quelle che avete ...e chiedetegli che vi dica come vi dovete comportare in base al tuir
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July 16, 2017, 05:56:23 AM
Ma infatti credo che sia giunto il momento di aggiornare il primo post, nel tempo è stato chiarito tutto ciò che c'era da chiarire, inutile fare interpelli vari ed eventuali se non per casi particolari o per chi con i bitcoin ci lavora (e che quindi avrà già un commercialista e non credo abbia bisogno della nostra consulenza di semplici utenti), leggo sempre le stesse domande, le risposte però non sono cambiate
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July 16, 2017, 05:09:56 AM
Io ho capito due cose da questo interpello:

- non vogliono piu' essere scocciati con altri interpelli perche', dato che ormai la questione e' stata chiarita, questo strumento non puo' piu' essere usato da altra gente per chiedere la stessa cosa.

- a patto che non vi mettiate a fare trading, non va dichiarato nulla nemmeno se si detiene una quantita' di bitcoin con un controvalore superiore a 51k, quindi puoi avere anche 1000 BTC sul tuo wallet.
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July 16, 2017, 04:31:38 AM


direi che tutti i Signori che richiamavano i 51k, hanno fatto bene Wink





tutto giusto, va specificato che nei 51k non rientra assolutamente il valore virtuale e attuale dei bitcoin. Ovvero: se ho 200 bitcoin (al cambio attuale 400000€) non va dichiarato NULLA fino a che non verranno venduti, né se li tengo in un wallett né se sono su exchange, in quanto non hanno un cambio ufficiale a cui fare riferimento né gli exchange sono riconosciuti in alcun modo dallo Stato Italiano

PER ORA possiamo vivere tranquilli Cheesy
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July 16, 2017, 04:26:44 AM
più chiaro di così Roll Eyes

diciamo che voglio andare in australia e cambio 5000 euro in dollari, ho un imprevisto e non ci posso più andare
torno in banca li cambio e prendo 5200 euro
ho fatto attività speculativa?

vado in banca e cambio 30.000 euro in dollari, li voglio tenere come investimento perchè credo che il dollaro si rivaluti
dopo un tot di tempo li cambio e prendo 60.000 euro
ho fatto attività speculativa?

per che cifra?
quanto tempo li ho tenuti?

vi è comunque una definizione di valuta virtuale e c'è il tuir

direi che tutti i Signori che richiamavano i 51k, hanno fatto bene Wink


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July 16, 2017, 04:04:34 AM
Mi hanno risposto all'interpello, lo posto in maniera integrale

Quote
QUESITO
L'istante, xxx nata a xxx e
residente in xxx, C.F.
xxx tel. xxx, pec xxx espone il
seguente caso concreto e personale: il giorno x ho acquistato x Bitcoin
presso il sito bitstamp.net per corrispettivi x Dollari Americani, successivamente,
il giorno x, ne ho rivenduti x presso lo stesso intermediario per
corrispettivi x Euro, richiedendone il pagamento tramite bonifico bancario,
accreditato, al netto di 0,90 EUR di commissioni, il giorno x sul conto
corrente intestato a me medesima presso banca x, IBAN
x. Tanto premesso, l'istante chiede se l'operazione effettuata sia oggetto di tassazione e dichiarazione.

 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta.

 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione ritiene che l'istanza di interpello in esame si presti ad essere
considerata tout court inammissibile poiché da un lato non presenta una circostanziata
descrizione della fattispecie esaminata mentre, per altri versi, non rappresenta, per
quanto è possibile comprendere dal tenore del quesito posto, specifiche incertezze di
natura tributaria. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma primo, della legge n.
212 del 2000, infatti, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie
alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza. Il comma quarto della medesima disposizione
prevede, inoltre, che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti
a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della medesima legge n. 212 del 2000.
Sotto il primo profilo si rileva che nell'istanza in esame non risulta
adeguatamente rappresentata la natura ed il tipo di operazioni effettuate in via
telematica relative alla negoziazione dei bitcoin, e che, in particolare, non risulta
specificato se il contribuente abbia effettuato operazioni a pronti o a termine ovvero se
abbia stipulato contratti per differenza. Sotto il secondo profilo questa Direzione
evidenzia che, una volta accertata la concreta natura dell'operazione realizzata è
possibile fare affidamento sui chiarimenti resi con la risoluzione n. 72 del 2 settembre
2016 (richiamata dallo stesso contribuente istante), con la quale l'Agenzia delle entrate
ha reso precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle
operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di
fuori dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni a pronti (acquisti e vendite)
di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità
speculativa.
Pertanto, nel presupposto che lo scambio in valuta dei Bitcoin detenuti dal
contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione
effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito
della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle
imposte dirette
. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non
sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria
ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle
società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune
verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. I documenti
citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si evidenzia, infine, per completezza, che il trattamento fiscale dei redditi diversi
di natura finanziaria è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del Tuir. La lettera c-ter) dell'articolo 67 annovera tra i redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante le cessioni a titolo oneroso di valute estere, a cui sono equiparati i
prelevamenti delle valute estere dal deposito o dal conto corrente (di seguito c/c). Ai
sensi del comma 1-ter della stessa norma, le plusvalenze derivanti da tali cessioni (e
quindi anche dai prelevamenti) concorrono alla formazione del reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi
continuativi. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi devono essere sottratte
eventuali minusvalenze realizzate. Con l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto che i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle citate lettere da c-bis) a c-quinquies),
realizzati a partire dal 1° luglio 2014, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura
del 26 per cento.


Io sono stato poco preciso (ho dimenticato di specificare che non ho acquistato cfd) e quindi tecnicamente non avrebbero dovuto rispondermi, ma l'hanno fatto. Altri interpelli non gliene faccio a questo punto, hanno già risposto, non ha senso fargliene uno per ogni transazione Wink
newbie
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July 15, 2017, 07:19:15 AM
RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente

Ho letto le ultime 20 pagine ma mi rimangono dei dubbi. Per esempio, se io possiedo x BTC sul mio wallet privato (e non su un exchange) e decido di holdarli per il lungo periodo, vanno o no dichiarati (a prescindere dal controvalore in Euro, che sicuramente cambiera' negli anni)?
Inoltre, nel testo dell'interpello quotato non si parla del limite dei 51k Euro: perche' invece tutti qui nel forum considerano questo valore vincolante?

Grazie mille
legendary
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July 13, 2017, 05:07:53 AM
Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).



Riferimenti normativi:

    Dir. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
    Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E
    D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90
    D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
    Banca d'Italia - Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali
    D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
    L. 27 luglio 2000 n. 212
    Sent. 2 novembre 2007 n. 23031
    Sent. 09 gennaio 2009 n. 237
    Sent. 05 marzo 2014 n. 5137




Ciao pompatore vorrei fare interpello ma vorrei sapere se devo scrivere quello che hai scritto tu nella raccomandata o devo aggiungere qualcosa.

Code:
RACCOMANDATA A/R

Mitt: xxxxxxxxx
via xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
tel. 3xxxxxxxx
[email protected]


Oggetto:                                     INTERPELLO ORDINARIO


Spett.le Agenzia delle Entrate
sono il Sig. xxxxxxx nato il xxxxxx a xxxxxxx e residente in via xxxxxxx , 21050  xxxxxx , codice fiscale Gxxxxxxxxxxxxx , lavoratore dipendente
In data xx dicembre 2016 ho scambiato xxxxx  BITCOIN in xxxxxx  EURO utilizzando il sito di scambio https://www.bitstamp.net  , che risulta essere regolamentato secondo le norme Europee come riportato da ANSA :
 http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/2016-04-25_1251311625.html
Ho quindi disposto il prelievo di xxxxxx euro verso il mio conto corrente personale IBAN xxxxxxxxxxxxxx  presso Banca  xxxxxxxx sede di xxxxxxxx
Desidero sapere se questa operazione è soggetta a tassazione e come devo dichiararla.
La mia ipotesi è che non sia soggetta a tassazione , come indicato nella Risoluzione n.72/E emessa dalla Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate di Roma in data 02/09/2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
 ove si legge:
 “...Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei
clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa... “.
hero member
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July 08, 2017, 02:03:54 PM
Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).



Riferimenti normativi:

    Dir. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
    Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E
    D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90
    D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
    Banca d'Italia - Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali
    D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
    L. 27 luglio 2000 n. 212
    Sent. 2 novembre 2007 n. 23031
    Sent. 09 gennaio 2009 n. 237
    Sent. 05 marzo 2014 n. 5137


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June 30, 2017, 03:39:29 PM
Ciao a tutti

Mi scusi per aver scritto in inglese.

I have now been an Italian resident for about 2 years. At the start of this year I started trading with bitcoin and altcoins and now the time has come to withdraw the amount back to my Italian bank account. My question at this moment is how do I proceed with the taxation.
First, in your opinion, should I search for the tax adviser?
Second question is, what is actually taxable and when it is taxable. So for example, what I first want to do is to withdraw the initial amount of money (the amount which was initially invested) from my Kraken account back to my bank account. So whatever is left on all of my exchanges on which I am trading in is basically my profit. When do I report the value of all of my exchange accounts and in what way? This question is very important since, logically, the value of my account varies according to the value of crypto currencies I am currently the owner of and their value. I have 99% of all of the trades logged (except some trade from the shapeshift exchange) so proving the amount of profit shouldn't be a a big issue.

If this is an important information, I am more or less a casual trader (not nearly a day trader chasing for peaks and dips). I only did unleveraged trading and no mining was involved at any point (strictly trading only fiat<->crypto and crypto<->crypto).

If anyone can share his experience and give me some advice I would be highly grateful.

Selekkta
sr. member
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June 30, 2017, 10:59:42 AM

interessante, ben approfondito, io invece vado un po a memoria, ma magari da spunti di ulteriori approfondimenti.
in merito al passaggio sul reddito d'impresa non mi preoccuperei della volatilità o differenze tra un exchange o altro, in quanto la tassazione (plusvalenza o minusvalenza)
si applica sempre il giorno dell'avvenuta operazione di conversione e non del 31-12.
per cui il giorno dell'avvenuta conversione in euro ho il valore esatto che determina la plus o minus.
il 31-12 si prende il valore e lo si utilizza ai fini della trasparenza di bilancio e in contropartita si usa il conto riserve..sottoconto non me ricordo il nome xdxdxd
utili non divisibili mi sembra
inoltre fare attenzione al fifo
Signori sempre commercialista cmq la materia è delicata


sr. member
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Blockchain is the future
June 30, 2017, 07:17:05 AM
Dico una banalità:
Ma aspettare il prossimo scudo fiscale e far rientrare tutti i profitti con una tassazione agevolata al 5% o 10% può essere una idea fattibile?
legendary
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Thank God I'm an atheist
June 27, 2017, 12:03:18 PM
direi inoltre che il decreto del 04-07 che entrerà in vigore...nella sua terminologia e definizione di valuta virtuale chiarisce ulteriormente

se vi erano interpretazioni su cosa fosse una cripto...merce, valuta o un parafango, ora è chiaro

Scusate, mi sono perso... un riferimento al decreto del 04-07 ?
hero member
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June 27, 2017, 11:26:48 AM
i 51k sono da dichiarare plusvalenze se si tengono per oltre 7 gg lavorativi...verificare gg, vado a memoria

direi inoltre che il decreto del 04-07 che entrerà in vigore...nella sua terminologia e definizione di valuta virtuale chiarisce ulteriormente

se vi erano interpretazioni su cosa fosse una cripto...merce, valuta o un parafango, ora è chiaro

legislazione fiscale mancante sulle valute?Huh?...direi proprio di no......cmq commercialista

cmq anche questa dei 51k non è chiara.
servirebbe un interpello per un caso specifico
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