se coinlex ci espone solo dubbi..
La tassazione dei redditi prodotti in bitcoin
Fiscalità nel reddito d'impresa. Propone una soluzione ma dice che è inattuabile
" Tale interpretazione crea una piena assimilazione alla fattispecie delle disponibilità di cassa ed ai conti correnti in valuta estera, intricando ulteriormente la materia, e per le difficoltà di conversione del valore (viene proposto di attuare
una media delle quotazioni degli operatori, presenti in numero assai considerevole e con valori anche notevolmente difformi tra loro) e per la rilevanza nella determinazione dell’imponibile di una posta che, per sua stessa natura, soffre di una volatilità notevole."
La fiscalità al di fuori dal reddito di impresa
due ipotesi: la prima è trattare bitcoin come valuta estera ma senza fine speculativo (come se stessi comprando monete rare?). Ed essere tassati al 26% senza minusvalenze. i 51k euro non è chiaro se valgono anche per bistamp, ad esempio, o solo per l'account bancario
"particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio dei saldi, in quanto l’obbligo dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% si applica nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente (valute virtuali e valute estere) intrattenuti dal contribuente superi l’equivalente di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter)."
La seconda ipotesi una tassa sempre al 26% ma col calcolo delle minusvalenze
"Diversamente, se l’intento fosse meramente speculativo [...] i predetti risultati assumano rilevanza reddituale. Tali redditi percepiti da parte di persone fisiche devono essere quantificati come la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in relazione a ciascuno dei rapporti detenuti e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. Il criterio temporale è quello del LIFO"
Infine sugli interpelli
Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.
Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).
www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/commenti/2017/06/commento-30-giugno-2017-n.-1220/Poi su coinlex propongono consulti e preventivi, ma se le informazioni che rilasciano al pubblico sono così vaghe.. sembrano quasi gli avvocati del caso Mtgox e i loro 5,5 milioni di dollari di parcelle