ma se invio diciamo 4000€ su bitstamp e dopo qualche periodo riottengo con due bonifici da 2000€ da bitstamp verso il conto di origine, non devo dichiarare nulla, giusto?
sbagliato, devi dichiarare che hai un conto estero su bistamp e pagare lo 0,qualcosa di tasse sul tuo deposito medio annuo.
un casino.
se invece non dichiari e ti beccano paghi percentuali ben piu alte
calcola che se prelevi e versi è tutto tracciato e ci mettono un bit a sapere che hai un conto estero
Scusami ma non credo proprio!L'unico modo per dichiarare un conto estero è averne le coordinate bancarie e non mi risulta che bitstamp ne abbia né che i btc rientrino nelle valute regolamentate e accettate dallo stato italiano,altrimenti eravamo a cavallo,ci si accodava alla voluntary disclosure,si pagava il dovuto e i btc diventavano magicamente euro puliti!Se si ha un conto su un qualsiasi exchange al momento direi proprio che non si dichiara nulla,né tantomeno si dichiarano i btc in possesso
siete tenuti a dichiarare nel quadro RW tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta
Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali: immobili situati all’estero; oggetti preziosi ed opere d’arte; imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri, ecc. Le attività patrimoniali vanno dichiarate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta: per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la loro capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale.
Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, come depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero; conto correnti valutari, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari; stock option; ecc
Le attività da indicare nel quadro RW
Ad esempio, dovranno essere sempre indicati:
gli immobili tenuti a disposizione (ad esempio l’immobile in Francia), o i diritti reali immobiliare su di essi (comproprietà, multiproprietà);
le imbarcazioni, le navi da diporto e gli altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri (nonché quelli non iscritti, con i requisiti per essere iscritti in Italia);
gli oggetti preziosi e le opere d’arte;
i metalli preziosi detenuti all’estero;
le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo“;
le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; le obbligazioni estere o titoli similari, i titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, depositi e c/c bancari costituiti all’estero;
i diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli);
i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri, escluse quelle obbligatorie per legge;
le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche se in cassetta di sicurezza;
le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati (cosiddette “stock option“) nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.
http://www.fiscomania.com/2015/04/il-nuovo-quadro-rw-in-unico-2015/