si stava chiaramente parlando del proprietario originale, quindi se ho 5 bitcoin e firmo l'indirizzo associato, non importa se io poi l'ho rivelato a 1000 individui, che a loro volta dovranno firmare per provare che è adesso in loro possesso
perché con il timestamp si evincerà chiaramente che 10 15 30 minuti prima quei bitcoin erano associati ad un indirizzo che era ancora in mio possesso e non condiviso
quindi si quei bitcoin erano senza ombra di dubbio miei fino a 10 15 30 min prima
Per me la
frase finisce prima.
Quello che puoi dimostrare, al massimo, è appunto essere
una delle potenziali persone ha conoscenza delle credenziali per movimentare quei bitcoin,
al limite
uno dei proprietari, ma non
il proprietario, esclusivo, unico ed univoco.
no... puoi chiaramente dimostrare che eri il
primo ad esserne stato in possesso se c'è stata una movimentazione di qualsiasi tipo
se invece sono andati direttamente a diverse persone fin dall'inizio allora tu ne detenevi una % in quel dato momento prima di un movimento successivo, quindi nuovamente tu eri il primo a detenere una certa % in questo caso
Pensavo che fosse scontato che basandosi solo su quel che mette a disposizione il sistema Bitcoin, non sia possibile associare un movimento, una transazione, ecc.
ad una identità di una sola persona, in maniera
legalmente certa ed
univoca.
È chiaro che qualsiasi passaggio, con timestamp, fossilizzato in eterno sulla blockchain, smart-contract inciso in una lastra di titanio, in maniera eternamente incorruttibile, ecc. con quello che vuoi;
si sa che è stato eseguito, in un certo momento, per una certa quantità, ecc... ecc...
ma materialmente può essere stato fatto da Mario Rossi, Giovanni Bianchi, Viola Violetta, Celeste Celestina, Azzurra Azzurrata...
Il fatto che tu abbia fatto una transazione/movimento, non vuole dire niente, non si sa nemmeno se una operazione è stata eseguita da una persona o più persone insieme, io potrei essere stato accanto a te mentre tu al computer effettuavi l'operazione, ed essere a conoscenza di tutte le chiavi e credenziali che vuoi, prima, dopo e anche durante.
Avendo acquistato criptovaluta da un exchange, avendo traccia di un bonifico, avendo mantenuto sempre i bitcoin sul conto dell'exchange, allora... la storia è più circoscritta,
ma stiamo sfruttando oltre che il sistema Bticoin il sistema informatico, il KYC/AML, dell'exchange.
Ma se io e te siamo fratelli, gemelli, omozigoti, decidiamo di comune accordo di minare dei Bitcoin in casa,
tutti e due sappiamo dove mettere le mani... un giorno ne spendi un po' per un buono Amazon, un'altro giorno io ne trasferisco uno a nostro zio in America...
meglio ancora, siamo sette fratelli e tutti condividiamo tutto.
Di chi sono i Bitcoin ? miei ? tuoi ? nostri ? di chi era quella specifica transazione ? chi l'ha firmata di noi sette ?
qualcuno l'ha firmata, è certo; non è certo chi.
Un giorno uno di noi va da un notaio per comprare una casa e davanti al notaio fa tutta la procedura verso un terzo, venditore dell'immobile.
Uno... e gli altri sei ?
Anche l'ordine del notariato che di indentificare le identità delle persone in maniera certa.... un po' se ne intendono,
nelle transazioni in cui sono state cedute quote di società o immobili, si è trovato nell'impossibilità di essere
legalmente certi dell'identità e della provenienza dei Bitcoin usati per pagare:
https://www.officinanotarile.it/comprare-quota-srl-bitcoin/Il Notariato ha fatto una riflessione circa la tracciabilità del pagamento.
In particolare, ai fini della disciplina relativa all’antiriciclaggio l’utilizzo del sistema informatico non garantirebbe l’identità del soggetto che utilizza le criptovalute rendendo difficile individuare il soggetto che effettivamente effettua il pagamento. Il Notariato, in ogni caso, ritiene di precisare che sulla questione non è ancora possibile dare delle risposte certe in quanto la materia è molto complessa e attuale e per questo motivo suggerisce di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.Ma forse è ancor più chiaro qui:
https://www.notariato.it/it/news/bitcoin-con-alert-antiriciclaggio/L’acquisto di un immobile pagato in bitcoin “suggerisce” una segnalazione antiriciclaggio.
Il Notariato, con la risposta al quesito posto da un professionista, prende posizione sul delicato tema della definizione delle criptovalute e, soprattutto, su quello ancora più sensibile della tracciabilità dei pagamenti in bitcoin.
Il bitcoin non è emesso da una banca centrale, non è generalmente accettato come mezzo di pagamento, è “insicuro” dal momento che gli utenti non ricevono protezione e il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve.
C’è poi il tema informatico: nell’ambiente virtuale l’”identificazione” è una mera verifica di credenziali, criticità che ai fini della normativa antiriciclaggio non è di poco conto, considerando poi che l’anonimato è la cifra intrinseca della stessa tecnologia adottata, cioè il blockchain.
Nell’ambiente criptovalutario neppure l’autore del pagamento può identificare il destinatario nel gioco di incastro tra password pubblica e quella privata.
L’operazione in bitcoin proviene da un “conto”, che l’acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità.
Ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.
A far propendere per il comportamento professionale prudenziale è, quindi, il sostanziale anonimato dell’operazione e l’effettiva impossibilità di identificare il beneficiario della transazione.
Per questi motivi, per il Consiglio Nazionale il pagamento in criptovalute va segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).