quindi va dichiarata plusvalenza solamente se faccio cashout vero?
....
Ti piacerebbe eh ?!?
La seconda frase in grassetto dice che qualsiasi scambio cripto-cripto genera evento tassabile e quindi potenzialmente plus.
Aggiungo una cosa perché mi sa che non hai letto la risposta AdE: la prima frase in grassetto invece dice che anche il semplice
spostamento tra tuoi wallet genera evento tassabile (se superi la soglia).
Inutile commentare sulla sostenibilità di queste tesi. Se pensi che tu potresti spostare Btc da un wallet ad un altro anche solo per riunire i tuoi utxo..... diventerebbe evento tassabile! davvero preferisco non commentare la logica di queste tesi.
Lo spostamento non costituisce evento tassabile perché non é prelievo
dai wallet, ma solo spostamento tra questi.
Propongo questo link di commemto:
ADE – RISPOSTA n. 788/2021Si afferma:
“il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso”. Utilizzando il plurale (“prelievo dai wallet”), l’Agenzia delle entrate sembra intendere che il prelievo è fiscalmente rilevante solo quando le valute virtuali sono prelevate da qualunque wallet del contribuente, e non quando le valute virtuali sono semplicemente trasferite da un wallet all’altro del medesimo contribuente. Questa linea di interpretazione pare ragionevole e idonea ad evitare effetti paradossali;
Questo articolo che hai linkato è l'interpretazione che ne dà Avella, non è ciò che c'è scritto nell'interpello.
Potrei controbattere su almeno 3 punti che mi vengono in mente su due piedi:
1) nella frase di Avella che hai quotato:
il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso”. Utilizzando il plurale (“prelievo dai wallet”), l’Agenzia delle entrate sembra intendere che il prelievo è fiscalmente rilevante solo quando le valute virtuali sono prelevate da qualunque wallet del contribuente, e non quando le valute virtuali sono semplicemente trasferite da un wallet all’altro del medesimo contribuente. Questa linea di interpretazione pare ragionevole e idonea ad evitare effetti paradossali;
egli mette tanta enfasi sull'utilizzo del plurale attribuendo a questo un significato particolare (a supporto di quel che scrive dopo). Invece se leggi l'interpello (fine pag. 4) in quel punto AdE usa il plurale solo perché fa riferimento alla famosa soglia, soglia che deve essere computata sommando il valore di
tutti i wallet (è per questo il
plurale!).
2) per rafforzare il concetto sul fatto che il semplice prelievo costituisca evento fiscalmente rilevante, AdE anche poco dopo (metà pag. 5) dice:
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare
se la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute
virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a
termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei
wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette......
parla espressamente di prelievo in aggiunta ai casi di conversione cripto/cripto o cripto/fiat, proprio a completamento delle diverse casistiche.
Lo scrive chiaramente AdE: cessione a pronti o prelievo.
3) infine sempre per dire che quella è l'interpretazione di Avella, tornando all'articolo di Criyptovalues che hai linkato, nel terzo bullet Avella dice:
“ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso” occorrerebbe verificare sia “la conversione di una valuta virtuale con altra valuta virtuale”, sia la conversione di valute virtuali in euro o altra valuta estera avente corso legale. Quest’ultima posizione – nella parte in cui pretende di attribuzione rilevanza fiscale all’operatività cripto-to-cripto – è irragionevole, impraticabile e ingestibile in concreto, .....
sta quindi dando un parere, un commento, su quel che scrive AdE. Esattamente come faceva un commento nel caso di prelievo.
Però un commento, per quanto qualificato possa essere il suo, resta un commento; non è quel che scrive AdE.