La risposta AdE dice che devi pagare le eventuali plus se hai posseduto per un controvalore >51k€ per sette giorni consecutivi all'interno dell'anno fiscale. Ti consiglio di rileggere bene il tutto perché a spizzichi e bocconi non rende l'idea. Ti riporto la parte interessata:
a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito
diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici
(wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69
per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del
medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo
scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.
Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato
secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1°
gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24
giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione
precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze
eventualmente realizzate.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento
per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di
imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato
sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul
sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti
dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware,
desktop, mobile, web).
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute
virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la
giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per
almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale
plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta
giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della
determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime
le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).
Ciò detto per me rimane una loro interpretazione non priva di significativi difetti (vedi paradosso esemplificato qualche post fa nell'articolo di Burlone).