Un cambio di valuta configura una CESSIONE A PRONTI (o SPOT FX) quando la transazione è immediata o quando avviene in un lasso di tempo breve, di norma uno o due giorni. L’Art. 67 c. 1-ter del TUIR ci concede qualcosa in più, cioè i famosi 7 giorni, se si opera oltre il limite dei 51.645,69 euro.
Il cambio di bitcoin (preciserei: quando inviati da un wallet personale) in euro è chiaramente equiparato dalla risoluzione 72/E del 02.09.2016 ad un cambio di banconote, infatti cito testualmente: “vengono conservate in ''portafogli elettronici" (es. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi”, inoltre : “tali operazioni rientrano tra le operazioni relative a DIVISE, BANCONOTE e MONETE con valore liberatorio".
Quindi quando viene effettuata tramite un cambiavalute (exchange) una operazione a pronti, cioè invio da wallet personale e cambio in tempi brevi in euro, non ricorre tassazione MAI, indipendentemente dall’importo. Infatti la circolare 165/E del 1998, paragrafo 2.2.3 ci dice che: “Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita è mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata CEDUTA A TERMINE ovvero immessa su DEPOSITI o conti correnti”.
Se invece si mantengono su uno o più depositi (exchange) bitcoin per un equivalente superiore a 51.645,69 euro e per almeno di 7 giorni, la plusvalenza realizzata la momento del cambio, è tassabile. Se rileggiamo la risoluzione 72/E del 02.09.2016, cita: “l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà, in sede di CONTROLLO, di acquisire le liste della CLIENTELA al fine di porre in essere le opportune VERIFICHE”. In pratica prima dice che le operazioni a pronti non sono tassate e allora perché si riserva di verificare? Principalmente per appurare se veramente si tratta di operazioni a pronti.
Non si hanno le prove e la documentazione dell’origine dei bitcoin? Mi ripeto, cito di nuovo la risoluzione 72/E: “… l'istante sarà tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 …”, cioè a segnalare le operazioni specie quelle di importi rilevanti (es. superiori a 15.000 euro – ma non solo) previste dalla normativa ANTIRICICLAGGIO (da notare che il DLGS 231 del 2007 è stato poi superato dal recente DLGS 90/2017:
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/20/antiriciclaggio ).
ma quindi la soglia di controvalore di 51.645,69 euro si applicherebbe solo su bitcoin depositati su exchange, e non su quelli tenuti in un wallet personale, ho capito bene?
Ma allora anche se si avesse un milione in bitcoin, basterebbe trasferirli su exchange
in tranche da 50k alla volta (edit: anzi neanche, perché sotto i 7 giorni non sia applica alcuna soglia!) e ogni volta prelevarli subito dopo la vendita, per non incorrere in tassazione? Possibile una scappatoia così facile?