Personalmente ritengo sostanzialmente inaffidabili le INTERPRETAZIONI rilasciate da Youtuber, Commercialisti Telematici, Avvocati e Giornalisti.
Mi permetto di dare il mio umile contributo alla discussione.
Commenti, pareri, interviste, dichiarazioni, comunicati, non possono in nessun modo essere utili in fase di CONTENZIOSO con l’Agenzia delle Entrate. Quello che conta in primis sono la NORMATIVA vigente, le risoluzioni e le circolari pubblicate dall’ADE.
Al di là delle interpretazioni personali, l’Agenzia delle Entrate tratta le valute virtuali alla stregua delle VALUTE ESTERE. Pareri tecnici che ne diano altra definizione, anche rilasciati da autorità Europee e che non abbiano valore di legge in Italia, non andrebbero considerati.
La risoluzione 72/E del 02.09.2016 parla chiaro, “Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che LE OPERAZIONI A PRONTI (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.”
Quindi le OPERAZIONI A PRONTI non sono mai soggette a tassazione e non si applica la soglia dei 7 giorni e 51.645,69 Euro. Sono tassate solo le OPERAZIONI A TERMINE.
Vale la pena di leggere il contenuto della risoluzione 67/E del 06.07.2010 che interpreta in modo chiaro i dettami dell’art. 67 del TUIR. (Preciso che per quanto riguarda il Forex vale ora quanto enunciato nella risoluzione 102/E del 25.10.2011). In particolare si esprime sul fatto che “le mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi rilevanza reddituale”.
Le operazioni che coinvolgono i bitcoin, vanno quindi classificate a seconda di come sono strutturate. Se si configurano OPERAZIONI A PRONTI = No tassazione, No dichiarazione. E’ qui che bisogna fare attenzione e se pensate di rientrare in questa casistica, consiglio di non fidarsi delle interpretazioni di consulenti ed inviare INTERPELLO alla direzione regionale dell’ADE.
ATTENZIONE, ATTENZIONE ATTENZIONE. Mi pare l’argomento che segue sia già stato toccato ma vale la pena sottolineare che si tratta di un problema irrisolvibile per chi non potesse documentare le operazioni.
Anche ricadendo in una condizione di non imponibilità, se bonificate su un conto bancario un importo rilevante, Banca e Autorità Giudiziaria potrebbero chiedervi di rendere conto dell’origine dei fondi ai sensi della normativa antiriciclaggio, DLGS 231/2007
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=
MINING. Per i minatori, ATTENZIONE: “In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite” MA, “...le attività di emissione di valuta virtuale… potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati”. Vedere l’art e 130 e 131bis TUB.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf Personalmente ritengo la normativa applicabile solo a chi avesse intenzione di emettere ICO o creare una valuta virtuale pre-minata, ma in ogni caso, ad oggi, per tutelarsi eviterei di dichiarare di avere minato bitcoin.