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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 174. (Read 256744 times)

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December 10, 2017, 08:55:59 AM
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Il consiglio è sempre lo stesso, per cifre superiori ai 51k annui rivolgetevi ad un commercialista, i soldi per farlo evidentemente ce li avete. Non che un commercialista sia in grado di dipanare tale matassa, ma almeno avreste prova assoluta della vostra buona fede, quantomeno non vi prendete un'accusa di riciclaggio.

Occhio che il commercialista NON è responsabile di quel che dichiari tu, lui ti aiuta a compilare ma poi di fronte al fisco rispondi sempre e solo tu.
Anche perché se bastasse pagare un commercialista per essere sicuri di non incorrere in reati fiscali sarebbe molto comodo.... Wink




certo, hai ragione. Ma far transitare più di 51000 euro senza nemmeno aver chiesto un parare al commercialista mi sembra stupido. Se è tutto documentato c'è sicuramente meno da temere che farsi fare un bonifico (o una serie di bonifici) da exchange esteri senza nemmeno aver provato a pagare le tasse


Quindi tu consigli di fare un interpello per ogni transazione?


Parere personale: l'interpello serve SOLO per dirimire questioni poco chiare su cui si ha un dubbio interpretativo. Nella risposta al mio interpello che trovi alcune pagine addietro è scritto chiaramente cha la loro risoluzione è chiara e che l'interpello è quindi superfluo. Stampa la loro risoluzione, salva tutte le ricevute e le transazioni, è sufficiente IMHO
legendary
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#Free market
December 10, 2017, 08:53:12 AM
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Il consiglio è sempre lo stesso, per cifre superiori ai 51k annui rivolgetevi ad un commercialista, i soldi per farlo evidentemente ce li avete. Non che un commercialista sia in grado di dipanare tale matassa, ma almeno avreste prova assoluta della vostra buona fede, quantomeno non vi prendete un'accusa di riciclaggio.

Occhio che il commercialista NON è responsabile di quel che dichiari tu, lui ti aiuta a compilare ma poi di fronte al fisco rispondi sempre e solo tu.
Anche perché se bastasse pagare un commercialista per essere sicuri di non incorrere in reati fiscali sarebbe molto comodo.... Wink

Da questo punto di vista in effetti (e mi ricollego a quanto scritto da altri qualche mese fa su questo thread)  l'unico vero vantaggio del presentare interpello all'AdE è che quello strumento - sì - ti consente di evitare accuse più gravi (evasione fiscale, eccetera).

Quindi tu consigli di fare un interpello per ogni transazione?
legendary
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December 10, 2017, 08:50:48 AM
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Il consiglio è sempre lo stesso, per cifre superiori ai 51k annui rivolgetevi ad un commercialista, i soldi per farlo evidentemente ce li avete. Non che un commercialista sia in grado di dipanare tale matassa, ma almeno avreste prova assoluta della vostra buona fede, quantomeno non vi prendete un'accusa di riciclaggio.

Occhio che il commercialista NON è responsabile di quel che dichiari tu, lui ti aiuta a compilare ma poi di fronte al fisco rispondi sempre e solo tu.
Anche perché se bastasse pagare un commercialista per essere sicuri di non incorrere in reati fiscali sarebbe molto comodo.... Wink

Da questo punto di vista in effetti (e mi ricollego a quanto scritto da altri qualche mese fa su questo thread)  l'unico vero vantaggio del presentare interpello all'AdE è che quello strumento - sì - ti consente di evitare accuse più gravi (evasione fiscale, eccetera).
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December 10, 2017, 07:38:05 AM

Sull'ultima frase non ne sarei così sicuro. Il discorso dei 51k si applica se detieni valuta estera (in tal caso ne  devi dichiarare l'eventuale c.g. nel riquadro rt)  ma ad oggi le cripto non hanno status di valuta.


Esattamente, l'ho scritto così tante volte che speravo fosse superfluo riscriverlo.

Consiglio ai non convinti di leggere questo articolo

http://www.studiocogefi.it/approfondimenti/la-tassazione-delle-plusvalenze-su-conti-valuta.html/

Questa parte è chiara ed esaustiva
Quote
Esempio:

03/1/2014 acquisto USD 30.000 cambio 1,3634; controvalore acquisto in euro 22.003,81;
13/1/2014 acquisto USD 60.000 cambio 1,3606; controvalore acquisto in euro 44.098,19;
24/7/2014 vendita USD 70.000 cambio 1,3472 controvalore vendita in euro 50.725,00.
Tenuto conto che il percettore ha mantenuto una giacenza di 90.000 USD, pari a 62.259,95 euro (valorizzati al cambio del 1/1/2014), dal giorno 13/01/2014 al giorno 24/07/2014 (oltre 7 giorni lavorativi consecutivi), in dichiarazione dovrà inserire la plusvalenza realizzata di euro 527,00 da tassare con imposta sostitutiva (dal 1 luglio 2014 aliquota del 26%), calcolata come segue:

438,72 euro su 60.000 USD acquistati il 13/1: differenza tra costo di acquisto di 44.098,19 euro e controvalore di vendita in euro pari a 44.536.82;
88,20 euro su 10.000 USD dei 30.000 acquistati in data 3/1: differenza tra costo di acquisto pari a 7.334,60 euro e controvalore di vendita in euro pari a 7.422,80.
Alle cessioni effettuate entro il 30 giugno 2014 si applica l’aliquota del 20%.

Nel caso in cui il cliente non possa ricostruire i singoli movimenti di acquisto dovrà calcolare le plusvalenze facendo il confronto con il cambio mensile minimo del 2014 (pro-fisco). Nell’esempio di cui sopra la plusvalenza risulterebbe pari a:

1.418,10 euro su 70.000 euro operazione del 24/7: differenza tra costo di acquisto al cambio minimo 1,385 di 50.541,52 euro e controvalore di vendita in euro pari a 51.959,62.

Per il fisco un cambio ufficiale dei bitcoin non esiste, quindi non può esistere dichiarazione nel quadro rw nè può esistere tassazione certa, perchè per loro non è una valuta a tutti gli effetti e non ne pubblicano le quotazioni. E calcolarne una di testa propria con fantasiose medie prese dagli exchange non può portare a nulla di buono.

Il consiglio è sempre lo stesso, per cifre superiori ai 51k annui rivolgetevi ad un commercialista, i soldi per farlo evidentemente ce li avete. Non che un commercialista sia in grado di dipanare tale matassa, ma almeno avreste prova assoluta della vostra buona fede, quantomeno non vi prendete un'accusa di riciclaggio.

legendary
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December 10, 2017, 05:26:12 AM
Penso questo, ma NON VALE NULLA, è una mia interpretazione a forza di parlarne con commercialisti e persone del settore bancario.
Se con i bit compro oro, attribuisco il valore al bit il giorno in cui compro l'oro.
Nel momento in cui uso il bit, lo prelevo dal wallet, lo movimento in uscita per capirci, gli attribuisco il valore in quel
determinato momento.
Cosa faccia l'oro poi è altra storia........
In merito alla plusvalenza, se determinata da attività speculativa, non credo ci si debba riferire al deposito dei 51 k per più di 7 giorni.
Bisogna rispondersi a questa semplice domanda...perchè ho comperato bit?
Se li ho comperati e venduti o convertiti con frequenza per operazione di trading, faccio attività speculativa.
Se invece ne ho comperati 5 un anno fa perchè andavo in ferie in Olanda dove potevo usarli per fare acquisti etc etc, non ho fatto attività
speculativa, così come quando li converto in una carta prepagata per fare spese.
Ma se di quei 5 bit ne ho avanzati 3, lasciati li, ma dopo 10 anni anche se pagati 3000 euro, ne valgono 300.000, allora si richiama il limite dei 51k.

Nella prima parte del discorso ti ho seguito e secondo me è corretto quel che dici.
Sull'ultima frase non ne sarei così sicuro. Il discorso dei 51k si applica se detieni valuta estera (in tal caso ne  devi dichiarare l'eventuale c.g. nel riquadro rt)  ma ad oggi le cripto non hanno status di valuta. E' un punto che si sta ancora dibattendo (la BCE ha detto che non sono valuta mentre alcuni stati sì, anche l'Italia sta andando verso quest'ultima direzione ma per ora non mi risultano leggi ), per questo dico che non sarei sicuro di questa conclusione.
Ovviamente parlo anch'io in base agli elementi che ho, non ho la verità in tasca.....
sr. member
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December 10, 2017, 02:20:46 AM
Penso questo, ma NON VALE NULLA, è una mia interpretazione a forza di parlarne con commercialisti e persone del settore bancario.
Se con i bit compro oro, attribuisco il valore al bit il giorno in cui compro l'oro.
Nel momento in cui uso il bit, lo prelevo dal wallet, lo movimento in uscita per capirci, gli attribuisco il valore in quel
determinato momento.
Cosa faccia l'oro poi è altra storia........
In merito alla plusvalenza, se determinata da attività speculativa, non credo ci si debba riferire al deposito dei 51 k per più di 7 giorni.
Bisogna rispondersi a questa semplice domanda...perchè ho comperato bit?
Se li ho comperati e venduti o convertiti con frequenza per operazione di trading, faccio attività speculativa.
Se invece ne ho comperati 5 un anno fa perchè andavo in ferie in Olanda dove potevo usarli per fare acquisti etc etc, non ho fatto attività
speculativa, così come quando li converto in una carta prepagata per fare spese.
Ma se di quei 5 bit ne ho avanzati 3, lasciati li, ma dopo 10 anni anche se pagati 3000 euro, ne valgono 300.000, allora si richiama il limite dei 51k.
legendary
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December 09, 2017, 07:32:56 PM
...

@picchio
non puoi confrontare il 26% con quanto paghi come lavoratore dipendente: come lavoratore dipendente hai un mucchio di trattenute  per i contributi previdenziali.
Il percentuale del 26% deriva dalla tassazione sul capital gain che c'è su tutti gli strumenti finanziari, peccato che su questi se subisci una perdita puoi sempre scalare le minus mentre nel caso delle cripto mi sembra di aver letto da qualche parte che NON sia possibile...... insomma non sarebbe proprio un confronto paritetico.
Di tasse non capisco una mazza, quello che ho capito è che l'irpef lo paghi in percentuale alle plusvalenze (utile o paga), poi hai delle trattenute e una serie di tasse tipo TARI, canone, ...
L'IRPEF a scaglioni parte da meno del 26% ma poi sale anche al 43%, in seguito puoi detrarre le detrazioni

Nel mondo BTC: per le plusvalenze e i costi di ingresso dovrebbero (parere mio) essere considerati come per l'oro ... se non conosci o dimostri prezzo di acquisto lo stimi al 25%
legendary
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December 09, 2017, 03:33:58 PM
@trader34
Da quel che ho capito non intende fare un interpello ma una semplice richiesta di aiuto/interpretazione.
Del resto se volesse fare interpello non potrebbe scrivere una mail ma dovrebbe fare una raccomandata o una pec.
Secondo me non gli risponderanno, ma tifo anch'io perché faccia il tentativo.... Wink

@picchio
non puoi confrontare il 26% con quanto paghi come lavoratore dipendente: come lavoratore dipendente hai un mucchio di trattenute  per i contributi previdenziali.
Il percentuale del 26% deriva dalla tassazione sul capital gain che c'è su tutti gli strumenti finanziari, peccato che su questi se subisci una perdita puoi sempre scalare le minus mentre nel caso delle cripto mi sembra di aver letto da qualche parte che NON sia possibile...... insomma non sarebbe proprio un confronto paritetico.
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December 09, 2017, 01:46:03 PM
il punto è cosa sia la operazione a pronti , e se scambiare btc in euro su siti come bitfinex con grafici , leve , short e tutti gli strumenti tipici del Forex sia ancora una operazione a pronti oppure sia speculazione.



ho intenzione di inviare una richiesta a  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+e-mail

gli scriverei:

Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:
1- come devo dichiarare le mie vendite di bitcoin se supero tale giacenza media ?
2- è vero che se passa un determinato periodo di tempo fra l'acquisto di una valuta estera e la sua vendita manca
la finalità speculativa anche per importi elevati? e se si quale è il periodo di tempo richiesto?
3- se io compro oro oggi ,pagandolo direttamente in bitcoin, comprati nel 2013 a 5 euro l'uno,  e poi dopo qualche mese lo rivendo allo
stesso controvalore in eur , non realizzando una plusvalenza diretta sull'oro ma sicuramente realizzando una plusvalenza rispetto al costo
di acquisto dei bitcoin ,come devo dichiarare tale operazione?
4- è possibile fissare un incontro per discutere della questione ?




se avete qualcosa da aggiungere scrivetelo qui



E' un'iniziativa fantastica e se lo fai, daresti un'aiuto formidabile a tutta la comunità Bitcoin italiana postando qui le risposte (senza dati personali) che ti darebbero.

Ma messa giù così non può funzionare: lo strumento dell'interpello nasce per dare aiuto ad UN CASO CONCRETO  e REALE in merito a dubbi di natura fiscale. E' vincolante per l'ADE nei confronti di chi fa l'interpello (quindi per lui credo sia come applicare la legge), ma, in mancanza di legislazione in materia, è utilissimo anche a tutti per rifarsi ad esso per semplice buon senso... come stiamo facendo noi per la Risoluzione 72/E del 2016.

Ma non credo proprio che possa essere usato per chiedere all'ADE di legiferare in materia, e con le tue domande è come se gli stessi chiedendo questo. Serve per chiedere cosa fare su un proprio caso CANCRETO e REALE,  quindi non ipotesi (cosa devo fare nel caso in cui....).

Per cui dovresti scrivergli, come hai detto, tu:

"Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:"

e aggiungo io, dovresti mettere anche qualcosa del tipo per fare un caso reale:

"cosa devo fare per la dichiarazione delle tasse per questi 10 bitcoin (numero che ho messo a caso perchè superiore a € 51.000) che prima di averli in bitcoin li avevo cambiato in ether e in pinco pallino in data xxxxx e xxxxxx, per poi riportarli in bitcoin in data xxxxxx? (Così si potrebbe sapere anche se più operazioni a pronti, e non solo una, quindi diverse compravendite, l'ADE li considera sempre prive di finalità speculative)"

Bisognerà anche mettere la propria ipotesi interpretativa come in un precedente interpello postato qui nel forum:

"In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta."

Magari aggiungendo che anche se operazione superiore ai € 51.600 la Banca Centrale Europea ha escluso con la risoluzione  xxxxxxx  l'equiparazione delle criptovalute a operazioni relative a valute straniere.

Mi sa che con un interpello del genere, l'ADE entrerebbe in crisi totale e non saprebbe cosa rispondere! Potrebbe spingerla a fare chiarezza definitiva in materia... cosa che sarebbe finalmente positiva per tutti  Cheesy  Alla fine, se non sono in errore, mi pare che altre nazioni come Svizzera, Germania, Giappone abbiano già legiferato...
legendary
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December 09, 2017, 01:43:25 PM
Certo che é proprio un bel casino e non se ne viene a capo, se per esempio cambio delle alt ricevute con airdrop o dal mining non si capisce come rimanere in regola, leggo di tassazione stile rapina come quella del 26% .. assurdo
Io non sono un amante delle tasse e le gestirei in modo differente, tuttavia non mi sembra un furto pagare il 26% del guadagno, ossia, mi scoccerebbe se nessuno le pagasse. Come dipendente pago molto di piu' ...
hero member
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December 09, 2017, 12:44:15 PM
Certo che é proprio un bel casino e non se ne viene a capo, se per esempio cambio delle alt ricevute con airdrop o dal mining non si capisce come rimanere in regola, leggo di tassazione stile rapina come quella del 26% .. assurdo
zoe
sr. member
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December 09, 2017, 11:42:45 AM

Io chiederei anche come comportarsi in caso di utilizzo di bitcoin tramite carte prepagate in bitcoin che permettono di utilizzare bitcoin sul circiuto visa/mastercard che convertono in € i bitcoin depositativi direttamente durante un acquisto. Una carta come wirex o spectrocoin, che permettono di depositare bitcoin ed utilizzarli in €: configurano plusvalenze? Sono soggetti a dichiarazione questi wallet, che comunque fino a quando non vengono utilizzati restano in bitcoin?

Anche io chiederei questo.

Bella iniziativa pompatore!!!
legendary
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December 09, 2017, 09:52:36 AM
...
se avete qualcosa da aggiungere scrivetelo qui

Io non citerei aggettivi come "elevato", magari usa "una certa somma" "un ammontare" ...
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December 09, 2017, 06:38:35 AM
il punto è cosa sia la operazione a pronti , e se scambiare btc in euro su siti come bitfinex con grafici , leve , short e tutti gli strumenti tipici del Forex sia ancora una operazione a pronti oppure sia speculazione.



ho intenzione di inviare una richiesta a  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+e-mail

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Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:
1- come devo dichiarare le mie vendite di bitcoin se supero tale giacenza media ?
2- è vero che se passa un determinato periodo di tempo fra l'acquisto di una valuta estera e la sua vendita manca
la finalità speculativa anche per importi elevati? e se si quale è il periodo di tempo richiesto?
3- se io compro oro oggi ,pagandolo direttamente in bitcoin, comprati nel 2013 a 5 euro l'uno,  e poi dopo qualche mese lo rivendo allo
stesso controvalore in eur , non realizzando una plusvalenza diretta sull'oro ma sicuramente realizzando una plusvalenza rispetto al costo
di acquisto dei bitcoin ,come devo dichiarare tale operazione?
4- è possibile fissare un incontro per discutere della questione ?




se avete qualcosa da aggiungere scrivetelo qui


Io chiederei anche come comportarsi in caso di utilizzo di bitcoin tramite carte prepagate in bitcoin che permettono di utilizzare bitcoin sul circiuto visa/mastercard che convertono in € i bitcoin depositativi direttamente durante un acquisto. Una carta come wirex o spectrocoin, che permettono di depositare bitcoin ed utilizzarli in €: configurano plusvalenze? Sono soggetti a dichiarazione questi wallet, che comunque fino a quando non vengono utilizzati restano in bitcoin?
hero member
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December 09, 2017, 02:16:12 AM
il punto è cosa sia la operazione a pronti , e se scambiare btc in euro su siti come bitfinex con grafici , leve , short e tutti gli strumenti tipici del Forex sia ancora una operazione a pronti oppure sia speculazione.



ho intenzione di inviare una richiesta a  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+e-mail

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Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:
1- come devo dichiarare le mie vendite di bitcoin se supero tale giacenza media ?
2- è vero che se passa un determinato periodo di tempo fra l'acquisto di una valuta estera e la sua vendita manca
la finalità speculativa anche per importi elevati? e se si quale è il periodo di tempo richiesto?
3- se io compro oro oggi ,pagandolo direttamente in bitcoin, comprati nel 2013 a 5 euro l'uno,  e poi dopo qualche mese lo rivendo allo
stesso controvalore in eur , non realizzando una plusvalenza diretta sull'oro ma sicuramente realizzando una plusvalenza rispetto al costo
di acquisto dei bitcoin ,come devo dichiarare tale operazione?
4- è possibile fissare un incontro per discutere della questione ?




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December 07, 2017, 03:15:50 PM
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December 07, 2017, 03:09:25 PM
Che poi... se uno li cambia con altra crypto senza passare per un exchange?  Huh Huh
...e poi li ripassa ad altro wallet?  Huh Huh

...e le nuove monete ottenute tramite fork?  Huh Huh

che disastro  Grin

Per essere tranquilli rispetto ad accuse di riciclaggio o utilizzo a fini criminali di criptovalute è in realtà sufficiente che ognuno tenga traccia (ad es. in un foglio excel) di tutti i movimenti e le transazioni che riguardano i propri portafogli.
E' ovviamente una grandissima seccatura ma consente - in futuro - di poter dimostrare ogni singolo movimento.

Può naturalmente sempre capitare che un exchange chiuda o una moneta sparisca del tutto, ma il fatto di avere i riferimenti precisi delle transazioni, anche quando portano al "nulla" (valore azzerato o impossibilità di riscontro presso un exchange), rappresenta una traccia ben precisa che si fornisce a chi in quel momento (AdE) ha il compito di verificare se stiamo raccontando balle o no.

Nessuno potrà accusarti di riciclaggio se dimostri che hai bonificato 10 BTC verso un exchange che poi il giorno dopo ha chiuso per bancarotta, mentre potrebbero farlo se tu dicessi che li hai bonificati a qualcuno ma non ricordi né la tx ne il giorno /ora precisi.....
hero member
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December 07, 2017, 09:26:22 AM



 
secondo un commercialista se si supera la giacenza di 51k euro su conti vari si rientra in categoria cosiddetta di
 speculazione anche se si vende bitcoin e si dovrebbe pagare il 26%.


non è proprio così, si tratta della famosa Risoluzione 72/E del 2016
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={16E02095-584D-4CB3-A59B-62657D7B9BFF}

quella dei 51k è una specie di leggenda metropolitana che gira sui siti web dedicati all'argomento, è un po' come con i vaccini che fanno malissimo...
quel limite si riferisce all'attività di cambiavalute oppure ad un'azienda che ha a disposizione valute estere sui propri conti correnti per effettuare pagamenti

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/09/10/bitcoin-e-tasse-domanda-il-privato-cittadino-deve-dichiarare-le-plusvalenze-o-no/

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/

una persona fisica che detiene Bitcoin a titolo di investimento o di speculazione , i relativi proventi dovrebbero essere dichiarati in UNICO persone
 fisiche nel quadro RT.

2. IL CAMBIO DI BITCOIN IN VALUTA PUÒ GENERARE UNA PLUSVALENZA TASSABILE?

Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a
 imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67,
comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoinrealizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
La fiscalità al di fuori dal reddito di impresa

Interpretazione, quella della Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E, che mostra alcune rilevanti criticità quando la stessa risoluzione si esprime in merito alle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta, poste in essere da persone fisiche non in regime di attività di impresa, sostenendo che non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Siffatta affermazione, se fosse considerata una frase tronca della ragionevole chiosa “entro i limiti di cui dell’art. 67, comma 1-ter”, almeno che non pretendesse introdurre una nuova fattispecie reddituale, vuole ricalcare la ratio della normativa in materia di imposte dirette sul reddito delle persone fisiche per le operazioni in valuta estera che non abbiano un fine meramente speculativo, previsto dall’art. 67, comma 1-ter) del TUIR. In questo caso, al fine della tassazione della plusvalenza realizzata al momento della cessione (occorre evidenziare come anche il prelievo dal deposito o dal conto corrente venga equiparato alla cessione), particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio dei saldi, in quanto l’obbligo dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% si applica nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente (valute virtuali e valute estere) intrattenuti dal contribuente superi l’equivalente di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter).

Diversamente, se l’intento fosse meramente speculativo (ad esempio, cessioni a termine), la normativa in materia di imposte dirette sul reddito delle persone fisiche – in particolare la lettera c-ter) dell’art. 67 comma 1 del TUIR – prevede che in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto “valute estere”, finalizzati a conseguire plusvalenze in dipendenza di un intento speculativo su cambi, i predetti risultati assumano rilevanza reddituale. Tali redditi percepiti da parte di persone fisiche devono essere quantificati come la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in relazione a ciascuno dei rapporti detenuti e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. Il criterio temporale è quello del LIFO.

La BCE esclude le valute virtuali dalla definizione di moneta e di valuta estera

L’interpretazione appena analizzata e desumibile dal documento dell’AdE, però, si scontra profondamente con le definizioni fino ad oggi espresse dalle Banche Centrali ed in primis dalla BCE fin dal 2015: Virtual currencies do not fit the economic or legal definition of money or currency. Even if the terms “virtual currency” and “virtual currency schemes” are used in this report, Eurosystem central banks do not recognise that these concepts would belong to the world of money or currency as used in economic literature, nor is virtual currency money, currency or a currency from a legal perspective. Le valute virtuali non sono moneta o valuta estera.

Stante, quindi, l’impossibilità di riconoscere la natura monetaria delle operazioni in valute virtuali, la fattispecie reddituale che residua alle persone fisiche al fine di allocare i differenziali ottenuti dalle operazioni di acquisto e vendita, è quella prevista per le operazioni di carattere finanziario dall’art. 67 dalle lettere c-ter) del TUIR, nel caso si considerasse maggiormente aderente la definizione di titolo non rappresentativo di merci, oppure verso l’applicazione delle previsioni della lettera c-quinquies) del comma 1, nel caso in cui la dizione «strumento finanziario da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto» fosse ritenuta meglio rappresentativa della realtà. A differenza delle operazioni in valuta estera che non abbiano carattere meramente speculativo, in questa interpretazione, l’aliquota del 26% trova applicazione indifferentemente dai saldi detenuti dal contribuente.

Risulta di primaria importanza considerare che le eventuali minusvalenze prodotte da operazioni in valute virtuali, realizzate operando investimenti di natura finanziaria per effetto dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR, non risultano deducibili ai sensi dell'art. 68, comma 9 del TUIR.

Per quanto attiene al reddito di impresa, dal solo punto di vista tributario ed escludendo le iscrizioni a bilancio, l’unica differenza considerevole sarebbe da rinvenirsi nell’irrilevanza fiscale delle valutazioni effettuate al termine dell’esercizio, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del TUIR.

Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).
sr. member
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December 06, 2017, 06:57:54 PM
Che poi... se uno li cambia con altra crypto senza passare per un exchange?  Huh Huh
...e poi li ripassa ad altro wallet?  Huh Huh

...e le nuove monete ottenute tramite fork?  Huh Huh

che disastro  Grin


Gran casino senza dubbio!

Vabbè per le monete ottenute tramite fork, sono un guadagno al 100%, quindi su quello andrà pagato il capital gain suppongo... sempre che non valga anche qui la famosa soglia dei 51.600 euro...

Semprechè non venga ipotizzato che trattasi di "dividendo"... e mi sembra abbia tutt'altra tipoloia di trattenuta.
member
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December 06, 2017, 06:48:02 PM
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