Oggi mi è arrivata la seguente mail da parte dei curatori fallimentari, copio il testo qui sotto nel caso a qualcuno non sia arrivata (uso code al posto di quote per mantenere il thread più leggibile).
Bitgrail - Fallimento di Webcoin Solutions di Francesco Firano – Tribunale di Firenze – R.G.F. n. 15/2019 - Comunicazione ex art. 92 l. fall./Communication ex art. 92 l. fall.
Tribunale di Firenze
Fallimento WebCoin Solutions di Firano Francesco n. 15/2019 R.F.
G.D. Dott.ssa Silvia Governatori
Curatori
Dott. Gian Pietro Castaldi - Via San Niccolò, 1 - 50125, Firenze (FI)
Avv. Tommaso Ariani - Via De' Benci, 24 - 50122, Firenze (FI)
OGGETTO: Comunicazione ex art. 92 L.F. R.D. 267/42 a tutti i creditori e altri interessati.
I PARTE – Creditori italiani oppure da stranieri assistiti (da professionisti italiani)
Con la presente si comunica che con sentenza depositata il 21/01/2019 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della ditta WebCoin Solutions di Firano Francesco già corrente in SIGNA (FI), nominando gli scriventi Curatori Fallimentari.
Tutti i creditori e/o titolari di diritti sui beni ricaduti nel fallimento possono partecipare al concorso trasmettendo domanda a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità di seguito indicate.
L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 24/09/2019 alle ore 10:30 nell'ufficio del G.D., Dott.ssa Silvia Governatori, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze.
Le domande tempestive di ammissione di crediti al passivo del fallimento, ovvero di rivendicazione o restituzione di beni mobili del soggetto fallito, vanno proposte almeno 30 giorni prima dell'udienza indicata.
Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, di cui verrà data comunicazione, potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F. Decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al ricorrente.
La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore .
La domanda deve contenere:
l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione.
N.B.: ove non si disponga di un proprio indirizzo P.E.C., si potrà anche utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria).
N.B.: in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.
La domanda va proposta con ricorso, il quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative A) con firma digitale; B) con firma ordinaria sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.
Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale, per l'invio telematico
Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected]N.B.: i ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del tribunale, o trasmessi al Curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail (non p.e.c.) saranno ritenuti irricevibili.
Si avverte inoltre che:
a) entro 15 giorni prima dell'udienza sopra indicata, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. del creditore indicato in ricorso;
b) fino a 5 giorni prima dell'udienza gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. sopra indicato;
Si chiede infine di comunicare ai sottoscritti curatori, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e al compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto).
A tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.
In calce si elencano - a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo - i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato.
DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE
Interessi:
calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data del fallimento). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale.
calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.)
Decreti ingiuntivi:
ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia stato munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Spese (anche legali) sostenute:
documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.)
Titoli di credito:
gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore
Crediti commerciali (derivanti da attività di impresa e/o lavoro autonomo):
estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all’intero periodo in cui si è svolto il rapporto
contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto
per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.
Prestatori di opera intellettuale:
contratto o lettera d’incarico;
dettagliata relazione dell’attività in concreto svolta, con produzione documentale delle attività poste in essere;
nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2013 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle conclusesi successivamente, anche se iniziate in precedenza
indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura;
Istituti di credito:
contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenete le condizioni economiche applicate al rapporto;
atti di affidamento delle aperture di credito;
estratti di conto corrente comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggi delle competenze dall’accensione alla data di fallimento.
Crediti pignoratizi:
contratto o atto di pegno;
prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.
Domande di rivendica e di restituzione:
copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell’impresa fallita, avente data certa anteriore al fallimento, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio. Si considera sufficiente ai fini della data certa anche il riferimento della transazione sulla blockchain.
II PARTE – creditori residenti in uno Stato membro dell’UE
Avvertenze per i creditori residenti di uno Stato membro dell’UE (con eccezione della Danimarca) ai sensi degli art. 54 e segg. regolamento UE 2015/848
In conformità all’art. 54 del regolamento UE 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza Vi confermiamo, come specificato nel testo che precede, che è stata aperta una procedura di insolvenza in Italia riguardante la ditta WebCoin Solutions di Firano Francesco (vedi punto 1 del modulo seguente) e che siete invitati ad insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore come indicato in appresso (vedi moduli sezione I e II). Per l’insinuazione del Vostro credito potrete utilizzare il modulo allegato II alla presente comunicazione.
SEZIONE I
Informazioni dettagliate sul caso (reperibili anche sul Sezione I)
1. DEBITORE
WebCoin Solutions di Francesco Firano
C.F. FRNFNC86D11D612E - P.IVA 06513920485
R.F. n. 15/2019 - Tribunale di Firenze - Italia
2. PROCEDURA DI INSOLVENZA: Fallimento
3. DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA: 21/01/2019
4. GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA: Dott.ssa Silvia Governatori
Tribunale di Firenze - Viale Alessandro Guidoni, 61, 50127 Firenze (FI)
ITALIA R.F. 15/2019
5. AMMINISTRATORI (Curatori fallimentari)
- Dott. Gian Pietro Castaldi - Via San Niccolò, 1 - 50125, Firenze (FI) – PEC:
[email protected]- Avv. Tommaso Ariani - Via De' Benci, 24 - 50122, Firenze (FI) – PEC:
[email protected]Ulteriori informazioni sono contenute nella prima parte della presente comunicazione destinata ai creditori dello Stato membro in cui è stata dichiarata l’insolvenza alla quale si rinvia.
SEZIONE II
Informazioni relative all’insinuazione dei crediti
1) ORGANO LEGITTIMATO A RICEVERE L’INSINUAZIONE DEI CREDITI:
Amministratori (curatori fallimentari) della procedura di insolvenza di cui al punto sub. 5
2) MEZZI DI COMUNICAZIONE CON CUI I CREDITI POSSONO ESSERE FATTI VALERE:
- Messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:
[email protected]3) TERMINE PER L’INSINUAZIONE DEI CREDITI
Entro 30 giorni prima della data indicata per l’udienza di verifica fissata per il 24/09/2019
4) CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSINUAZIONE DEI CREDITI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE
Sarete esclusi dalla partecipazione alle distribuzioni (intermedie e finali) che si verificano prima dell’insinuazione (o dell’ammissione) del Vostro credito.
Si precisa che, ferma l’esclusione dalla partecipazione alle distribuzioni intermedie, i creditori hanno diritto di insinuare il proprio credito fino al termine di un anno a partire dalla data in cui lo stato passivo viene reso esecutivo da parte del Giudice Delegato. Decorso tale termine, i creditori possono ancora insinuare il proprio credito al passivo del fallimento, ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile.
Si rinvia alle precisazioni contenute nella prima parte della presente comunicazione.
La valuta applicabile è l’EURO (EUR).
5) CREDITORI TITOLARI DI UN PRIVILEGIO O DI UNA GARANZIA REALE
Anche i creditori muniti di privilegio o di garanzia reale devono insinuare il proprio credito al passivo del fallimento
SEZIONE III
Per insinuare il Vostro credito potrete utilizzare il modulo qui allegato con le istruzioni indicate nelle linee guida per la compilazione del presente modulo (allegato 2 al regolamento UE 2015/848), reperibile anche in altre lingue sul sito https://e-justice.europa.eu/.
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Reg. UE 848/2015, si precisa che, se il modulo fosse inviato in una lingua diversa dall’italiano, è necessario che esso sia accompagnato da una traduzione in lingua italiana.
III PARTE – Creditori residenti in uno stato non membro dell’UE e in Danimarca
Per l’insinuazione al passivo dei Vostri crediti, si applica il procedimento previsto nella I parte, con le seguenti eccezioni:
(i) non vi è alcuna necessità di dotarsi di PEC;
(ii) l’insinuazione al passivo del fallimento potrà quindi avvenire inviando un’email al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected];
(iii) l’insinuazione dovrà essere redatta in italiano o in inglese .
* * *
Ci riserviamo di fornirVi eventuali indicazioni e precisazioni, ove ritenuto opportuno per facilitare il procedimento di insinuazione allo stato passivo dei Vostri crediti.
Distinti Saluti
Firenze lì 17/06/2019
Gli amministratori (Curatori) della procedura di insolvenza
Dott. Gian Pietro Castaldi
Avv. Tommaso Ariani