Duesoldi, l'articolo cointelegraph è molto sbagliato.
La nuova legge spagnola chiede, per le persone fisiche, di dichiarare le criptovalute possedute soltanto per i residenti (non i cittadini), soltanto per importi maggiori di 50000 euro, e soprattutto soltanto se le criptovalute sono detenute all'estero.
Per la valutazione della location, estero o Spagna, conta la posizione della chiave privata.
Non è tutto: la legge dice che perché ci sia obbligo di dichiarazione, la criptovaluta deve trovarsi su chiavi private di intermediari esteri che forniscano servizi di criptovaluta (tipicamente wallet o exchange), quindi non per le chiavi private semplicemente caricate su un cloud drive o in cassetta di sicurezza all'estero.
L'esenzione del 50000 euro è per via della normale esenzione per il loro Modelo 720 (analogo del nostro Quadro RW) sugli investimenti all'estero e non è specifica per le criptovalute.
Semplicemente le criptovalute sono state allineate agli altri asset finanziari per i quali l'obbligo di dichiararli già sussisteva, se detenuti all'estero.
Per le società, residenti in Spagna o con stabile organizzazione in Spagna, che prestano servizi in criptovaluta, come exchange o wallet, ci sono requisiti di monitoraggio più stringenti. Anche questo penso che sia abbastanza allineato a quello che succede per gli altri asset finanziari.
Il riferimento di legge è il seguente:
"Anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las directivas (ue) 2016/1164 (...)"
Date: 23 de octubre de 2018
Testo rilevante:
«1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:
[...]
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.
Si traduce facilmente con Google Translate
«1. I contribuenti devono fornire all'amministrazione fiscale, in conformità con le disposizioni degli articoli 29 e 93 della presente legge e nei termini stabiliti dai regolamenti, le seguenti informazioni:
[...]
d) Le informazioni sulle valute virtuali situate all'estero di proprietà o per le quali si ha lo status di beneficiario o autorizzato o in qualsiasi altro modo è detenuto il potere di disporre, custodite da persone o entità che forniscono servizi proteggere le chiavi crittografiche private per conto di terzi, per mantenere, archiviare e trasferire valute virtuali.
Quindi in Spagna funziona come da noi dice Capaccioli sull'articolo di ilsole24ore quando parla di "il bivio della chiave" / "la chiave esclude l'obbligo".
E' opportuno propagare questa informazione (la versione corretta) facendo pressioni perché l'Italia si adegui alle normative nel resto della UE senza fare cose come chiedere di dichiarare il possedimento casalingo, cosa che sarebbe l'unica nazione del mondo a chiedere.