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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 119. (Read 256744 times)

legendary
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February 12, 2020, 01:43:55 PM


Io intendevo: se uso bitcoin per comprare direttamente un bene/servizio (tipo la pizza), non un'altra moneta, mi sembra strano che si parli di reddito imponibile anche in quel caso, no? Nel momento in cui pago direttamente un bene pago già l'IVA, come si fa a mettersi a fare anche i calcoli su eventuali plusvalenze ogni volta che si acquista un bene?

Purtroppo si invece, fermo restando il limite della giacenza media di 51k€, sotto il quale nulla è dovuto.

Ma se ho comprato 40 btc quando valevano 1 dollaro e li uso oggi per comprare una Murcielago, la plusvalenza c'è lo stesso come se li vendessi in cambio di euro.

L'assurdo è che, come evidenzi tu, ai fini della rilevanza fiscale, non conta l'entità della transazione ma l'entità della giacenza.

Per cui in teoria se ho più di 51k € in bitcoin dovrei pagare l'IRPEF sulla plusvalenza anche per l'acquisto di 1 pizza, mentre se ho meno di 51k€ non dovrei pagare imposte anche se ho fatto una super plusvalenza e la uso per acquistare una Tesla Model 3 (che costa esattamente 50k€).

Il problema è che queste norme sono nate per le valute estere: nessuno usa dollari per fare acquisti in Italia. Per cui il legislatore si è posto il problema di distinguere la compravendita di valuta estera a fini speculativi da quella occasionale e per distinguerla ha usato la soglia della giacenza.

bitcoin viene equiparato fiscalmente alle valute estere ma a differenza di queste, viene usato anche come moneta dentro i confini nazionali. Da qui derivano queste incongruenze.


Perfetto, così è più chiaro.

Quindi se non si è compilato il quadro RW nel 2019 (per l'anno 2018) queste sanzioni dovrebbero essere dal 3% al 15% (secondo  https://fiscomania.com/mancata-compilazione-del-quadro-rw-ravvedimento-operoso/).

Le percentuali si riferiscono immagino al valore non dichiarato al 31/12/2018, giusto? All'epoca 1 bitcoin valeva circa 3300 dollari.

Se uno omette la dichiarazione per più anni, dovrà pagare per ogni anno non dichiarato?

Mei cojo...

Solo a me il 15% sembra un' enormità? Non parliamo di una sanzione conseguente ad evasione ma di una semplice mancata segnalazione.

Vero è che chi non ha segnalato l'anno scorso potrebbe approfittare quest'anno sfruttando il fatto che a fine 2018 il prezzo era molto basso quindi la sanzione sarebbe minore in euro.

 
sr. member
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February 12, 2020, 01:19:48 PM
Molto interessante, però in una controversia fiscale..se vi fosse anche un omissione sul quadro rw..la cosa si aggrava e non poco in termini di sanzioni e percentuali.
la sanzione in se invece... per omissione in quadro rw é relativamente bassa..ma potrebbe portare a brutte sorprese....
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February 12, 2020, 12:25:29 PM
Non facciamo il passo piu' lungo della gamba .. l'interpretazione del TAR e dell'ade ha un "piccolo" problema, presuppone che le valute virtuali siano soggette ad imponibilità ( l'amministrazione finanziaria non puo' sottoporre a controllo investimenti all'estero che non producono reddito imponibile).

Quindi è un casino ... se disponi di controvalore monetario ingente in valute virtuali ti consiglio (a te generico che leggi Cheesy) di consultarti con un commercialista, se invece disponi di un controvalore monetario in valute virtuali esiguo (consiglio personalissimo) puoi anche lasciare correre fino a novità sostanziali (un inquadramento giuridico ad hoc)

Edit aggiungo la legge di riferimento a supporto di quello che ho scritto  Cheesy

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Ma al di là dell'imponibilità, non c'è comunque in ogni caso la questione dell'antiriciclaggio?
Non si potrebbe domani convertire 1 btc in euro tramite bonifico sul proprio conto corrente se non si è prima dichiarato quel btc (ed eventualmente la sua provenienza, cioè come lo si era acquistato), giusto?

Le normative antiriciclaggio (nel nostro caso) obbligano gli exchange (valute fiat -> valute virtuali) e le banche ad "inviare all' UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"

Se vuoi apporfondire : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg (art 41)

Noi utenti non dobbiamo adempiere a nulla per quanto riguarda l'antiriciclaggio (se non a quello che ci viene richiesto dall'exchange e/o banca)in quanto è un controllo che avviene a monte (da parte di exchange e banche che trasmettono all'UIF ed eventualmente ad un pm*) ipotesi di reato presupposto (riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo)

* per completezza di informazione aggiungo il pm puo' ovviamente acquisire le notizie del reato presupposto (riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo) in mille altri modi Grin
legendary
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February 12, 2020, 10:31:42 AM
Non facciamo il passo piu' lungo della gamba .. l'interpretazione del TAR e dell'ade ha un "piccolo" problema, presuppone che le valute virtuali siano soggette ad imponibilità ( l'amministrazione finanziaria non puo' sottoporre a controllo investimenti all'estero che non producono reddito imponibile).

Quindi è un casino ... se disponi di controvalore monetario ingente in valute virtuali ti consiglio (a te generico che leggi Cheesy) di consultarti con un commercialista, se invece disponi di un controvalore monetario in valute virtuali esiguo (consiglio personalissimo) puoi anche lasciare correre fino a novità sostanziali (un inquadramento giuridico ad hoc)

Edit aggiungo la legge di riferimento a supporto di quello che ho scritto  Cheesy

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Ma al di là dell'imponibilità, non c'è comunque in ogni caso la questione dell'antiriciclaggio?
Non si potrebbe domani convertire 1 btc in euro tramite bonifico sul proprio conto corrente se non si è prima dichiarato quel btc (ed eventualmente la sua provenienza, cioè come lo si era acquistato), giusto?
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February 12, 2020, 09:24:47 AM
E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ?  Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori  Smiley

Ciao,
Significa che secondo il TAR del lazio, l'inclusione delle valute virtuali nel quadro RW non è "imposto" dal modello della dichiarazione dei redditi 2019, bensi' l'impositività proviene dagli obblighi dichiarativi previsti dagli artt. 1 e 4 del DL 167/1990 e successive modificazioni  (a cui si riconduce l'interpretazione dell'agenzia delle entrate)

Questo di cui sopra è il "motivo" per cui il TAR respinge il ricorso di Assob.It e Associazione Blockchainedu secondo i quali non esiste una norma che abilita l'agenzia delle antrate ad assoggettare a dichiarazione le valute virtuali.

Cosa significa cio' ? significa che bisogna dichiarare il controvalore monetario delle valute virtuali (il valore in euro) nel riquadro rw ricordandosi di spuntare la casella 20 nel modulo (solo monitoraggio)

E le tasse? per me non esiste una norma di copertura che giustifica l'assoggettazione a nessun tipo di imposta  Wink il TAR qui se ne lava le mani con "Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell’utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito."

Perfetto, così è più chiaro.

Quindi se non si è compilato il quadro RW nel 2019 (per l'anno 2018) queste sanzioni dovrebbero essere dal 3% al 15% (secondo  https://fiscomania.com/mancata-compilazione-del-quadro-rw-ravvedimento-operoso/).

Le percentuali si riferiscono immagino al valore non dichiarato al 31/12/2018, giusto? All'epoca 1 bitcoin valeva circa 3300 dollari.

Se uno omette la dichiarazione per più anni, dovrà pagare per ogni anno non dichiarato?

Ciao di nuovo  Grin

Non facciamo il passo piu' lungo della gamba .. l'interpretazione del TAR e dell'ade ha un "piccolo" problema, presuppone che le valute virtuali siano soggette ad imponibilità ( l'amministrazione finanziaria non puo' sottoporre a controllo investimenti all'estero che non producono reddito imponibile).

Quindi è un casino ... se disponi di controvalore monetario ingente in valute virtuali ti consiglio (a te generico che leggi Cheesy) di consultarti con un commercialista, se invece disponi di un controvalore monetario in valute virtuali esiguo (consiglio personalissimo) puoi anche lasciare correre fino a novità sostanziali (un inquadramento giuridico ad hoc)

Edit aggiungo la legge di riferimento a supporto di quello che ho scritto  Cheesy

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={F673EA1A-4397-4C11-9311-D2BE11061C4F}&codiceOrdinamento=200000400000000&idAttoNormativo={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}
legendary
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February 12, 2020, 09:12:37 AM
E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ?  Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori  Smiley

Ciao,
Significa che secondo il TAR del lazio, l'inclusione delle valute virtuali nel quadro RW non è "imposto" dal modello della dichiarazione dei redditi 2019, bensi' l'impositività proviene dagli obblighi dichiarativi previsti dagli artt. 1 e 4 del DL 167/1990 e successive modificazioni  (a cui si riconduce l'interpretazione dell'agenzia delle entrate)

Questo di cui sopra è il "motivo" per cui il TAR respinge il ricorso di Assob.It e Associazione Blockchainedu secondo i quali non esiste una norma che abilita l'agenzia delle antrate ad assoggettare a dichiarazione le valute virtuali.

Cosa significa cio' ? significa che bisogna dichiarare il controvalore monetario delle valute virtuali (il valore in euro) nel riquadro rw ricordandosi di spuntare la casella 20 nel modulo (solo monitoraggio)

E le tasse? per me non esiste una norma di copertura che giustifica l'assoggettazione a nessun tipo di imposta  Wink il TAR qui se ne lava le mani con "Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell’utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito."

Perfetto, così è più chiaro.

Quindi se non si è compilato il quadro RW nel 2019 (per l'anno 2018) queste sanzioni dovrebbero essere dal 3% al 15% (secondo  https://fiscomania.com/mancata-compilazione-del-quadro-rw-ravvedimento-operoso/).

Le percentuali si riferiscono immagino al valore non dichiarato al 31/12/2018, giusto? All'epoca 1 bitcoin valeva circa 3300 dollari.

Se uno omette la dichiarazione per più anni, dovrà pagare per ogni anno non dichiarato?
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February 12, 2020, 08:49:42 AM
La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ?


Ciao,
Significa che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il modello della dichiarazione dei redditi 2019 con le relative istruzioni)  non modifica il negozio giuridico (non ha efficacia costitutiva) della dichiarazione dei redditi (intesa come strumento attraverso il quale il contribuente rende noto all'agenzia delle entrate la propria situazione reddituale, non come modello), ma si limita ad interpretare (in modo opinabile quindi ) gli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017).


E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ?  Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori  Smiley

Ciao,
Significa che secondo il TAR del lazio, l'inclusione delle valute virtuali nel quadro RW non è "imposto" dal modello della dichiarazione dei redditi 2019, bensi' l'impositività proviene dagli obblighi dichiarativi previsti dagli artt. 1 e 4 del DL 167/1990 e successive modificazioni  (a cui si riconduce l'interpretazione dell'agenzia delle entrate)

Questo di cui sopra è il "motivo" per cui il TAR respinge il ricorso di Assob.It e Associazione Blockchainedu secondo i quali non esiste una norma che abilita l'agenzia delle antrate ad assoggettare a dichiarazione le valute virtuali.

Cosa significa cio' ? significa che bisogna dichiarare il controvalore moneatario delle valute virtuali (il valore in euro) nel riquadro rw ricordandosi di spuntare la casella 20 nel modulo (solo monitoraggio)

E le tasse? per me non esiste una norma di copertura che giustifica l'assoggettazione a nessun tipo di imposta  Wink il TAR qui se ne lava le mani con "Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell’utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito."
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February 12, 2020, 02:23:42 AM
La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ?


Ciao,
Significa che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il modello della dichiarazione dei redditi 2019 con le relative istruzioni)  non modifica il negozio giuridico (non ha efficacia costitutiva) della dichiarazione dei redditi (intesa come strumento attraverso il quale il contribuente rende noto all'agenzia delle entrate la propria situazione reddituale, non come modello), ma si limita ad interpretare (in modo opinabile quindi ) gli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017).


E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ?  Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori  Smiley
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February 12, 2020, 02:20:42 AM
Riguardo al quadro RW io sono d'accordo con Capaccioli: l'art. 4 del d.l 167/1990 da te riportato riguarda esclusivamente e palesemente investimenti esteri . Per cui l'AdE può, con un grosso sforzo interpretativo, equiparare le criptovalute ad attività estere se le relative chiavi private hanno sede all'estero,ossia se sono depositate su exchange esteri.
Ma se le  cripto sono depositate su un exchange italiano o si trovano in Italia (perchè "risiedono" su un hard-disk che si trova nei confini nazionali), questa equiparazione, ai fini della dichiarazione RW (non della rilevanza fiscale della plusvalenza), non può sussistere perchè è palesemente esclusa dalla legge.
Per cui io continuo a ritenere corretto dichiarare nel quadro RW solo le cripto posseduta all'estero.

Un commercialista e un avvocato che ho sentito a riguardo mi hanno confermato questa tesi.

Questo dipende da che cosa intendi per bitcoin (ne abbiamo parlato anche in un altro thread):

se lo identifichi con le chiavi private, allora hai ragione tu. Se i bitcoin li vedi solo nella blockchain, essi hanno invece un carattere intrinsecamente sovranazionale (non estero ma sovranazionale sì).

Se tu mi dai 1 bitcoin non mi cedi la tua chiave privata, quindi mi sembra difficile sostenere l'associazione bitcoin-chiave privata.  Un bitcoin è "italiano" finchè la chiave privata che ne controlla il possesso sta in Italia? Se sta nella blockchain sta un po' dappertutto.

2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze?
...
2)Si. Qualsiasi plusvalenza genera reddito imponibile. Ovviamente resta il limite dei 51k€.

Ad esempio anche una transazione bitcoin-altcoin o altcoin-altcoin genera reddito imponibile, nonostante quella transazione non sia stata convertita in euro. Il commercialista a me ha fatto questo esempio: supponiamo che uno (uno a caso eh  Grin) abbia fatto molte operazioni di scambio bitcoin-dollaro e che queste operazioni abbiano generato un reddito in dollari. E che questo reddito sia stato usato per acquistare bitcoin. In questo caso le plusvalenze fanno reddito imponibile nel momento in cui sono state generate e non nel momento in cui quei bitcoin saranno mai riconvertiti in euro. Sui cambi bitcoin/altcoin o altcoin/altcoin vale la stessa regola.

Tutto questo è una logica conseguenza dell'equiparazione delle cripto alle valute estere. Se un trader su Forex fa operazioni sul cambio dollaro/sterlina, le eventuali plusvalenze generano reddito imponibile anche se a fine anno il trader nel portafoglio non converte quel guadagno in euro.

Io intendevo: se uso bitcoin per comprare direttamente un bene/servizio (tipo la pizza), non un'altra moneta, mi sembra strano che si parli di reddito imponibile anche in quel caso, no? Nel momento in cui pago direttamente un bene pago già l'IVA, come si fa a mettersi a fare anche i calcoli su eventuali plusvalenze ogni volta che si acquista un bene?
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February 10, 2020, 04:42:07 PM
Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi Cheesy)

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=Provvedimenti

La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ?


Ciao,
Significa che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il modello della dichiarazione dei redditi 2019 con le relative istruzioni)  non modifica il negozio giuridico (non ha efficacia costitutiva) della dichiarazione dei redditi (intesa come strumento attraverso il quale il contribuente rende noto all'agenzia delle entrate la propria situazione reddituale, non come modello), ma si limita ad interpretare (in modo opinabile quindi ) gli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017).
sr. member
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February 10, 2020, 01:05:08 PM
Credo sia almeno 1 anno, forse due che scriviamo sul quadro rw...il TAR non mi sembra sia entrato nel merito del luogo..forse rimasto generico apposta, boh, quando non sono mai stato all'estero, le mie chiavi e/o pc sono in Italia mi sembra una grande forzatura parlare di estero..comunque il quadro rw non è il quadro rt, per non sbagliarmi io lo compilerei..son scelte in caso di dubbio...non fare rw e poi dichiarare rt non ne vedo il senso...se lo scopo è non fare rt allora è diverso..ma io non quoto..per me vige sempre in caso di dubbio il comportamento da buon padre di famiglia...il 26% se dovuto non mi sembra poi male..chi fa p.iva lo sa bene in uno stato come l'Italia..il 26 se lo sogna
sr. member
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February 09, 2020, 01:00:51 PM



Quote
in Italia il trattamento fiscale dell’uso della moneta elettronica ricade – per quanto concerne l’odierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – entro il novero dell’art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dall’Agenzia delle Entrate sopra indicate (per l’effetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o “wallet” – conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c – quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).


---

A norma dell’art. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività detenute all’estero, ordinariamente il contribuente assolve l’Imposta sul Valore degli immobili all’estero - IVIE - e l’imposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero – IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dell’Agenzia, l’IVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).

Con l’Interpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dell’odierno gravame), l’Agenzia aveva (già) espresso l’orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 (“altre attività estere di natura finanziaria”).

Il quadro RW va compilato.

Rimangono aperte diverse questioni:

1) nel momento in cui si comunica di possedere una certa cifra in euro di bitcoin, si solleva immediatamente la questione di dover essere in grado di dimostrare la provenienza di quei soldi (antiriciclaggio): qualunque furfante potrebbe dichiarare di avere 100k euro in bitcoin che non provengono da attività illecite, bisognerebbe quindi essere in grado di documentare come si sono acquistati quei bitcoin.

Ma se sono passati anni (e anni fa non c'era alcuna norma a riguardo) uno potrebbe non avere materialmente le prove di tali acquisti legali.


2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze?


3) se invece di dichiarare nel 2019 uno dichiara nel 2020 o 2021 cambia qualcosa? Ovviamente sempre nel caso non si sia venduto nulla nel frattempo.


Riguardo al quadro RW io sono d'accordo con Capaccioli: l'art. 4 del d.l 167/1990 da te riportato riguarda esclusivamente e palesemente investimenti esteri . Per cui l'AdE può, con un grosso sforzo interpretativo, equiparare le criptovalute ad attività estere se le relative chiavi private hanno sede all'estero,ossia se sono depositate su exchange esteri.
Ma se le  cripto sono depositate su un exchange italiano o si trovano in Italia (perchè "risiedono" su un hard-disk che si trova nei confini nazionali), questa equiparazione, ai fini della dichiarazione RW (non della rilevanza fiscale della plusvalenza), non può sussistere perchè è palesemente esclusa dalla legge.
Per cui io continuo a ritenere corretto dichiarare nel quadro RW solo le cripto posseduta all'estero.

Un commercialista e un avvocato che ho sentito a riguardo mi hanno confermato questa tesi.

Poi ti danno sempre anche il consiglio della nonna che che per evitare noie uno fa bene a dichiarare tutto nel quadro RW, ma da un punto di vista giuridico la cosa non sta proprio in piedi.

Riguardo al resto:

1) Le prove di acquisti legali sono un problema se uno ha acquistato fuori da exchange o se ha acquistato su exchange che non esitono più. In quest'ultimo caso potrebbe essere una prova sufficiente copia del bonifico fatto su conto corrente (estero) riconducibile a quell'exchange. Per il resto i principali exc. hanno un notevole storico delle transazioni. Io ho comprato i primi Bitcoin nel 2013 su Bitstamp e Kraken ed ho ritrovato l'anno scorso tutto lo storico delle transazioni fatte, anche se al momento dei primi acquisti non avevo salvato nulla. Anche su Localbitcoins , nonostante sia un DEX e nonostante si possa acquistare in contanti, ho ritrivato sempre traccia delle transazioni avvenute anche a distanza di molti anni. Quindi il problema riguarda chi? Chi ha comprato bitcoin in contanti all'angolo della strada, ma quanti saranno mai?


2)Si. Qualsiasi plusvalenza genera reddito imponibile. Ovviamente resta il limite dei 51k€.

Ad esempio anche una transazione bitcoin-altcoin o altcoin-altcoin genera reddito imponibile, nonostante quella transazione non sia stata convertita in euro. Il commercialista a me ha fatto questo esempio: supponiamo che uno (uno a caso eh  Grin) abbia fatto molte operazioni di scambio bitcoin-dollaro e che queste operazioni abbiano generato un reddito in dollari. E che questo reddito sia stato usato per acquistare bitcoin. In questo caso le plusvalenze fanno reddito imponibile nel momento in cui sono state generate e non nel momento in cui quei bitcoin saranno mai riconvertiti in euro. Sui cambi bitcoin/altcoin o altcoin/altcoin vale la stessa regola.

Tutto questo è una logica conseguenza dell'equiparazione delle cripto alle valute estere. Se un trader su Forex fa operazioni sul cambio dollaro/sterlina, le eventuali plusvalenze generano reddito imponibile anche se a fine anno il trader nel portafoglio non converte quel guadagno in euro.

Questo genera (ritornando al punto 1) un problema di dimostrazione delle plusvalenze sugli exchange cripto-cripto che non esistono più.

Io ad esempio avevo realizzato dei guadagni in bitcoin sui cambi bitcoin-altcoin su Cripsty o Mintpal, exchange ora defunti.Per questi non ho modo di dimostrare nulla, perchè a suo tempo non avevo scaricato nessun report. Resta poi sempre il problema che il report in questione è un file CSV che mi potrei essere scritto stamani.

3)Con "non dichiarare" intendi il possesso ai fini del quadro RW o il reddito generato da plusvalenze? Nel secondo caso ovviamente c'è una sanzione. Ma credo anche nel primo.
sr. member
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February 09, 2020, 04:36:20 AM
quoto Paolo Demidov...aggiungo solo
in merito all'iva si era già pronunciata l'Europa qualche anno fa se non ricordo male
in merito alla moneta elettronica.... rientra la moneta digitale e la moneta virtuale
legendary
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February 09, 2020, 03:35:32 AM
Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi Cheesy)

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=Provvedimenti

La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ?


Riporto alcuni altri passi che mi sembrano particolarmente significativi:

Quote
Si rivela dunque infondata l’argomentazione della parte ricorrente secondo la quale le valute virtuali non dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW perché non espressamente elencate nell’art. 4: la nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita all’art. 1 del medesimo d.l., che concorre a definire la nozione degli “investimenti all’estero” e di “attività estere di natura finanziaria”, includendo in esse anche investimenti ed attività mediante impiego di valute virtuali; infondata è anche l’argomentazione secondo la quale i prestatori di servizi attinenti la moneta virtuale non sono operatori finanziari, posto che l’art. 1 cit. assoggetta agli obblighi di monitoraggio sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari; irrilevante è la tesi secondo cui le monete virtuali sarebbero “mezzi di pagamento” (e non valute), perché la disposizione di cui all’art. 1 cit. è relativa alle operazioni compiute sia con valute virtuali sia con mezzi di pagamento in quanto tali.

La compilazione del quadro RW dipenderà pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.

Si tratta di interventi normativi espliciti che sono rivolti a conferire un inquadramento formale alle categorie applicabili alle operazioni con le monete virtuali e come tali – differentemente da quanto sostenuto a sostegno del ricorso - si collocano in coerenza ed in continuità con l’elaborazione dogmatica dell’istituto, concorrendo a definirne il regime specie ai fini del monitoraggio e della prevenzione del riciclaggio, ma con evidenti ricadute anche in termini di trattamento fiscale.

Infatti, la nozione di cui alla lett. “qq” sopra riportata, non si limita a qualificare la moneta elettronica quale “mezzo di scambio”, ma contempla espressamente la possibilità che tramite il suo impiego si compiano operazioni di “acquisto beni e servizi” oppure “finalità di investimento”, recependo quella caratteristica duttile delle “rappresentazioni digitali di valori” già avvertita in dottrina - come si è visto dapprima - che consente a queste ultime di veicolare più tipologie di operazioni e scambi (aspetto, del resto, che le stesse parti ricorrenti evidenziano nella loro esposizione preliminare ai motivi di ricorso).

Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione “funzionale” dell’oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è – per l’appunto - “rappresentativa di valori” (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva.

...

l’accoglimento di una nozione “funzionale” della moneta virtuale, nei sensi che si sono indicati, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma l’utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili

Tradotto: non importa cosa è la moneta virtuale, ma il come si utilizza questa “rappresentativa di valori”.  
I fini della dichiarazione sono: monitoraggio (per eventuale imposizione fiscale) e prevenzione del riciclaggio.


Quote
in Italia il trattamento fiscale dell’uso della moneta elettronica ricade – per quanto concerne l’odierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – entro il novero dell’art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dall’Agenzia delle Entrate sopra indicate (per l’effetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o “wallet” – conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c – quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).


---

A norma dell’art. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività detenute all’estero, ordinariamente il contribuente assolve l’Imposta sul Valore degli immobili all’estero - IVIE - e l’imposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero – IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dell’Agenzia, l’IVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).

Con l’Interpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dell’odierno gravame), l’Agenzia aveva (già) espresso l’orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 (“altre attività estere di natura finanziaria”).

Il quadro RW va compilato.

Rimangono aperte diverse questioni:

1) nel momento in cui si comunica di possedere una certa cifra in euro di bitcoin, si solleva immediatamente la questione di dover essere in grado di dimostrare la provenienza di quei soldi (antiriciclaggio): qualunque furfante potrebbe dichiarare di avere 100k euro in bitcoin che non provengono da attività illecite, bisognerebbe quindi essere in grado di documentare come si sono acquistati quei bitcoin.

Ma se sono passati anni (e anni fa non c'era alcuna norma a riguardo) uno potrebbe non avere materialmente le prove di tali acquisti legali.


2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze?


3) se invece di dichiarare nel 2019 uno dichiara nel 2020 o 2021 cambia qualcosa? Ovviamente sempre nel caso non si sia venduto nulla nel frattempo.
sr. member
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February 09, 2020, 02:27:49 AM
Buongiorno  Smiley
Questo video dice cose gia dette ma cmq puo interessare forse Wink

Tassazione Bitcoin e Criptovalute Ask Me Anything (AMA) ft Carlo Alberto Micheli Avvocato e Dott in Economia
https://www.youtube.com/watch?v=mEOXOLJxcgE

Altri sui video
https://www.youtube.com/results?search_query=carlo+alberto+micheli
hero member
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February 09, 2020, 02:21:54 AM
Buongiorno  Smiley

Il TAR del Lazio si pronuncia sulle criptovalute: vanno tassate come reddito estero (aggiornamento: 07 febbraio 2020, ore 14:10)
https://turbolab.it/criptovalute-bitcoin-ethereum-litecoin-4904/tar-lazio-si-pronuncia-criptovalute-vanno-tassate-come-reddito-estero-2529

riassunto dell alrticolo e della opinione  Grin
Il sospetto è che i giudici italiani, come molti altri loro conterranei, abbiano scarsa conoscenza della Blockchain e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. Ma le sentenze vanno rispettate, quindi questo è quanto.

Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi Cheesy)

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=Provvedimenti

La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

 Roll Eyes

Hum. Io avevo letto su un articolo del sole24ore redatto da Capaccioli che dovevi dichiarare solo se avevi fondi Crypto su exchange.
Niente da dichiarare per chi su wallet del quale detiene la chiave privata.....
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February 08, 2020, 09:48:59 PM
Buongiorno  Smiley

Il TAR del Lazio si pronuncia sulle criptovalute: vanno tassate come reddito estero (aggiornamento: 07 febbraio 2020, ore 14:10)
https://turbolab.it/criptovalute-bitcoin-ethereum-litecoin-4904/tar-lazio-si-pronuncia-criptovalute-vanno-tassate-come-reddito-estero-2529

riassunto dell alrticolo e della opinione  Grin
Il sospetto è che i giudici italiani, come molti altri loro conterranei, abbiano scarsa conoscenza della Blockchain e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. Ma le sentenze vanno rispettate, quindi questo è quanto.

Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi Cheesy)

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=Provvedimenti

La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "

 Roll Eyes
legendary
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February 08, 2020, 08:37:47 PM
Buongiorno  Smiley

Il TAR del Lazio si pronuncia sulle criptovalute: vanno tassate come reddito estero (aggiornamento: 07 febbraio 2020, ore 14:10)
https://turbolab.it/criptovalute-bitcoin-ethereum-litecoin-4904/tar-lazio-si-pronuncia-criptovalute-vanno-tassate-come-reddito-estero-2529

riassunto dell alrticolo e della opinione  Grin
Il sospetto è che i giudici italiani, come molti altri loro conterranei, abbiano scarsa conoscenza della Blockchain e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. Ma le sentenze vanno rispettate, quindi questo è quanto.


Credo che i giudici di un TAR trattano molti argomenti, molto probabilmente non riescono a conoscere i dettagli tecnici di tutti, anche se nei tribunali esistono sezioni specializzate per vari argomenti.

Qui si sono limitati ad applicare le norme attuali.
Non si entrava nel merito del funzionamento tecnico, si parlava del mero trattamento fiscale.

Mi permetto una battuta, al contrario, probabilmente chi non conosce il sistema fiscale italiano, ne ha scarsa conoscenza e trae conclusioni affrettate.

Se le criptovalute volevano essere penalizzate, bastava interpretarle come merce e non come strumento finanziario.

Come merce sarebbero state assoggettate ad IVA.

Quanti di voi sarebbero disposti a pagare su un exchange un Bitcoin ~ $ 10.000 +IVA ? ovvero $ 12.200...
... perché per il singolo privato, l'IVA è solo un costo.

A giro per il web si vanno a scovare... remoti indizi su elementi per pensare "bullish" su Bitcoin....

...sull'IVA non si è mai fatto grande rilievo.
È un riconoscimento giuridico estremamente importante.

Direi fondamentale.

Ricordo ancora una volta, l'oro da investimento non è assoggettato al regime IVA.

I diamanti sì.
Il platino, il palladio, idem... infatti nelle banche centrali e in alcuni portafogli troverete oro e non altro.

Chi ha orecchie intenda... la differenza di status giuridico fra merce, bene, seppur bene di lusso... e strumento finanziario è gigantesca.


Ciò dimostra che forse c'è meno incompetenza di quella che certi atteggiamenti, pueril-complottisti, ci vogliono fare credere.


Interpretare una criptovaluta come valuta estera, è un grande vantaggio, da un punto di vista di soldoni... perché sostanzialmente l'eventuale plus-valenza si paga al momento del cambio o dell'utilizzo.
Ciò avvantaggia per certi versi la pratica di tesaurizzare, mentre dovrebbe sfavorire il trading estemporaneo, perché fiscalmente più oneroso.
Almeno in teoria.

Non si richiede un conteggio annuale, salvo l'inezia degli 0,... di altri passaggi di minima tassazione.
( per es. per chi detiene conti su exchange:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-valore-att-estero-ivafe/base-imponibile-e-aliquote-scheda-ivafe )
Probabilmente per chi non ha MAI detenuto altri strumenti finanziari o non hai mai fatto operazioni in valuta, trova difficile , ostico, un ostacolo... doversi addentrare in un minimo di contabilità...

Però, se una persona si vuole evolvere, anche nella sua vita di risparmiatore, è un passo che deve fare.
Altrimenti si vive così... alla giornata, si ragiona su i grandi trend macro economici mondiali, su approfondite teorie di concetti di moneta... ecc... insomma tutti discorsi complicatissimi, di alta economia e poi si rimane impantanati sul quadro RW.

È come se un grande collezionista di Lamborghini che avesse minuziosa conoscenza di motori, edizioni, storia ... protestasse perché per la sua autovettura si deve preoccupare di pagare il bollo, effettuare le revisioni periodiche, provvedere alla RC obbligatoria... adempimenti minimi che una persona che vuole appellarsi di questa definizione deve sapere affrontare agevolmente.
Nel caso contrario trovare fastidioso avere un minimo di regole, siamo vicini ai perdigiorno da bar, ne sento tanti tutti i giorni... quelli che si lamentano del malgoverno, delle sfortune del mondo che gli si sono abbattute contro, delle mancate possibilità che dà continuamente il paese...
di certo stare a zonzo, spendere € 25 al giorno fra sigarette, consumazioni e giocatine alle slot e ai gratta e vinci, non migliora il proprio status.

Manteniamo un minimo di buon senso.


L'operazione di andare in tribunale... per ottenere un risultato scontato, ovvero quello che già descrivono bene le norme attuali, la trovo una mossa di propaganda/marketing.
Non ho capito bene quale fosse poi la proposta alternativa, l'esenzione totale ?

Fa molto effetto, al popolino, la battaglia dei nuovi leader, contro il vecchio e cattivo "sistema"...

Stringi stringi, al mondo cripto è riservato il 26% di tassazione sulle plus valenze, come qualsiasi altro rendimento finanziario.
Il 12,50% rimane per i rendimenti da titolo di stato e assimilabili.

Con questo sistema chi ha pochino pochino, gode di ampi margini di semplificazione e di esenzione.

Tutto è perfettibile, la situazione non mi sembra malissimo, è assimilata ad altri contesti.


EDIT:
https://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2020/02/05/criptovalute-e-bitcoin-interviene-il-tar-del-lazio/
sr. member
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February 08, 2020, 08:50:26 AM
Buongiorno  Smiley

Il TAR del Lazio si pronuncia sulle criptovalute: vanno tassate come reddito estero (aggiornamento: 07 febbraio 2020, ore 14:10)
https://turbolab.it/criptovalute-bitcoin-ethereum-litecoin-4904/tar-lazio-si-pronuncia-criptovalute-vanno-tassate-come-reddito-estero-2529

riassunto dell alrticolo e della opinione  Grin
Il sospetto è che i giudici italiani, come molti altri loro conterranei, abbiano scarsa conoscenza della Blockchain e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. Ma le sentenze vanno rispettate, quindi questo è quanto.
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