IL D/Lgs 167/1990 stabilisce che deve essere compilato l'RW quando qualcuno detiene "investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia"
Quindi la proprietà di criptovalute (equiparabili in questo caso ad "attività di natura finanziaria") va dichiarata solo quando le chiavi private risiedono su un supporto che si trova fuori dai confini nazionali.
Un' interpretazione della Agenzia delle Entrate non può andare contro un decreto legislativo dello Stato italiano (che è "norma" di rango superiore) e sostenere che vadano dichiarate in RW anche se "fisicamente" si trovano in Italia.
Semmai l'interpretazione è importante perchè adesso so che se possiedo cripto all'estero sono SEMPRE obbligato a dichiararle: non posso nascondermi dietro la scusa che non so in quale Paese risiedono.
Motivo in più per non detenere cripto su exchange.
L'unico exchange su cui posso detenerle senza dichiararle è TRT che credo adesso abbia sede in Italia e non più a Malta (correggetemi se sbaglio) anche se a quel punto dovrei informarmi se per caso TRT non ha depositato il proprio cold wallet da qualche parte all'estero.
E' ovvio che finchè si dovranno adattare norme di trent'anni fa a un mondo e una tecnologia che cambiano alla velocità della luce saremmo sempre a fare degli equilibrismi interpretativi senza senso come questo.
BTC ovviamente è tracciabile, basta darsi un poco da fare, ma quello che non capisco è come si possa attribuire ad una specifica persona uno specifico indirizzo dato che non esistono registrazioni, documenti etc.
Nessuno può dimostrarlo con metodi diciamo tradizionali di indagine se hai tu le chiavi private. Se invece li hai depositati su un exchange estero (come è questo il caso) e hai fatto KYC al momento dell'iscrizione, beh, basta una richiesta da parte di AdE all'exchange per avere la prova.