Lascio un link che riporta a
UIF,
dove devono essere segnalate le operazioni sospette:
https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102UIF = Unità Informazione Finanziaria, che ha già diramato alcune comunicazioni proprio in ambito di utilizzo anomalo di valute virtuali.
Edit:
Dall'aggiornamento sulle norme antiricilaggio, Decreto Legislativo 90 del Maggio 2017;
i cosiddetti "
soggetti obbligati" quelli che poi devono fare conferire le segnalazioni all'UIF:
Art. 3 (
Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati
nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone
giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e
finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis),
TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111
TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti disciplinate dalla medesima legge;
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi
dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e
di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative
aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato
membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica
italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le
societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale,
anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in
materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i
notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito
e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio.
5.
Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a)
i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non
obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere
a), b) e c), del presente articolo; b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche
in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126
TULPS;
c)
i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria
d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS; d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui
all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo
128-quaterdecies TUB;
i)
i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso
forzoso. 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete
internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con
vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche
attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana
dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti
finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione
di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le
disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di
operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati
acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto
avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel
rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
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